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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44772/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt.367 e 424 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di nove mesi e dieci giorni di reclusione in ragione del proscioglimento da concorrente contravvenzione.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso dedotti, per quanto formalmente evocanti corrispondenti violazioni di legge, si svolgono nel solco di una critica di puro merito della pronuncia impugnata, come del resto evidenziato dai reiterati riferimenti alle risultanze probatorie favorevoli all'imputato che i giudici di appello non avrebbero debitamente considerato o avrebbero erroneamente valutato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consiglierà,estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petru lis D E POSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt.367 e 424 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di nove mesi e dieci giorni di reclusione in ragione del proscioglimento da concorrente contravvenzione. Rilevato che tutti i motivi di ricorso dedotti, per quanto formalmente evocanti corrispondenti violazioni di legge, si svolgono nel solco di una critica di puro merito della pronuncia impugnata, come del resto evidenziato dai reiterati riferimenti alle risultanze probatorie favorevoli all'imputato che i giudici di appello non avrebbero debitamente considerato o avrebbero erroneamente valutato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consiglierà,estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petru lis D E POSITATA
Sentenza Cassazione n. 44772/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris