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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE v rn-0(-- ([OSCURATO:PERSONA] ^494° avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 22 novembre 2018 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 7 giugno al 10 luglio 2011 e agli arresti domiciliari dal 2 luglio al 29 settembre 2011, in relazione all'accusa di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in più occasioni detenuto a fine di cessione di cocaina, fatti contestati come commessi tra il 3 ed il 5 dicembre 2008: da alcuni capi di accusa (capi I, L, ex capi EE e HH) l'imputato è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 maggio 2012, all'esito del giudizio abbreviato, per non avere commesso il fatto; dal rimanente capo (N, ex 33) è stato assolto dalla Corte di appello di Napoli il 17 marzo 2014, sempre per emersa estraneità ai fatti.

In conseguenza, è stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta una sua colpa concorrente nella privazione della libertà personale, la somma stimata di giustizia a titolo di equa riparazione (cioè 18.000,00 euro - 50 % = complessivi 9.000,00 euro per 25 giorni di carcere e 90 giorni 'di arresti domiciliari). 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'Economia e Finanze, tramite Avvocatura erariale, che si affida ad un solo motivo con il quale denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) per omesso esame del rilievo causale determinante ed esclusivo quale colpa grave del comportamento dell'imputato, comportamento dal cui corretto apprezzamento sarebbe dovuta derivare - si assume - la esclusione del diritto all'indennizzo.

Richiamati gli antefatti dell'ordinanza impugnata ed invocati precedenti di legittimità stimati, pertinenti, parte ricorrente lamenta la mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata (p. 4) circa l'assenza di un comportamento di [OSCURATO:PERSONA] costituente colpa grave concausativa della privazione della libertà personale, tale dunque da escludere radicalmente e non già solo da comportare la riduzione dell'indennizzo.

Ciò nonostante - si sottolinea - i seguenti elementi: a) la mancata risposta da parte dell'imputato all'interrogatorio di garanzia; b) il tenore ambiguo delle telefonate intercettate, richiamate nell'ordinanza cautelare (alle pp. 139-141, 144, 149-150 e 152); c) e la circostanza che le stesse siano intercorse con un coimputato, [OSCURATO:PERSONA], che è stato condannato in via definitiva, le cui richieste Cioffi si è reso disponibile ad esaudire e la cui frequentazione risulterebbe ambigua.

Del resto, di ciò sarebbe consapevole la Corte territoriale, che alla p. 6, riga 6, \ espressamente ha affermato che «nel comportamento del Cioffi [...] è ravvisabile quanto meno la colpa lieve incidente sull'evento detenzione» (p. 7 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore generale della S.C. ha depositato requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Deve, in primo luogo, osservarsi come l'Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio di merito si sia limitata a fornire mere indicazioni di ordine generale ed astratto, ipoteticamente valevoli per qualsiasi processo, peraltro depositando memoria in data 8 novembre 2021 in cui si.legge che «il Ministero [...] ha inteso svolgere con la presente memoria solo il ruolo di "amicus curiae" senza opporsi sul merito delle domande stesse»; né differenti indicazioni si possono trarre dal verbale dell'udienza del 22 novembre 2018, dal quale non risultano conclusioni dell'Avvocatura erariale.

Ed è appena il caso di rammentare il principio di diritto, cui occorre dare continuità, secondo il quale «Nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta» (Sez. 4, li. 27536 del 27/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240892; in termini, Sez. 4, n. 11162 del 24/02/2015, Min.

Ec. e Fin., Rv. 263140).

2. Tanto.premesso, quanto ai tre temi ipoteticamente ostativi, in tesi di parte ricorrente, all'accoglimento della domanda di equa riparazione che risultano introdotti solo nel giudizio di legittimità (e di cui si è detto sub n. 2 del "ritenuto in fatto"), osserva il Collegio quanto segue.

2.1. Nessun rilievo, anzitutto, può avere il silenzio serbato in interrogatorio. 2.1.1.Si è per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, erentualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa g rave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757): in tal caso si è ritenuto che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 dei 23/10/2015, Spiarti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi.e altro, Rv. 242755).

Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per. ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabfli, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc.

Franceschetto ed altro, Rv. 201868).

In tale prospettiva, si è -affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione ,causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

2.1.2. Tale orientamento oggi, però, deve ritenersi sicuramente superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d.

Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della, direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali") il cui art. 4, tra l'altro,, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) dei Parlamento èuropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati.

Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato, come del resto già recentemente punnalizzato da Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 28301.7: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod, proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (nello stesso senso, Sez. 4, n. 28319 del 07/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

2.2. Quanto ai residui due aspetti, che attengono entrambi al tema della sussistenza di telefonate dal contenuto ambiguo con un coimputato poi condannato per gli stessi fatti da cui Cioffi è stato assolto, il ricorso non assolve all'onere di necessaria specificità, non indicando puntualmente aspetti che, in tesi, ove emersi dall'istruttoria, avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della colpa grave dell'agente concausativa della detenzione poi risultata ingiusta, limitandosi solo a richiamare alcune pagine dell'ordinanza cautelare emessa nella fase delle indagini preliminari ma senza confrontarsi in alcun modo con il contenuto della sentenze assolutorie emesse all'esito dergiudizio di cognizione.3.

