CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14077/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge penale per non essere stato riconosciuto il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorso neppure completamente si confronta (pag. 4), essendosi non illogicamente ritenuto che, per le ragioni addotte e non scalfite dalle censure proposte dall'impugnante, la detenzione di cosi significative quantità di stupefacenti con elevato principio attivo fosse indicativa di un commercio di droghe massiccio e su larga scala incompatibile con il fatto di lieve entità; Considerato che è inammissibile, per analoghe ragioni, anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale fatto buon governo del consolidato principio - che il ricorrente ignora - secondo cui, laddove non sia configurabile l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 t.u. stup., la contestuale detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse, commessa successivamente alla pronuncia della sent. Corte cost. n. 32/2014, integra il concorso dei reati previsti dai commi 1 e 4 della disposizione incriminatrice (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud DEPOSIT