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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2026

Cassazione n. 25245/2026

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ele Camerota per procura speciale in atti edelettivamente domiciliate in Roma, in [OSCURATO:PERSONA], 34 pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-controMinistero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12 per legge domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 19280/2025depositata il 14/07/2025.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il 12 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Ministero dell’interno domanda per i benefici di cui allalegge n. 302/1990, in relazione all’uccisione di [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente loro coniuge e genitore, atto omicidiario accertato dal GIPdel Tribunale di Napoli come errore di persona, perpetrato ai danni di vittimaestranea ad ambienti criminali.2.

Con decreto n. 9/2017, il Ministero respingeva l’istanzarichiamando la lett. b) dell’art. 2‑quinquies d.l. 151/2008, fondando ildiniego sulla sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado consoggetti gravati da precedenti penali, cioè sul contenuto sostanziale dellalett. a) della medesima disposizione.3.

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto e il Tribunale di Roma conordinanza n. 46645/2018 ha accolto il ricorso, escludendo la rilevanza dellecondizioni ostative indicate dal Ministero.4.

Il Ministero dell’interno ha interposto appello e la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5845/2022, ha riformato la decisione, ritenendonon dimostrata la “totale estraneità” delle ricorrenti agli ambienti criminaliin forza delle parentele entro il quarto e quinto grado, nel rilievo che “leparentele entro il quarto o anche quinto grado […] non possono essereritenute fonti di dubbio ininfluenti perché già considerate dalla previsione dicui alla lett. a) dell’art. 2‑quinquies”.5.

Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRomilda Pagano hanno proposto ricorso per cassazione.Nel corso del giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno depositato lasentenza della Corte costituzionale n. 122/2024 che ha dichiaratol’illegittimità della lett. a), dell’art. 2‑quinquies, cit., eliminandodall’ordinamento l’automatismo ostativo fondato sulla mera parentela.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026Con ordinanza n. 19280/2025 la Corte di cassazione ha rigettato ilproposto mezzo nel rilievo che la Corte d’Appello avrebbe applicato la lett.b) dell’art. 2‑quinquies cit. e non la lett. a), già dichiarata incostituzionale.6.

Avverso quest’ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], RosaPagano e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in cassazione per revocazioneaffidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria scritta.Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la sussistenzadi un errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.,assumendo che l’ordinanza n. 19280/2025 abbia fondato il rigetto delricorso per cassazione su una premessa fattuale non corrispondente alcontenuto effettivo della sentenza della Corte d’Appello di Roma.L’ordinanza impugnata avrebbe infatti ricondotto la “ratio decidendi”della pronuncia di merito all’applicazione della lett. b) dell’art. 2‑quinquiesd.l. n. 151/2008, ritenendo che la Corte territoriale avesse valorizzatoelementi sintomatici di una “non totale estraneità” delle ricorrenti adambienti delinquenziali.Dalla motivazione della sentenza d’appello emergerebbe, invece, undiverso fondamento della decisione laddove in essa si afferma che leparentele delle appellate “entro il quarto o anche quinto grado […] nonpossono essere ritenute fonti di dubbio ininfluenti perché già consideratedalla previsione della lett. a) dell’art. 2‑quinquies”.Siffatto passaggio, testuale e non controverso, avrebbe evidenziatoche la Corte territoriale avrebbe ricondotto il diniego del beneficio almeccanismo presuntivo previsto dalla lett. a), fondato sulla meraNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026sussistenza di rapporti di parentela con soggetti gravati da precedentipenali.La Corte di Cassazione, nel ritenere applicata la lett. b), avrebbedunque percepito in modo inesatto il contenuto della motivazione d’appello,assumendo come base del proprio giudizio un fatto diverso da quellorisultante dagli atti.L’errore, nella prospettazione contenuta in ricorso, rivestirebbecarattere decisivo, poiché la sentenza della Corte costituzionale n.122/2024, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, ha dichiaratol’illegittimità della lett. a), espungendo dall’ordinamento l’automatismoostativo fondato sulla mera parentela.La motivazione d’appello, pur formalmente riferita alla lett. b),avrebbe sostanzialmente riprodotto tale automatismo, sicché la falsapercezione del suo contenuto avrebbe impedito alla Corte di legittimità dirilevare l’applicazione di un criterio dichiarato costituzionalmenteincompatibile.Le ricorrenti chiedono quindi che questa Corte accolga il ricorso perrevocazione proposto avverso l’ordinanza n. 19280/2025, riconoscendol’errore di fatto in essa contenuto, derivante dal travisamento dellamotivazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma e domandano chel’ordinanza venga revocata e che la Corte proceda a una nuova decisionesul ricorso originario, con conseguente cassazione della sentenza d’appello.Invocano inoltre la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma2, c.p.c., affinché sia riconosciuto il loro diritto ai benefici previsti dalla l.302/1990, l. 407/1998 e l. 206/2004, con ogni statuizione conseguente.2.

Il Ministero dell’interno sostiene, nel costituirsi, che il ricorso perrevocazione non presenti alcun errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395,n. 4, c.p.c., ma si risolva in una richiesta di riesame del merito e sia, cometale, inammissibile.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026La Corte di cassazione avrebbe apprezzato integralmente gli atti ecorrettamente ricondotto la decisione della Corte d’Appello all’applicazionedella lett. b) dell’art. 2‑quinquies cit., relativa alla “non totale estraneità adambienti delinquenziali”, senza alcun travisamento del contenuto dellasentenza di merito.In punto di infondatezza del ricorso, il Ministero evidenzia chel’impugnata ordinanza avrebbe già considerato la sentenza della Cortecostituzionale n. 122/2024, ritenendola non decisiva per non avere la Corted’Appello fatto applicazione dell’automatismo della lett. a) e per avere,piuttosto, fondato il diniego sulla mancanza di estraneità delle ricorrenti agliambienti criminali, desunta dal contesto familiare gravementecompromesso.Tale impostazione, secondo il controricorrente, resterebbe coerenteanche alla luce della successiva modifica normativa introdotta dalla l. n.80/2025, che ha confermato la centralità del requisito della totale estraneitàagli ambienti delinquenziali quale presupposto del godimento del beneficio.Il Ministero ribadisce che gli elementi istruttori acquisiti –in particolarela presenza, nel nucleo familiare delle ricorrenti, di soggetti stabilmenteinseriti in consorterie camorristiche– avrebbero escluso la “inequivocabileestraneità” richiesta dalla legge.Richiama inoltre, il controricorrente, la giurisprudenza che consideraostativa anche una contiguità occasionale o indiretta con ambienti criminali,sottolineando che il beneficio non può essere riconosciuto quando sussistaun ragionevole dubbio sulla totale estraneità dei richiedenti.Il ricorso per revocazione sarebbe pertanto infondato perché ladecisione della Cassazione si fonderebbe su una corretta percezione deglivigente e ai principi elaborati dalla giurisprudenza.3.

La requisitoria del Procuratore Generale conclude che non ricorrealcun errore di fatto revocatorio.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026Secondo il P.G., la Corte d’Appello non ha applicato la lett. a) dell’art.2‑quinquies –quella dichiarata incostituzionale– ma ha utilizzato i rapportidi parentela solo come indizi, valutandoli nel quadro della lett. b), cioè perverificare la non sicura estraneità delle ricorrenti agli ambientidelinquenziali.La Corte costituzionale, infatti, ha escluso l’automatismo della lett. a),ma non ha vietato che la parentela sia considerata come elementosintomatico nel giudizio di meritevolezza.La Corte d’Appello – e poi la Cassazione – avrebbero dunque svoltoun accertamento conforme ai principi costituzionali, fondato su indiziconcreti tratti dalle informative prefettizie.Poiché la decisione impugnata si colloca correttamente nell’ambitodella lett. b) e non riproduce il meccanismo presuntivo espuntodall’ordinamento, il P.G. ritiene insussistente l’errore percettivo denunciatoe conclude per l’inammissibilità del ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata ha esaminato compiutamente gli atti di causae ha individuato con chiarezza la “ratio decidendi” della sentenza della Corted’Appello, ricondotta all’applicazione della lett. b) dell’art. 2‑quinquiesdecreto-legge del 02/10/2008 n. 151 (Misure urgenti in materia diprevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalitàorganizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge diconversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificatodall’art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni inmateria di sicurezza pubblica), dove stabilisce che la provvidenza èconcessa quando “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambientie rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociatodagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”).Questa Corte con l’impugnata ordinanza ha escluso che il giudice dimerito avesse fondato il diniego sull’automatismo della lett. a) (dove eraNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026previsto che la provvidenza spetta quando “il beneficiario non risulticoniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti neicui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicatauna delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti siain corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempodell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettivee i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesseinvece che la motivazione d’appello valorizza i rapporti di parentela macome indizi sintomatici della non totale estraneità delle ricorrenti agliambienti delinquenziali, secondo un percorso argomentativo coerente conla struttura della lett. b).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’errore di fattorevocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiede una svista percettivaimmediatamente rilevabile, concernente un punto non controverso e nonoggetto di valutazione, tale da determinare una divergenza tra quantoaffermato nella decisione e quanto risulta dagli atti.A fronte dell’indicata regola, vero è che con l’impugnata ordinanza laCorte ha svolto una valutazione della motivazione d’appello, escludendo chela sentenza abbia applicato la norma (art. 2-quinquies cit. lett. a) cit.)dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 122/2024.Non ricorre, dunque, alcuna “falsa percezione” del contenuto dellasentenza di merito, ma solo una sua interpretazione che attiene allaricostruzione giuridica della fattispecie, estranea al perimetro del rimediorevocatorio.Come ancora recentemente ricordato da questa Corte, il ricorso pererrore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è direttoNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026a censurare oltre all’errore sul fatto che abbia costituito "terreno didiscussione" tra le parti nel giudizio di legittimità, l’errore formatosi sullabase dell’interpretazione o valutazione del significato della sentenzaimpugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modoinesatto, nella sua non auto-evidenza e quindi destinato ad emergereunivocamente dal mero confronto tra la sentenza d’appello e quella dellaCorte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non difatto (Cass., n. 10386/2026; Cass. n. 10184/2018).4.1. a definizione di un ulteriore profilo di inammissibilità laddovesostengono che la Corte d’Appello avrebbe “fuorviato” la Cassazione,inducendola a ritenere applicata la lett. b) dell’art. 2‑quinquies d.l. n.151/2008 mentre la Corte territoriale avrebbe in realtà fondato la decisionesulla lett. a), le ricorrenti, ancora una volta, non descrivono un errore difatto, ma propongono una diversa lettura interpretativa della motivazioned’appello.La Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata, ha esaminato lasentenza della Corte d’Appello, ne ha ricostruito il percorso argomentativoe ha concluso che la decisione si colloca nell’ambito della lett. b),valorizzando quindi la parentela solo come “indizio” della non totaleestraneità agli ambienti delinquenziali, ad integrazione dell’ipotesi residualeelencata nella norma a causa ostativa del riconoscimento del beneficio.La censura delle ricorrenti non coglie nel segno perché non descriveun errore percettivo della Corte, ma tenta di sostituire una propria letturadella motivazione d’appello a quella operata dalla Cassazione.Questa Corte nell’ordinanza impugnata ha esaminato la sentenzadella Corte d’Appello, ne ha ricostruito il ragionamento e ha individuato conchiarezza che la decisione territoriale si colloca nell’ambito della lett. b)dell’art. 2‑quinquies, non della lett. a).Il riferimento alle parentele non è stato assunto come automatismoostativo, come avverrebbe nella lett. a), ma come elemento sintomaticoNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026della possibile non totale estraneità agli ambienti delinquenziali, cioè comeindizio rilevante ai fini della fattispecie residuale prevista dalla lett. b).La Corte di cassazione, restando all’interno di una cornicesquisitamente valutativa, ha quindi letto correttamente la motivazioned’appello, che valorizzava la formula ampia della lett. b) e utilizzava laparentela solo quale segnale ambientale, non quale condizione tipizzata ein siffatto contesto la lettura fatta propria dalle ricorrenti è meramentealternativa, ma inefficace al fine perseguito e allo stretto perimetro delmezzo azionato.5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ricorrendo ipresupposti del rimedio straordinario previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c.6.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore del controricorrente in euro 2.500,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele Camerota per procura speciale in atti edelettivamente domiciliate in Roma, in [OSCURATO:PERSONA], 34 pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-controMinistero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12 per legge domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 19280/2025depositata il 14/07/2025.