Consegue la statuizione in dispositivo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE v rn-0(-- ([OSCURATO:PERSONA] ^494° avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 22 novembre 2018 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 7 giugno al 10 luglio 2011 e agli arresti domiciliari dal 2 luglio al 29 settembre 2011, in relazione all'accusa di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in più occasioni detenuto a fine di cessione di cocaina, fatti contestati come commessi tra il 3 ed il 5 dicembre 2008: da alcuni capi di accusa (capi I, L, ex capi EE e HH) l'imputato è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 maggio 2012, all'esito del giudizio abbreviato, per non avere commesso il fatto; dal rimanente capo (N, ex 33) è stato assolto dalla Corte di appello di Napoli il 17 marzo 2014, sempre per emersa estraneità ai fatti. In conseguenza, è stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta una sua colpa concorrente nella privazione della libertà personale, la somma stimata di giustizia a titolo di equa riparazione (cioè 18.000,00 euro - 50 % = complessivi 9.000,00 euro per 25 giorni di carcere e 90 giorni 'di arresti domiciliari). 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'Economia e Finanze, tramite Avvocatura erariale, che si affida ad un solo motivo con il quale denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) per omesso esame del rilievo causale determinante ed esclusivo quale colpa grave del comportamento dell'imputato, comportamento dal cui corretto apprezzamento sarebbe dovuta derivare - si assume - la esclusione del diritto all'indennizzo. Richiamati gli antefatti dell'ordinanza impugnata ed invocati precedenti di legittimità stimati, pertinenti, parte ricorrente lamenta la mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata (p. 4) circa l'assenza di un comportamento di [OSCURATO:PERSONA] costituente colpa grave concausativa della privazione della libertà personale, tale dunque da escludere radicalmente e non già solo da comportare la riduzione dell'indennizzo. Ciò nonostante - si sottolinea - i seguenti elementi: a) la mancata risposta da parte dell'imputato all'interrogatorio di garanzia; b) il tenore ambiguo delle telefonate intercettate, richiamate nell'ordinanza cautelare (alle pp. 139-141, 144, 149-150 e 152); c) e la circostanza che le stesse siano intercorse con un coimputato, [OSCURATO:PERSONA], che è stato condannato in via definitiva, le cui richieste Cioffi si è reso disponibile ad esaudire e la cui frequentazione risulterebbe ambigua. Del resto, di ciò sarebbe consapevole la Corte territoriale, che alla p. 6, riga 6, \ espressamente ha affermato che «nel comportamento del Cioffi [...] è ravvisabile quanto meno la colpa lieve incidente sull'evento detenzione» (p. 7 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale della S.C. ha depositato requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Deve, in primo luogo, osservarsi come l'Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio di merito si sia limitata a fornire mere indicazioni di ordine generale ed astratto, ipoteticamente valevoli per qualsiasi processo, peraltro depositando memoria in data 8 novembre 2021 in cui si.legge che «il Ministero [...] ha inteso svolgere con la presente memoria solo il ruolo di "amicus curiae" senza opporsi sul merito delle domande stesse»; né differenti indicazioni si possono trarre dal verbale dell'udienza del 22 novembre 2018, dal quale non risultano conclusioni dell'Avvocatura erariale. Ed è appena il caso di rammentare il principio di diritto, cui occorre dare continuità, secondo il quale «Nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta» (Sez. 4, li. 27536 del 27/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240892; in termini, Sez. 4, n. 11162 del 24/02/2015, Min. Ec. e Fin., Rv. 263140). 2. Tanto.premesso, quanto ai tre temi ipoteticamente ostativi, in tesi di parte ricorrente, all'accoglimento della domanda di equa riparazione che risultano introdotti solo nel giudizio di legittimità (e di cui si è detto sub n. 2 del "ritenuto in fatto"), osserva il Collegio quanto segue. 2.1. Nessun rilievo, anzitutto, può avere il silenzio serbato in interrogatorio. 2.1.1.Si è per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, erentualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa g rave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757): in tal caso si è ritenuto che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 dei 23/10/2015, Spiarti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi.e altro, Rv. 242755). Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per. ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabfli, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed altro, Rv. 201868). In tale prospettiva, si è -affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione ,causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). 2.1.2. Tale orientamento oggi, però, deve ritenersi sicuramente superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della, direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali") il cui art. 4, tra l'altro,, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) dei Parlamento èuropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati. Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato, come del resto già recentemente punnalizzato da Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 28301.7: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod, proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (nello stesso senso, Sez. 4, n. 28319 del 07/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 2.2. Quanto ai residui due aspetti, che attengono entrambi al tema della sussistenza di telefonate dal contenuto ambiguo con un coimputato poi condannato per gli stessi fatti da cui Cioffi è stato assolto, il ricorso non assolve all'onere di necessaria specificità, non indicando puntualmente aspetti che, in tesi, ove emersi dall'istruttoria, avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della colpa grave dell'agente concausativa della detenzione poi risultata ingiusta, limitandosi solo a richiamare alcune pagine dell'ordinanza cautelare emessa nella fase delle indagini preliminari ma senza confrontarsi in alcun modo con il contenuto della sentenze assolutorie emesse all'esito dergiudizio di cognizione.3. Consegue la statuizione in dispositivo.
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