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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 31793/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14833/2020R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1066 /201 9 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9.3.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale contro ricorrente , già dipendente della Regione Lazio, superò la prova preselettiva d i un corso - concorso per diventare dirigente e venne quindi ammessa all’orale, per la quale venne fissata la data del 9.7.2002.

Prima di quella data venne però inquadrata nell a qualifica dirigenziale con un provvedimento di perequazione adottato il 25.6.2002 .

Sennonché tale provvedimento venne poi annullato dal T.A.R. del Lazioe la Corte costituzionale, con sentenza n. 195/2010 , dichiarò incostituzionale la legge regionale n. 14 del 2009, con cui la Regione aveva disposto che fossero fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di perequazione precedentemente adottati. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu quindi costretta ad annullare definitivamentela determina di inquadramento quale dirigente dell’attuale controricorrente , che, ottenuta la perequazione, non aveva abbandonato i l corso - concorso nel quale era stata ammessa alla prova orale.

La lavoratrice si rivolse allora al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata come dirigente o, in subordine, la condanna della Regione al risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver potuto completare il corso-concorso per diventare dirigente.

Il Tribunale respinse la domanda, escludendo che si potesse ravvisare, nella vicenda, un inadempimento della Regione e ritenendo che la lavoratrice non avesse provato il superamento delle prove preselettive nel corso-concorso.

La lavoratricesi rivolse alloraalla Corte d’Appello di Roma , che, in parziale accoglimento del gravame e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, condannò la regione Lazio al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in misura pari all’80% delle differenze retributive che l’attuale controricorrente avrebbe potuto percepire, quale dirigente , nel periodo tra la revocadel superiore inquadramento (3.8.2010) e la data del pensionamento (1°.8.2011).

Contro la sentenza della Corte territoriale la RegioneLazio haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi .

La lavoratricesi è difesa con controricorso .

Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell ’art. 2697 c.c., de gli a rt t . 1 15 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Sarebbe errato, secondo la ricorrente, l’accertamento, nella presente vicenda, di «un’ipotesi di comportamento illegittimo dell’Ente datoriale, foriero di un danno da perdita di chance»;danno di cui si sostiene che non sarebbe stata fornita alcuna prova, né quanto alla sua esistenza, né sotto il profilo del nesso causale con l’asserito comportamento illecito della pubblica amministrazione.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia « nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

La ricorrente dichiara esplicitamente di ripetere le medesime critichegià mosse nei confronti della sentenza con il primo motivo, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione («Il primo motivo del presente ricorso viene riproposto in parte anche sotto questo profilo»).3.

Il terzo motivo prospetta, nella sentenza impugnata, un «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Si contesta alla Corte d’Appello di avere accertato «la sussistenza del danno da perdita di chance, attraverso un ragionamento, che non ha tenuto conto di una circostanza determinante, che pure richiedeva una diversa attenta valutazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.».

4. Il ricorso è inammissibile, perché – nonostante il tentativo di qualificarlo nei termini di una denuncia dei vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.– esso consiste , in realtà, inuna critica all’accertamento del fatto, che compete al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

4.1. Il primo motivo è volto a negare che l’attuale controricorrente fosse stata dichiarata decaduta dal corso- concorso per diventare dirigente e che le fosse stata quindi preclusa la partecipazione alla prova orale.

In tal modo la Regione punta a contestare la propria responsabilitàper perdita di chance, attribuendo a una libera scelta della lavoratrice il mancato perfezionamento del corso-concorso.

La ricorrente si sofferma in particolare sulla sequenza cronologica tra un protocollo d’intesa con i sindacati in cui era previstala decadenza dei concorsisti perequati ( 11.6.2002), la data fissata per la prova orale (9.7.2002) e la data in cui il protocollo d’intesa venne recepito dalla giunta regionale (26.7.2002).

Si sostiene, inoltre, che la delibera giuntale avrebbe recepito il protocollo d’intesa con esclusione della clausola di decadenza deiconcorsisti ammessi all’orale.

Su quest’ultimo aspetto – tipicamente in fatto – la sentenza impugnata contiene un diverso accertamento («Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Regione, risulta che il punto 6 del protocollo d’intesa “non è stato recepito dalla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1012 del successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA]”»).

Inoltre, la Corte d’Appello ha evidenziato che, alla data fissata per l’orale, la delibera di recepimento non era stata ancora emessa, sicchéla lavoratrice, sulla scorta di quanto indicato nel protocollo d’intesa, venne indottaad abbandonare il corso-concorso, anche perché, grazie alla perequazione, «non aveva alcun interesse a sostenere la prova orale».

Non si esce, pertanto, dalla critica all’accertamento del fatto e all’apprezzamentodi una circostanza anch’essa fattuale, ovverosia l’efficacia determinante dell’illegittima perequazione rispetto al mancato completamento del corso-concorso da parte dell’attuale controricorrente.

In tale apprezzamento la Corte territoriale non ha valutato solo la decadenza per effetto della perequazione, ma anche (e comunque) l’induzione dovuta al la mancanza di interesse in conseguenza della nomina a dirigente ottenuta aliunde e al rischio, se non altro, che la prosecuzione della partecipazione al concorso potesse determinare la rinuncia alla perequazione.

Anche per quanto riguarda la configurabilità del danno da perdita di chance la critica si svolge esclusivamente in fatto (valutazione della probabilità di successo nel concorso abbandonato, in base al numero di altri candidati coinvoltie di quelli poi risultati vincitori).

L’unico aspettoche si avvicina a una questione di diritto sarebbe comunque infondato, perché si contesta alla Corte d’Appello di averetenuto in considerazione, sul piano indiziario, il mancato adempimento a un ordine di esibizione di documenti.

La ricorrente sostiene che l’ordine sarebbe stato superfluo, in quanto «non avrebbe comportato l’acquisizione di utili elementi di valutazione».

Ma con ciò si confondono i due piani distinti dell’ammissibilità e della valutazione della prova: l’ordine di esibizione è stato validamente emesso dal giudice; se i documenti fossero stati esibiti, se ne sarebbepotuta apprezzare la rilevanza o menoai fini della decisione; ma l’inadempimento all’ordine è di per séun argomento di prova utilizzabile, ai sensi degli artt. 210, comma 4, e 116,comma 2, c.p.c.

Incoerente con il contenuto della decisione è poi il riferimento – nella rubrica del primo motivo – alla violazione dell’art. 2697 c.c., per la semplice ragione che la Corte d’Appello non ha deciso la causa applicando le norme sull’onere della prova (ovverosia previa verifica di una residua ineliminabile incertezza dellaprova sui fatti rilevanti , da risolvere in base a quelle norme), bensì avendo positivamente accertato la verità dei fatti posti dalla lavoratricea fondamento della sua domanda.

4.2. Il secondo motivo ripropone sostanzialmente le medesime censure per sostenere la tesi della nullità della sentenza per omessa o assolutamente contraddittoria e incomprensibile motivazione.

Ma lastessa lettura delle critiche mosse in questo e nel precedente motivo dimostra che la sentenza impugnata contiene uncontenuto motivazion ale che, seppur censurat o nel merito, soddisfa ampiamente il «minimo costituzionale» di cui alla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle sentenz e delle Sezioni Unite nn. 8053/2014 e 8054/2014 (v., tra le moltissime successive conformi: 21257/2014; 23828/2015; 23940/2017; 22598/2018; 7090/2022).

I giudici d’appello hanno dato conto del materiale probatorio disponibile e ne hanno apprezzatola rilevanza, sia ai fini della provadel nesso causale tra l’illegittimo comportamento della pubblica amministrazione (consistito nell’avere dato corso a unaprocedura di avanzamento di carriera incompatibile con la disciplina legale del pubblico impiego) e l’ abbandono della legittima procedura concorsuale, sia con riferimento alla sussistenza, in capo alla lavoratrice, di concrete chance di successo nel corso-concorso abbandonato, la cui perdita è stata risarcita in quanto tale.

4.3. Infine, anche il terzo motivo ripete i medesimi argomenti, questa volta per prospettare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ma, ancora una volta, l’illustrazione del motivo, lungi dall’individuare un fatto decisivo che non sia stato esaminato dal giudice d’appello, ripercorre e rivaluta gli stessi fatti che sono stati esaminati da quel giudice , con l’ unico obiettivo di dimostrare che sono stati esaminati male.Ma questo è appunto il meritodel giudizio sul fatto, incensurabile in questa sede.

5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

6. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14833/2020R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1066 /201 9 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9.3.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale contro ricorrente , già dipendente della Regione Lazio, superò la prova preselettiva d i un corso - concorso per diventare dirigente e venne quindi ammessa all’orale, per la quale venne fissata la data del 9.7.2002. Prima di quella data venne però inquadrata nell a qualifica dirigenziale con un provvedimento di perequazione adottato il 25.6.2002 . Sennonché tale provvedimento venne poi annullato dal T.A.R. del Lazioe la Corte costituzionale, con sentenza n. 195/2010 , dichiarò incostituzionale la legge regionale n. 14 del 2009, con cui la Regione aveva disposto che fossero fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di perequazione precedentemente adottati. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu quindi costretta ad annullare definitivamentela determina di inquadramento quale dirigente dell’attuale controricorrente , che, ottenuta la perequazione, non aveva abbandonato i l corso - concorso nel quale era stata ammessa alla prova orale. La lavoratrice si rivolse allora al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata come dirigente o, in subordine, la condanna della Regione al risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver potuto completare il corso-concorso per diventare dirigente. Il Tribunale respinse la domanda, escludendo che si potesse ravvisare, nella vicenda, un inadempimento della Regione e ritenendo che la lavoratrice non avesse provato il superamento delle prove preselettive nel corso-concorso. La lavoratricesi rivolse alloraalla Corte d’Appello di Roma , che, in parziale accoglimento del gravame e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, condannò la regione Lazio al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in misura pari all’80% delle differenze retributive che l’attuale controricorrente avrebbe potuto percepire, quale dirigente , nel periodo tra la revocadel superiore inquadramento (3.8.2010) e la data del pensionamento (1°.8.2011). Contro la sentenza della Corte territoriale la RegioneLazio haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi . La lavoratricesi è difesa con controricorso . Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell ’art. 2697 c.c., de gli a rt t . 1 15 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Sarebbe errato, secondo la ricorrente, l’accertamento, nella presente vicenda, di «un’ipotesi di comportamento illegittimo dell’Ente datoriale, foriero di un danno da perdita di chance»;danno di cui si sostiene che non sarebbe stata fornita alcuna prova, né quanto alla sua esistenza, né sotto il profilo del nesso causale con l’asserito comportamento illecito della pubblica amministrazione. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia « nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». La ricorrente dichiara esplicitamente di ripetere le medesime critichegià mosse nei confronti della sentenza con il primo motivo, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione («Il primo motivo del presente ricorso viene riproposto in parte anche sotto questo profilo»).3. Il terzo motivo prospetta, nella sentenza impugnata, un «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si contesta alla Corte d’Appello di avere accertato «la sussistenza del danno da perdita di chance, attraverso un ragionamento, che non ha tenuto conto di una circostanza determinante, che pure richiedeva una diversa attenta valutazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.». 4. Il ricorso è inammissibile, perché – nonostante il tentativo di qualificarlo nei termini di una denuncia dei vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.– esso consiste , in realtà, inuna critica all’accertamento del fatto, che compete al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. 4.1. Il primo motivo è volto a negare che l’attuale controricorrente fosse stata dichiarata decaduta dal corso- concorso per diventare dirigente e che le fosse stata quindi preclusa la partecipazione alla prova orale. In tal modo la Regione punta a contestare la propria responsabilitàper perdita di chance, attribuendo a una libera scelta della lavoratrice il mancato perfezionamento del corso-concorso. La ricorrente si sofferma in particolare sulla sequenza cronologica tra un protocollo d’intesa con i sindacati in cui era previstala decadenza dei concorsisti perequati ( 11.6.2002), la data fissata per la prova orale (9.7.2002) e la data in cui il protocollo d’intesa venne recepito dalla giunta regionale (26.7.2002). Si sostiene, inoltre, che la delibera giuntale avrebbe recepito il protocollo d’intesa con esclusione della clausola di