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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31648/2026

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1/05/1994 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si limita a riproporre la questione già avanzata con la prima impugnazione circa l'applicabilità dell'art. 49, comma 2 cod. pen. e non si confronta con la specifica motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello che ha confermato quanto già valutato dal giudice di primo grado ritenendo pienamente attendibile la ricostruzione della condotta indicata dagli agenti, della cui attendibilità non vi era alcun motivo per dubitare; del resto, come puntualmente rilevato dalla Corte di merito, era stato anche l'imputato ad ammettere di avere chiesto denaro agli operanti e di avere tenuto in mano un coltello (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve ritenersi aspecifico a fronte di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali: lo stesso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidenteSafdra Re hione MassipAo Perrotti , ; N 20 20 6 IZIARIO L' ASSISTEN i \ unte Dott.ssa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/05/1994 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si limita a riproporre la questione già avanzata con la prima impugnazione circa l'applicabilità dell'art. 49, comma 2 cod. pen. e non si confronta con la specifica motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello che ha confermato quanto già valutato dal giudice di primo grado ritenendo pienamente attendibile la ricostruzione della condotta indicata dagli agenti, della cui attendibilità non vi era alcun motivo per dubitare; del resto, come puntualmente rilevato dalla Corte di merito, era stato anche l'imputato ad ammettere di avere chiesto denaro agli operanti e di avere tenuto in mano un coltello (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve ritenersi aspecifico a fronte di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali: lo stesso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidenteSafdra Re hione MassipAo Perrotti , ; N 20 20 6 IZIARIO L' ASSISTEN i \ unte Dott.ssa
Sentenza Cassazione n. 31648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris