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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 25210/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G.30KA &JON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 1) (art. 648 c.p.) limitatamente ai beni diversi da quelli oggetto della rapina adi danni della coppia Girardi-Brunelli ed ai capi 2) (art. 337 c.p.), 3) (artt. 582, 585 c.p.), 4) (artt. 582, 585 c.p.) e 5) (art. 635 comma II n. 1 c.p., rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett, c) c.p.p., violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all' omessa traduzione dell'imputato, detenuto per questa causa, per l'udienza tenuta dalla corte di appello in data 11/01/2021 sebbene il predetto avesse avanzato istanza di partecipazione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, istanza disattesa con una motivazione meramente apodittica e senza prendere in esame gli elementi valorizzati dalla difesa.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo ed oggetto di motivazione assai carente e lacunosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva la Corte che è da ritenere fondato, con carattere assorbente, il primo motivo di impugnazione.

2. L' imputato, con tale motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in ragione della omessa traduzione dello stesso per l'udienza tenutasi innanzi alla Corte di appello di Venezia in data 11/01/2021, sebbene egli, detenuto per questo processo, avesse avanzato tempestiva istanza di partecipazione per detta udienza.

Trattasi di censura meritevole di accoglimento.

Invero la Corte di Cassazione a Sez.

U. con la sentenza n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 247836 - 01, ha avuto modo di rilevare come la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

Devono essere, pure, richiamate le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806 - 01) che nell' affermare il principio di diritto secondo cui in tema di impedimento legittimo a comparire si impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, hanno osservato come nel caso in cui il giudice procede nei confronti dell'imputato ristretto per la causa in corso questi ne è necessariamente edotto e sono disciplinati positivamente i poteri volti a superare l'impedimento mediante l'emissione dell'ordine di traduzione o del provvedimento di autorizzazione a giungere all'udienza con mezzi propri in presenza del regime di detenzione presso la propria abitazione.Posto che nel caso in esame la Corte d'Appello di Venezia, a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato per l' odierno procedimento, secondo quanto si evince dal frontespizio della sentenza impugnata, non ha disposto la traduzione del predetto in udienza né ha consentito la partecipazione dello stesso mediante video collegamento si è chiaramente verificata la nullità assoluta dedotta emergendo dagli atti che in data 07/01/2021 l'imputato aveva tempestivamente avanzato rituale istanza di partecipazione per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza che risulta ricevuta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ove [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto per come comprovato dall' imputato con la relativa produzione allegata al ricorso.

3. La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri, deve essere, conseguentemente, annullata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G.30KA &JON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 1) (art. 648 c.p.) limitatamente ai beni diversi da quelli oggetto della rapina adi danni della coppia Girardi-Brunelli ed ai capi 2) (art. 337 c.p.), 3) (artt. 582, 585 c.p.), 4) (artt. 582, 585 c.p.) e 5) (art. 635 comma II n. 1 c.p., rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett, c) c.p.p., violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all' omessa traduzione dell'imputato, detenuto per questa causa, per l'udienza tenuta dalla corte di appello in data 11/01/2021 sebbene il predetto avesse avanzato istanza di partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, istanza disattesa con una motivazione meramente apodittica e senza prendere in esame gli elementi valorizzati dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo ed oggetto di motivazione assai carente e lacunosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che è da ritenere fondato, con carattere assorbente, il primo motivo di impugnazione. 2. L' imputato, con tale motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in ragione della omessa traduzione dello stesso per l'udienza tenutasi innanzi alla Corte di appello di Venezia in data 11/01/2021, sebbene egli, detenuto per questo processo, avesse avanzato tempestiva istanza di partecipazione per detta udienza. Trattasi di censura meritevole di accoglimento. Invero la Corte di Cassazione a Sez. U. con la sentenza n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 247836 - 01, ha avuto modo di rilevare come la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. Devono essere, pure, richiamate le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806 - 01) che nell' affermare il principio di diritto secondo cui in tema di impedimento legittimo a comparire si impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, hanno osservato come nel caso in cui il giudice procede nei confronti dell'imputato ristretto per la causa in corso questi ne è necessariamente edotto e sono disciplinati positivamente i poteri volti a superare l'impedimento mediante l'emissione dell'ordine di traduzione o del provvedimento di autorizzazione a giungere all'udienza con mezzi propri in presenza del regime di detenzione presso la propria abitazione.Posto che nel caso in esame la Corte d'Appello di Venezia, a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato per l' odierno procedimento, secondo quanto si evince dal frontespizio della sentenza impugnata, non ha disposto la traduzione del predetto in udienza né ha consentito la partecipazione dello stesso mediante video collegamento si è chiaramente verificata la nullità assoluta dedotta emergendo dagli atti che in data 07/01/2021 l'imputato aveva tempestivamente avanzato rituale istanza di partecipazione per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza che risulta ricevuta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ove [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto per come comprovato dall' imputato con la relativa produzione allegata al ricorso. 3. La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri, deve essere, conseguentemente, annullata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma,
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