decadenza deiconcorsisti ammessi all’orale. Su quest’ultimo aspetto – tipicamente in fatto – la sentenza impugnata contiene un diverso accertamento («Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Regione, risulta che il punto 6 del protocollo d’intesa “non è stato recepito dalla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1012 del successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA]”»). Inoltre, la Corte d’Appello ha evidenziato che, alla data fissata per l’orale, la delibera di recepimento non era stata ancora emessa, sicchéla lavoratrice, sulla scorta di quanto indicato nel protocollo d’intesa, venne indottaad abbandonare il corso-concorso, anche perché, grazie alla perequazione, «non aveva alcun interesse a sostenere la prova orale». Non si esce, pertanto, dalla critica all’accertamento del fatto e all’apprezzamentodi una circostanza anch’essa fattuale, ovverosia l’efficacia determinante dell’illegittima perequazione rispetto al mancato completamento del corso-concorso da parte dell’attuale controricorrente. In tale apprezzamento la Corte territoriale non ha valutato solo la decadenza per effetto della perequazione, ma anche (e comunque) l’induzione dovuta al la mancanza di interesse in conseguenza della nomina a dirigente ottenuta aliunde e al rischio, se non altro, che la prosecuzione della partecipazione al concorso potesse determinare la rinuncia alla perequazione. Anche per quanto riguarda la configurabilità del danno da perdita di chance la critica si svolge esclusivamente in fatto (valutazione della probabilità di successo nel concorso abbandonato, in base al numero di altri candidati coinvoltie di quelli poi risultati vincitori). L’unico aspettoche si avvicina a una questione di diritto sarebbe comunque infondato, perché si contesta alla Corte d’Appello di averetenuto in considerazione, sul piano indiziario, il mancato adempimento a un ordine di esibizione di documenti. La ricorrente sostiene che l’ordine sarebbe stato superfluo, in quanto «non avrebbe comportato l’acquisizione di utili elementi di valutazione». Ma con ciò si confondono i due piani distinti dell’ammissibilità e della valutazione della prova: l’ordine di esibizione è stato validamente emesso dal giudice; se i documenti fossero stati esibiti, se ne sarebbepotuta apprezzare la rilevanza o menoai fini della decisione; ma l’inadempimento all’ordine è di per séun argomento di prova utilizzabile, ai sensi degli artt. 210, comma 4, e 116,comma 2, c.p.c. Incoerente con il contenuto della decisione è poi il riferimento – nella rubrica del primo motivo – alla violazione dell’art. 2697 c.c., per la semplice ragione che la Corte d’Appello non ha deciso la causa applicando le norme sull’onere della prova (ovverosia previa verifica di una residua ineliminabile incertezza dellaprova sui fatti rilevanti , da risolvere in base a quelle norme), bensì avendo positivamente accertato la verità dei fatti posti dalla lavoratricea fondamento della sua domanda. 4.2. Il secondo motivo ripropone sostanzialmente le medesime censure per sostenere la tesi della nullità della sentenza per omessa o assolutamente contraddittoria e incomprensibile motivazione. Ma lastessa lettura delle critiche mosse in questo e nel precedente motivo dimostra che la sentenza impugnata contiene uncontenuto motivazion ale che, seppur censurat o nel merito, soddisfa ampiamente il «minimo costituzionale» di cui alla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle sentenz e delle Sezioni Unite nn. 8053/2014 e 8054/2014 (v., tra le moltissime successive conformi: 21257/2014; 23828/2015; 23940/2017; 22598/2018; 7090/2022). I giudici d’appello hanno dato conto del materiale probatorio disponibile e ne hanno apprezzatola rilevanza, sia ai fini della provadel nesso causale tra l’illegittimo comportamento della pubblica amministrazione (consistito nell’avere dato corso a unaprocedura di avanzamento di carriera incompatibile con la disciplina legale del pubblico impiego) e l’ abbandono della legittima procedura concorsuale, sia con riferimento alla sussistenza, in capo alla lavoratrice, di concrete chance di successo nel corso-concorso abbandonato, la cui perdita è stata risarcita in quanto tale. 4.3. Infine, anche il terzo motivo ripete i medesimi argomenti, questa volta per prospettare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, ancora una volta, l’illustrazione del motivo, lungi dall’individuare un fatto decisivo che non sia stato esaminato dal giudice d’appello, ripercorre e rivaluta gli stessi fatti che sono stati esaminati da quel giudice , con l’ unico obiettivo di dimostrare che sono stati esaminati male.Ma questo è appunto il meritodel giudizio sul fatto, incensurabile in questa sede. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. 6. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso
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