CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 24/03/2021, confermava la sentenza emessa in data 01/03/2019 dal Tribunale di Imperia, con la quale GUEYE [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GUEYE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzìone ex artt. 53 e 56 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale «in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico. (Fattispecie in materia di lesioni personali aggravate, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente penale per reato contro il patrimonio, unitamente alla condizione di irreperibilità del ricorrente e all'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva).» (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276716 - 01). A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza dì questa Suprema Corte, «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni.» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725 - 01). Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - secondo cui il giudice di secondo grado avrebbe semplicemente confermato la sentenza di primo grado che non aveva motivato sul punto - la Corte d'Appello risulta avere fornito una motivazione che, seppur sintetica, appare del tutto logica e condivisibile: è stata, infatti, ritenuta ostativa all'applicazione di una sanzione sostitutiva la personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti penali anche specifici e successivi al fatto in oggetto. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deggo il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] VITTORIO' [OSCURATO:PERSONA]-SITATA tN