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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03419/2024

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DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona le legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, n.497/2023pubblicata in data 31 marzo 2023 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimatisvolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona le legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, n.497/2023pubblicata in data 31 marzo 2023 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimatisvolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’u
Decreto Cassazione n. 03419/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris