Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:411
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0401_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-401/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del [OSCURATO:PERSONA]Palatinato (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
GoldStar Europe GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200, pag. 10), e sull' interpretazione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 291, pag. 12),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, facente funzioni di presidente di sezione, R. Joliet, presidente di sezione, e D.A.O. Edward (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate, per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dello studio legale [OSCURATO:PERSONA] & Clemm, Amburgo e Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della GoldStar Europe GmbH, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale, studio Schuermann & Partner, Francoforte sul Meno, e della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 7 luglio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 settembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 agosto 1993, pervenuta alla Corte il 14 settembre successivo, il Finanzgericht del [OSCURATO:PERSONA]Palatinato ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200, pag. 10), e sull' interpretazione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 291, pag. 12), per la parte in cui i due suddetti regolamenti vertono sulla classificazione di talune merci nella sottovoce 8521 10 39 della nomenclatura combinata.
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società GoldStar Europe GmbH (in prosieguo: la "GoldStar") e lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") in merito alla classificazione, sotto le voci della tariffa, di meccanismi di trascinamento di nastri magnetici, componenti di videoregistratori.
3 La GoldStar ha importato dalla Corea del Sud, segnatamente nel periodo 25 ottobre 1988 ° 25 ottobre 1991, meccanismi di tal tipo, denominati "deck ass' y" (deck assembly), soli o unitamente a pannelli principali, denominati "main board ass' y" (main board assembly).
4 Ad eccezione di alcuni modelli specifici, gli "apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione a nastri magnetici" erano classificati nella sottovoce 8521 10 39 della nomenclatura combinata, pubblicata originariamente come allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ad alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e non modificata sul punto dai regolamenti adottati successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in oggetto. Le parti ed accessori di simili apparecchi erano classificati, ad eccezione di alcuni modelli specifici, nella sottovoce 8522 90 99, rimasta parimenti immutata durante il periodo di cui trattasi.
5 Le merci classificate nella sottovoce 8521 10 39 erano assoggettate a dazi doganali comunitari di aliquota pari al 14%, mentre a quelle classificate nella sottovoce 8522 90 99 venivano applicati dazi doganali di aliquota pari al 5,8%.
6 In forza degli artt. 9 e 10 del citato regolamento n. 2658/87, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure relative alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
7 Nel punto 9 dell' allegato al citato regolamento n. 2275/88, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto una nuova classificazione nella sottovoce 8521 10 39. La merce di cui trattasi è stata descritta quale "insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione (...) equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione (mecadeck)".
8 La motivazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito a detta classificazione risulta essere la seguente:
"La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2 a) e 6 e dal testo dei codici NC 8521, 8521 10 e 8521 10 39. Tale insieme meccanico presenta le caratteristiche essenziali di un apparecchio per la videoregistrazione e videoriproduzione".
9 La regola generale 2 a) dispone in particolare:
"Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito".
10 Prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 2275/88, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva classificato i meccanismi di trascinamento importati dalla GoldStar come "parti" di videoregistratori nella sottovoce 8522 90 99, assoggettandoli a un dazio doganale del 5,8%. In seguito all' entrata in vigore del suddetto regolamento, esso li ha classificati nella sottovoce 8521 10 39, considerandoli come mecadeck. A detti sistemi di trascinamento venne pertanto applicato un dazio doganale di aliquota pari al 14%.
11 Il 7 aprile 1991 il Consiglio di cooperazione doganale ha emanato un parere secondo il quale i mecadeck andavano classificati nella sottovoce 8522 90, come "parti" di videoregistratori.
12 Il citato regolamento n. 3085/91 ha pertanto soppresso il punto 9 dell' allegato al regolamento n. 2275/88.
13 A partire dal 23 ottobre 1991, data di entrata in vigore del regolamento n. 3085/91, lo [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente classificato i meccanismi di trascinamento importati dalla GoldStar nella sottovoce 8522 90 99, applicandovi pertanto dazi doganali in misura pari al 5,8%.
14 Il 25 ottobre 1991 la GoldStar ha presentato istanza presso lo [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rimborso della differenza tra i dazi riscossi con aliquota del 14% e quelli che avrebbero dovuto esserlo effettivamente, con aliquota del 5,8%, per tutti i "deck ass' y" importati dopo il 25 ottobre 1988, nonché per tutti i "board ass' y" importati unitamente a questi ultimi. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto detta domanda.
15 Il rifiuto opposto dallo [OSCURATO:PERSONA] alla suddetta richiesta di rimborso ha dato origine alla controversia principale, pendente dinanzi al Finanzgericht del [OSCURATO:PERSONA]Palatinato.
16 Ritenendo che la causa sollevasse questioni in merito alla validità e all' interpretazione del diritto comunitario, con ordinanza 27 agosto 1993 il suddetto Finanzgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 26 luglio 1988, L 200, pag. 10), fosse valido in quanto classificava sotto il codice NC 8521 10 39 l' 'insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione del codice NC 8521, equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione e riproduzione (' mecadeck' )' , descritto nel punto 9 del suo allegato.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 ottobre 1991, L 291, pag. 12), abbia efficacia retroattiva, nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione:
Quali siano le caratteristiche essenziali (v. motivazione relativa al punto 9 del regolamento n. 2275/88), ai sensi della regola 2 a delle regole generali, che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a classificare i mecadeck come apparecchi completi per la videoregistrazione e videoriproduzione sotto la voce NC 8521".
Sulla prima questione
17 Con la sua prima questione il giudice di rinvio vuol sapere, in sostanza, se il regolamento n. 2275/88 fosse valido, per la parte in cui classificava i mecadeck nella sottovoce 8521 10 39 della tariffa; sottovoce concernente gli apparecchi completi a nastri magnetici per la videoregistrazione o la videoriproduzione.
18 Occorre ricordare che, ove l' interpretazione della nomenclatura da parte del consiglio di cooperazione doganale faccia difetto, il legislatore comunitario è competente ad interpretare mediante regolamento, e con riserva del sindacato della Corte di giustizia, la nomenclatura come essa dev' essere applicata nella Comunità (v. sentenza 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Van de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-265, punto 10).
19 A tal fine il Consiglio ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA], la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce, a condizione soltanto che le disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non modifichino il testo della tariffa (v. sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3411, punto 13).
20 Ne discende che nella fattispecie occorre esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione classificando, in forza del regolamento n. 2275/88, i mecadeck nella sottovoce 8521 10 39 della tariffa.
21 Nelle osservazioni da essa presentate alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il mecadeck comprende tutti gli elementi del meccanismo di trascinamento, ivi compreso il motore che consente lo scorrimento del nastro, nonché il riavvolgimento in avanti e a ritroso. Esso comprende inoltre le due testine video (di riproduzione e di registrazione), la testina audio, la testina per la cancellazione, nonché la ruota di trazione che rende regolare la velocità di scorrimento del nastro.
22 Gli altri elementi del videoregistratore sono essenzialmente l' alimentazione, il corpo e, in particolare, i circuiti elettronici.
23 [OSCURATO:PERSONA] allega che il mecadeck costituisce la parte essenziale del videoregistratore poiché contiene da solo tutti gli elementi che caratterizzano la funzione dell' apparecchio, vale a dire la registrazione e la riproduzione di immagini e suoni.
24 L' argomento non può essere accolto.
25 La designazione delle merci di cui alla posizione 8521 della nomenclatura combinata riguarda "apparecchi" per la videoregistrazione o la videoriproduzione, mentre la classificazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento n. 2275/88 concerne un "insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione".
26 Occorre rilevare al riguardo che, se gli elementi meccanici che compongono un mecadeck sono indispensabili per le funzioni specifiche di un videoregistratore, ciò è altrettanto vero per gli elementi elettronici. Ebbene, le caratteristiche essenziali di un videoregistratore consistono nella combinazione di elementi meccanici ed elementi elettronici.
27 [OSCURATO:PERSONA] ha perfino riconosciuto che i mecadeck rappresentano solo il 30-40% del valore dei videoregistratori completi.
28 Data la distinzione compiuta nella nomenclatura combinata tra gli apparecchi, da un lato, e le parti di apparecchi, dall' altro, e vista l' importanza evidente degli elementi elettronici, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ragionevolmente ritenere che l' insieme meccanico "mecadeck" presentasse da solo le caratteristiche essenziali di un videoregistratore, al punto da consentirle di classificarlo nella medesima voce della tariffa riservata ai videoregistratori completi.
29 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione classificando i mecadeck nella sottovoce 8521 10 39.
30 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che il regolamento n. 2275/88 era invalido per la parte in cui, nel punto 9 del suo allegato, classificava i mecadeck nella sottovoce 8521 10 39 della tariffa.
Sulla seconda e terza questione
31 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre esaminare la seconda e la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del [OSCURATO:PERSONA]Palatinato con ordinanza 27 agosto 1993, dichiara:
Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, era invalido per la parte in cui, nel punto 9 del suo allegato, classificava i mecadeck nella sottovoce 8521 10 39 della tariffa.