CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali gravi (artt. 582-583 cod. pen.), commesso in data 11 febbraio 2016; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna e, specificatamente, manca di indicare, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25