CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con l'ordinanza in preambolo, harespinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzionedomiciliare formulate da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] specializzato, a ragione della decisione – dopo avere dato attodelle risultanze del certificato del casellario (comprendente, oltre ai reati di cuiagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, art. 629 cod. pen. e art. 6-bis legge n. 401del 1989 in espiazione, nonché la condanna per il reato di cui all’art. 6 l. n. 401del 1989) e dei carichi pendenti (privo di iscrizioni) e di quanto emergeva dallarelazione dell’equipe trattamentale, aggiornata a febbraio 2026, sulla regolarecondotta intramuraria regolare e sullo svolgimento non continuativo di attivitàlavorativa, con conseguente parere favorevole all’esperimento di permessipremio – ha valorizzato, anche in considerazione dell’indicata assenza diprospettive lavorative, l’opportunità di avviare una sperimentazione deipermessi premio, prima di verificare l’ammissibilità di misure alternative.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che – con due distinti motivi – denuncia laviolazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al rigetto delleistanze di misure alternative alla detenzione.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto dirimente e preponderante,rispetto agli elementi positivi pur evidenziati dalla relazione di sintesi dellaequipe e, comunque, emergenti dagli atti, la gravità dei reati commessi.Avrebbe, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, emergenti dallarelazione ampiamente favorevole dell'equipe, e ha depotenziato la manifestatadisponibilità a prestare attività di volontariato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadepositata in data 18 maggio 2026, ha prospettato l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia censure infondate. 2. La pur sintetica base argomentativa offerta dal Tribunale alprovvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resistealle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logici e giuridicisegnati dalla legge. È fermo, nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui laconcessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuoridi ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficiorichiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (daultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).Il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudiziivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sulsuo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanzerieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato. Siè puntualmente chiarito che il tribunale, nella sintesiconclusiva che è chiamato a compiere, «pur non potendo prescindere dallanatura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimentipenali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condottasuccessivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte haspecificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamatoa valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenzeprocessuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria e irisultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione,onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmenteritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, ilripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Sez.1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924); ciò al fine di assolvereall'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienzadi elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito dellaprova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr.Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).3. È nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianzache non ha affatto ancorato il diniego di entrambi i benefici alla mancata provadel ravvedimento, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatticommessi.Piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questi elementil’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degliaspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile inquesta sede in quanto non manifestamente illogica – a un giudizio prognosticosfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso,valorizzando l’assenza di un progetto lavorativo e l’opportunità, condivisadall’equipe trattamentale, della preliminare sperimentazione di permessipremio.Tale motivazione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, purnon costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario. In tema di concessione di misurealternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 –01; Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1 n. 27264 del14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029).4. Per le ragioni sin qui evidenziate il ricorso dev’essere rigettato e ilricorrente condannato, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]