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 12 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Ministero dell’interno domanda per i benefici di cui allalegge n. 302/1990, in relazione all’uccisione di [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente loro coniuge e genitore, atto omicidiario accertato dal GIPdel Tribunale di Napoli come errore di persona, perpetrato ai danni di vittimaestranea ad ambienti criminali.2. Con decreto n. 9/2017, il Ministero respingeva l’istanzarichiamando la lett. b) dell’art. 2‑quinquies d.l. 151/2008, fondando ildiniego sulla sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado consoggetti gravati da precedenti penali, cioè sul contenuto sostanziale dellalett. a) della medesima disposizione.3. Le ricorrenti hanno impugnato il decreto e il Tribunale di Roma conordinanza n. 46645/2018 ha accolto il ricorso, escludendo la rilevanza dellecondizioni ostative indicate dal Ministero.4. Il Ministero dell’interno ha interposto appello e la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5845/2022, ha riformato la decisione, ritenendonon dimostrata la “totale estraneità” delle ricorrenti agli ambienti criminaliin forza delle parentele entro il quarto e quinto grado, nel rilievo che “leparentele entro il quarto o anche quinto grado […] non possono essereritenute fonti di dubbio ininfluenti perché già considerate dalla previsione dicui alla lett. a) dell’art. 2‑quinquies”.5. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRomilda Pagano hanno proposto ricorso per cassazione.Nel corso del giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno depositato lasentenza della Corte costituzionale n. 122/2024 che ha dichiaratol’illegittimità della lett. a), dell’art. 2‑quinquies, cit., eliminandodall’ordinamento l’automatismo ostativo fondato sulla mera parentela.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026Con ordinanza n. 19280/2025 la Corte di cassazione ha rigettato ilproposto mezzo nel rilievo che la Corte d’Appello avrebbe applicato la lett.b) dell’art. 2‑quinquies cit. e non la lett. a), già dichiarata incostituzionale.6. Avverso quest’ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], RosaPagano e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in cassazione per revocazioneaffidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria scritta.Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la sussistenzadi un errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.,assumendo che l’ordinanza n. 19280/2025 abbia fondato il rigetto delricorso per cassazione su una premessa fattuale non corrispondente alcontenuto effettivo della sentenza della Corte d’Appello di Roma.L’ordinanza impugnata avrebbe infatti ricondotto la “ratio decidendi”della pronuncia di merito all’applicazione della lett. b) dell’art. 2‑quinquiesd.l. n. 151/2008, ritenendo che la Corte territoriale avesse valorizzatoelementi sintomatici di una “non totale estraneità” delle ricorrenti adambienti delinquenziali.Dalla motivazione della sentenza d’appello emergerebbe, invece, undiverso fondamento della decisione laddove in essa si afferma che leparentele delle appellate “entro il quarto o anche quinto grado […] nonpossono essere ritenute fonti di dubbio ininfluenti perché già consideratedalla previsione della lett. a) dell’art. 2‑quinquies”.Siffatto passaggio, testuale e non controverso, avrebbe evidenziatoche la Corte territoriale avrebbe ricondotto il diniego del beneficio almeccanismo presuntivo previsto dalla lett. a), fondato sulla meraNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026sussistenza di rapporti di parentela con soggetti gravati da precedentipenali.La Corte di Cassazione, nel ritenere applicata la lett. b), avrebbedunque percepito in modo inesatto il contenuto della motivazione d’appello,assumendo come base del proprio giudizio un fatto diverso da quellorisultante dagli atti.L’errore, nella prospettazione contenuta in ricorso, rivestirebbecarattere decisivo, poiché la sentenza della Corte costituzionale n.122/2024, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, ha dichiaratol’illegittimità della lett. a), espungendo dall’ordinamento l’automatismoostativo fondato sulla mera parentela.La motivazione d’appello, pur formalmente riferita alla lett. b),avrebbe sostanzialmente riprodotto tale automatismo, sicché la falsapercezione del suo contenuto avrebbe impedito alla Corte di legittimità dirilevare l’applicazione di un criterio dichiarato costituzionalmenteincompatibile.Le ricorrenti chiedono quindi che questa Corte accolga il ricorso perrevocazione proposto avverso l’ordinanza n. 19280/2025, riconoscendol’errore di fatto in essa contenuto, derivante dal travisamento dellamotivazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma e domandano chel’ordinanza venga revocata e che la Corte proceda a una nuova decisionesul ricorso originario, con conseguente cassazione della sentenza d’appello.Invocano inoltre la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma2, c.p.c., affinché sia riconosciuto il loro diritto ai benefici previsti dalla l.302/1990, l. 407/1998 e l. 206/2004, con ogni statuizione conseguente.2. Il Ministero dell’interno sostiene, nel costituirsi, che il ricorso perrevocazione non presenti alcun errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395,n. 4, c.p.c., ma si risolva in una richiesta di riesame del merito e sia, cometale, inammissibile.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026La Corte di cassazione avrebbe apprezzato integralmente gli atti ecorrettamente ricondotto la decisione della Corte d’Appello all’applicazionedella lett. b) dell’art. 2‑quinquies cit., relativa alla “non totale estraneità adambienti delinquenziali”, senza alcun travisamento del contenuto dellasentenza di merito.In punto di infondatezza del ricorso, il Ministero evidenzia chel’impugnata ordinanza avrebbe già considerato la sentenza della Cortecostituzionale n. 122/2024, ritenendola non decisiva per non avere la Corted’Appello fatto applicazione dell’automatismo della lett. a) e per avere,piuttosto, fondato il diniego sulla mancanza di estraneità delle ricorrenti agliambienti criminali, desunta dal contesto familiare gravementecompromesso.Tale impostazione, secondo il controricorrente, resterebbe coerenteanche alla luce della successiva modifica normativa introdotta dalla l. n.80/2025, che ha confermato la centralità del requisito della totale estraneitàagli ambienti delinquenziali quale presupposto del godimento del beneficio.Il Ministero ribadisce che gli elementi istruttori acquisiti –in particolarela presenza, nel nucleo familiare delle ricorrenti, di soggetti stabilmenteinseriti in consorterie camorristiche– avrebbero escluso la “inequivocabileestraneità” richiesta dalla legge.Richiama inoltre, il controricorrente, la giurisprudenza che consideraostativa anche una contiguità occasionale o indiretta con ambienti criminali,sottolineando che il beneficio non può essere riconosciuto quando sussistaun ragionevole dubbio sulla totale estraneità dei richiedenti.Il ricorso per revocazione sarebbe pertanto infondato perché ladecisione della Cassazione si fonderebbe su una corretta percezione deglivigente e ai principi elaborati dalla giurisprudenza.3. La requisitoria del Procuratore Generale conclude che non ricorrealcun errore di fatto revocatorio.Numero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026Secondo il P.G., la Corte d’Appello non ha applicato la lett. a) dell’art.2‑quinquies –quella dichiarata incostituzionale– ma ha utilizzato i rapportidi parentela solo come indizi, valutandoli nel quadro della lett. b), cioè perverificare la non sicura estraneità delle ricorrenti agli ambientidelinquenziali.La Corte costituzionale, infatti, ha escluso l’automatismo della lett. a),ma non ha vietato che la parentela sia considerata come elementosintomatico nel giudizio di meritevolezza.La Corte d’Appello – e poi la Cassazione – avrebbero dunque svoltoun accertamento conforme ai principi costituzionali, fondato su indiziconcreti tratti dalle informative prefettizie.Poiché la decisione impugnata si colloca correttamente nell’ambitodella lett. b) e non riproduce il meccanismo presuntivo espuntodall’ordinamento, il P.G. ritiene insussistente l’errore percettivo denunciatoe conclude per l’inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata ha esaminato compiutamente gli atti di causae ha individuato con chiarezza la “ratio decidendi” della sentenza della Corted’Appello, ricondotta all’applicazione della lett. b) dell’art. 2‑quinquiesdecreto-legge del 02/10/2008 n. 151 (Misure urgenti in materia diprevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalitàorganizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge diconversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificatodall’art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni inmateria di sicurezza pubblica), dove stabilisce che la provvidenza èconcessa quando “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambientie rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociatodagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”).Questa Corte con l’impugnata ordinanza ha escluso che il giudice dimerito avesse fondato il diniego sull’automatismo della lett. a) (dove eraNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026previsto che la provvidenza spetta quando “il beneficiario non risulticoniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti neicui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicatauna delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti siain corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempodell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettivee i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesseinvece che la motivazione d’appello valorizza i rapporti di parentela macome indizi sintomatici della non totale estraneità delle ricorrenti agliambienti delinquenziali, secondo un percorso argomentativo coerente conla struttura della lett. b).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’errore di fattorevocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiede una svista percettivaimmediatamente rilevabile, concernente un punto non controverso e nonoggetto di valutazione, tale da determinare una divergenza tra quantoaffermato nella decisione e quanto risulta dagli atti.A fronte dell’indicata regola, vero è che con l’impugnata ordinanza laCorte ha svolto una valutazione della motivazione d’appello, escludendo chela sentenza abbia applicato la norma (art. 2-quinquies cit. lett. a) cit.)dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 122/2024.Non ricorre, dunque, alcuna “falsa percezione” del contenuto dellasentenza di merito, ma solo una sua interpretazione che attiene allaricostruzione giuridica della fattispecie, estranea al perimetro del rimediorevocatorio.Come ancora recentemente ricordato da questa Corte, il ricorso pererrore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è direttoNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026a censurare oltre all’errore sul fatto che abbia costituito "terreno didiscussione" tra le parti nel giudizio di legittimità, l’errore formatosi sullabase dell’interpretazione o valutazione del significato della sentenzaimpugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modoinesatto, nella sua non auto-evidenza e quindi destinato ad emergereunivocamente dal mero confronto tra la sentenza d’appello e quella dellaCorte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non difatto (Cass., n. 10386/2026; Cass. n. 10184/2018).4.1. a definizione di un ulteriore profilo di inammissibilità laddovesostengono che la Corte d’Appello avrebbe “fuorviato” la Cassazione,inducendola a ritenere applicata la lett. b) dell’art. 2‑quinquies d.l. n.151/2008 mentre la Corte territoriale avrebbe in realtà fondato la decisionesulla lett. a), le ricorrenti, ancora una volta, non descrivono un errore difatto, ma propongono una diversa lettura interpretativa della motivazioned’appello.La Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata, ha esaminato lasentenza della Corte d’Appello, ne ha ricostruito il percorso argomentativoe ha concluso che la decisione si colloca nell’ambito della lett. b),valorizzando quindi la parentela solo come “indizio” della non totaleestraneità agli ambienti delinquenziali, ad integrazione dell’ipotesi residualeelencata nella norma a causa ostativa del riconoscimento del beneficio.La censura delle ricorrenti non coglie nel segno perché non descriveun errore percettivo della Corte, ma tenta di sostituire una propria letturadella motivazione d’appello a quella operata dalla Cassazione.Questa Corte nell’ordinanza impugnata ha esaminato la sentenzadella Corte d’Appello, ne ha ricostruito il ragionamento e ha individuato conchiarezza che la decisione territoriale si colloca nell’ambito della lett. b)dell’art. 2‑quinquies, non della lett. a).Il riferimento alle parentele non è stato assunto come automatismoostativo, come avverrebbe nella lett. a), ma come elemento sintomaticoNumero registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026della possibile non totale estraneità agli ambienti delinquenziali, cioè comeindizio rilevante ai fini della fattispecie residuale prevista dalla lett. b).La Corte di cassazione, restando all’interno di una cornicesquisitamente valutativa, ha quindi letto correttamente la motivazioned’appello, che valorizzava la formula ampia della lett. b) e utilizzava laparentela solo quale segnale ambientale, non quale condizione tipizzata ein siffatto contesto la lettura fatta propria dalle ricorrenti è meramentealternativa, ma inefficace al fine perseguito e allo stretto perimetro delmezzo azionato.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ricorrendo ipresupposti del rimedio straordinario previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c.6. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore del controricorrente in euro 2.500,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17622/2025Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25245/2026Data pubblicazione 12/09/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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