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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 02569/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Guidi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di Appello di L'Aquila, PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 10/03/2021 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa del Tribunale di Lanciano il 18/09/2018 con la quale l'imputato appellante era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito l'estinzione del reato per remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.

3. Il reato in questione è procedibile a querela di parte.

Proposto rituale e tempestivo ricorso per cassazione, la sentenza di condanna non è divenuta definitiva; nelle more della definizione del ricorso per cassazione, la persona offesa dal reato ha rimesso la querela in precedenza proposta e l'atto di remissione, unitamente all'accettazione dell'imputato, sono stati ricevuti dall'organo di polizia giudiziaria (Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Lanciano) come da verbale del 14/04/2022 allegato agli atti.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per estinzione del suddetto reato in conseguenza della remissione della querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato non essendo stato diversamente stabilito dalle parti nell'atto di remissione (art. 340 quarto comma cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle relative spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Guidi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di Appello di L'Aquila, PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 10/03/2021 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa del Tribunale di Lanciano il 18/09/2018 con la quale l'imputato appellante era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito l'estinzione del reato per remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. 3. Il reato in questione è procedibile a querela di parte. Proposto rituale e tempestivo ricorso per cassazione, la sentenza di condanna non è divenuta definitiva; nelle more della definizione del ricorso per cassazione, la persona offesa dal reato ha rimesso la querela in precedenza proposta e l'atto di remissione, unitamente all'accettazione dell'imputato, sono stati ricevuti dall'organo di polizia giudiziaria (Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Lanciano) come da verbale del 14/04/2022 allegato agli atti. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per estinzione del suddetto reato in conseguenza della remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato non essendo stato diversamente stabilito dalle parti nell'atto di remissione (art. 340 quarto comma cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle relative spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 02569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris