CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 44671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 27/04/2022 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 25 maggio 2022, il tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 6 aprile 2022, applicativa di una seconda misura personale degli arresti domiciliari, rigettava l'istanza. 2. Avverso l'ordinanza suindicata, D'[OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. per tardività della decisione di cui alla ordinanza impugnata, atteso che la stessa sarebbe stata emessa dopo il termine di 10 gg. dalla trasmissione degli atti al tribunale del riesame. Solo in data 25 maggio 2022, a fronte di camera di consiglio del 27 aprile 2022, sarebbe stata depositata in cancelleria, in assenza di ogni previo dispositivo, la decisione assunta, corredata da motivazione. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 11 legge 47 del 2015, che ha modificato l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., è stato delineato un sistema bifasico che prevede, a pena di inefficacia dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, dapprima un termine per la decisione e poi uno specifico termine per il deposito dell'ordinanza: il primo termine richiede che il dispositivo debba essere depositato entro dieci giorni da quello in cui gli atti sono pervenuti presso la cancelleria del Tribunale del Riesame, il secondo che la motivazione dell'ordinanza debba essere depositata entro trenta giorni dalla decisione, salvo i casi di motivazione particolarmente complessa, in cui detto termine può essere ampliato fino a quarantacinque giorni. In mancanza del formale deposito del dispositivo, non può considerarsi sussistente alcuna decisione, la quale deve uscire dalla disponibilità del giudice ed essere esteriorizzata con modalità tali da conferirle certezza legale. Consegue che come chiarito da diverse sentenze di questa Corte, sulla scia delle pronunce delle Sez. U (; sentenza n. 7 del 17/04/1996, Morii, Rv. 205256; sentenza n. 11 del 25/03/1998, Manno ed altro, Rv. 210607), i termini entro i quali devono, rispettivamente, intervenire la decisione sulla richiesta di riesame di misura cautelare personale ed il deposito della successiva ordinanza, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del Tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo, o quarantacinque in caso di motivazione particolarmente complessa (Sez. 5 - n. 44153 del 13/06/2018 Rv. 274177 - 01; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, Rv. 267849; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016, Rv. 267128). 5. Nel caso in esaoe, che inerisce chiaramente ad un procedimento ai sensi peac dell'art. 309 cock-p-en..gr. come indicato nella epigrafe della ordinanza impugnata, laddove il riferimento all'appello di cui al dispositivo finale del provvedimento integra un mero errore materiale, risulta, dagli atti a disposizione di questa Suprema Corte, il previo deposito, in data 29 aprile 2022, del dispositivo con cui veniva respinto il ricorso presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente "avverso l'ordinanza resa dal Gip di Firenze in data 6 aprile 2022 (notificata il 7)", rispetto alla udienza del 27 aprile 2022, con successivo deposito dell'integrale provvedimento in data 25 maggio 2022. Da qui l'intervenuto rispetto dei termini dettati per legge in ordine alla decisione da assumersi da parte del tribunale nel caso concreto. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor