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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 38054/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'tnb [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 maggio 2025 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lei ascritti ai capi a) e b) (tentato furto aggravato in concorso commesso in Acquedolci il 24.2.2018) condannandola alla pena ritenuta di giustizia

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per difetto di un valido riconoscimento personale.

Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. 3.

Il primo motivo di ricorso é inammissibile.

La censura, oltre a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità trattandosi di profilo tipicamente di merito, non fa che reiterare analoga doglianza mossa con l'atto di appello su cui la Corte territoriale si é pronunciata e senza alcun confronto con quanto dalla stessa statuito.

Ed invero, la Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito che le vittime hanno riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] non solo come soggetto presente nel tempo e nel luogo di consumazione del tentato furto ai loro danni ma anche. come_ persona pienamente partecipe dell'azione delittuosa e ciò sulla base di dichiarazioni dotate di piena efficacia probatoria.

Anche il secondo motivo é reiterativo di analoga doglianza proposta in appello senza alcun confronto con la sentenza impugnata.

Ed invero il diniego dell'art. 131 bis cod.proc.pen. é stato motivato con l'assorbente rilievo della ricorrenza della condizione ostativa dell'abitualità nel delitto, avendo l'imputata commesso più reati della stessa indole, segnatamente in Firenze il 16 agosto 2016 ed in Lucca il 14 giugno 2017 ed il 24 giugno 2017.

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'tnb [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 maggio 2025 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lei ascritti ai capi a) e b) (tentato furto aggravato in concorso commesso in Acquedolci il 24.2.2018) condannandola alla pena ritenuta di giustizia 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per difetto di un valido riconoscimento personale. Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. 3. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. La censura, oltre a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità trattandosi di profilo tipicamente di merito, non fa che reiterare analoga doglianza mossa con l'atto di appello su cui la Corte territoriale si é pronunciata e senza alcun confronto con quanto dalla stessa statuito. Ed invero, la Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito che le vittime hanno riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] non solo come soggetto presente nel tempo e nel luogo di consumazione del tentato furto ai loro danni ma anche. come_ persona pienamente partecipe dell'azione delittuosa e ciò sulla base di dichiarazioni dotate di piena efficacia probatoria. Anche il secondo motivo é reiterativo di analoga doglianza proposta in appello senza alcun confronto con la sentenza impugnata. Ed invero il diniego dell'art. 131 bis cod.proc.pen. é stato motivato con l'assorbente rilievo della ricorrenza della condizione ostativa dell'abitualità nel delitto, avendo l'imputata commesso più reati della stessa indole, segnatamente in Firenze il 16 agosto 2016 ed in Lucca il 14 giugno 2017 ed il 24 giugno 2017. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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