CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36142/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna che, in funzione di Giudice d'Appello, riformava la sentenza assolutoria pronunciata dal Giudice di Pace di Centuripe e lo condannava per il delitto di lesioni personali di lieve entità. Letta anche la memoria difensiva della parte civile proposta nelle more dell'udienza che conclude per l'inammissibilità del ricorso; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali in riferimento alla ritenuta sussistenza del predetto reato nonché alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, non è consentito in sede di legittimità in quanto, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile ricostruzione fattuale mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di seconde cure, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In sintesi, il giudice d'appello, una volta espletata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha dato conto della diversa lettura del compendio probatorio e in particolare delle ragioni sottese al giudizio di attendibilità circa la ricostruzione dei fatti offerta dalla querelante, dall'altro lato ha illustrato i vizi logici insiti nella tesi ricostruttiva dell'imputato. Infine, sul presupposto di tale valutazione probatoria, il Tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza della scriminate di cui all'art. 52 c.p. (si veda in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis