CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 02569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Guidi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di Appello di L'Aquila, PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 10/03/2021 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa del Tribunale di Lanciano il 18/09/2018 con la quale l'imputato appellante era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito l'estinzione del reato per remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. 3. Il reato in questione è procedibile a querela di parte. Proposto rituale e tempestivo ricorso per cassazione, la sentenza di condanna non è divenuta definitiva; nelle more della definizione del ricorso per cassazione, la persona offesa dal reato ha rimesso la querela in precedenza proposta e l'atto di remissione, unitamente all'accettazione dell'imputato, sono stati ricevuti dall'organo di polizia giudiziaria (Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Lanciano) come da verbale del 14/04/2022 allegato agli atti. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per estinzione del suddetto reato in conseguenza della remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato non essendo stato diversamente stabilito dalle parti nell'atto di remissione (art. 340 quarto comma cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle relative spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estens