Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16693/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente deposita in udienza atto di nomina per [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - PIGNA'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi della parte civile [OSCURATO:PERSONA] (deceduto); dopo il dibattimento in difesa degli eredi costituiti in giudizio chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede la conferma della sentenza deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 20 gennaio 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati di cui ai capi A) (appropriazione indebita) e O) (artt. 48. 479 cod. pen) estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato l'affermazione di responsabilità con riguardo al capo C) ( art. 48, 648 cod. pen. per avere dichiarato falsamente a [OSCURATO:PERSONA] di essere il legittimo proprietario dell'autovettura Ford intestata alla sorella [OSCURATO:PERSONA] di cui si era appropriato indebitamente inducendo così in errore in ordine alla legittima provenienza del bene il Papa che la acquistava per l'importo di euro 17.300).

2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] deducendo nullità della sentenza per assenza di apparato motivazionale.

Lamenta che la Corte d'appello non ha dato conto degli specifici motivi di impugnazione.

Sostiene che dall'istruttoria dibattimentale è emerso in maniera inequivocabile che vi era un problema di natura civile in ordine all'effettiva proprietà della vettura in argomento Sottolinea come in entrambi i gradi di merito non è stato posto correttamente l'accento sull'impossibilità di contestare al ricorrente il delitto di ricettazione avendo lo stesso partecipato ai delitti presupposto, così corre accertato nella sentenza di primo grado.

Si sostiene che l'erronea qualificazione della condotta posta in essere dall'imputato sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo così come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17235 del 17 gennaio 2018 (applicazione dell'articolo 609 comma 2 codice procedura penale purché la soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto).

Sostiene che la circostanza che all'imputato sia stata contestata l'induzione in errore nel delitto di ricettazione non è comunque idonea a superare la clausola di salvaguardia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. I fatti che emergono dalle sentenze di merito possono essere così riassunti. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2011 ha acquistato presso una concessionaria di Aversa una vettura Ford con finanziamento Unicredit.

Abbate che è suo amico gli concede di parcheggiare l'auto in un parcheggio da lui custodito e si accordano 11/ circa la possibilità da parte dell'Abbate di utilizzare l'auto per qualche weekend o in caso di necessità.

Pignat/elli verso la fine di agosto apprende dallo stesso Abbate di non essere più proprietario della macchina. [OSCURATO:PERSONA], pur pensando ad uno scherzo, ritiene di fare una verifica al PRA.

Viene così a conoscenza del fatto che la vettura non era più intestata a lui bensì alla sorella dell'Abbate in favore della quale era stato fatto un passaggio di proprietà in data 20 Aprile 2012.

Viene altresì a sapere che il soggetto che aveva realizzato tale passaggio di proprietà si era presentato con la sua vecchia patente di guida che lui aveva consegnato all'Abbate, che non gliela aveva più restituita.

Motivo per cui aveva sporto denuncia di smarrimento.

Dal dibattimento è altresì emerso che l'atto di vendita era stato stipulato alla sola presenza di [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche di [OSCURATO:PERSONA] di Quagliano che aveva sottoposto alla responsabile dell'agenzia di pratiche automobilistiche GLE Motors il certificato di proprietà del veicolo già firmato dal venditore senza che lo stesso fosse presente.

La vettura è stata poi venduta dall'Abbate a [OSCURATO:PERSONA] che la pagava con assegno circolare.

La vettura veniva consegnata al Papa con una sola chiave originale del veicolo.

3. I giudici di merito hanno ritenuto certa la contestata appropriazione della vettura da parte del ricorrente così come il fatto che Abbate aveva falsificato la firma del Pignaftelli posta sull'atto di trasferimento della proprietà della Ford mediante l'utilizzo della patente di guida dello stesso (la denuncia di smarrimento presentata dal Pignatelli è antecedente di ben quattro mesi rispetto all'atto di vendita) inducendo in questo modo in errore il responsabile del PRA che ha effettuato il trasferimento di proprietà in capo ad [OSCURATO:PERSONA].

4. Quanto al reato di ricettazione di cui al capo C) i giudici di merito pongono in rilievo la condotta dell'Abbate consistita nell'indurre in errore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla legittima provenienza dell'autovettura avendo lo stesso dichiarato di esserne illegittimo proprietario.

Ciò premesso deve rilevarsi che così come contestata la condotta sembra presupporre una contestazione di ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] non punibile per essere incorso in un errore sul fatto che costituisce il reato determinato dall'inganno dell'Abbate che avrebbe creato una situazione tale da ingenerare nell'acquirente tale errore.

L'articolo 48 cod. pen. estende l'applicabilità della disciplina sull'errore di fatto di cui all'articolo 47 anche alla speciale ipotesi in cui l'errore che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno.

Escluso il dolo della persona ingannata che ha materialmente commesso il fatto, di questo risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Ricettazione che non può però assolutamente configurarsi nei confronti dell'Abbate che si è appropriato del mezzo, realizzando così il reato presupposto, e ha creato attraverso una condotta artificiosa le premesse per essere considerato proprietario del mezzo ceduto inducendo in errore l'acquirente del bene.

Il fatto posto in essere dall'Abbate ai danni del Papa appare pertanto diverso rispetto a quello descritto nel capo di imputazione e sembra realizzare una truffa, reato che risulta però prescritto prima dell'inizio dell'azione penale.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la ricettazione contestata al capo C) non sussiste e devono essere revocate le statuizioni civili relative a questo capo di imputazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo C) (art. 48, 648 cod. pe.) non sussiste.

Revoca le statuizioni civili relative a questo capo di imputazione.

Roma 20/01/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente deposita in udienza atto di nomina per [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - PIGNA'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi della parte civile [OSCURATO:PERSONA] (deceduto); dopo il dibattimento in difesa degli eredi costituiti in giudizio chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede la conferma della sentenza deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 20 gennaio 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati di cui ai capi A) (appropriazione indebita) e O) (artt. 48. 479 cod. pen) estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato l'affermazione di responsabilità con riguardo al capo C) ( art. 48, 648 cod. pen. per avere dichiarato falsamente a [OSCURATO:PERSONA] di essere il legittimo proprietario dell'autovettura Ford intestata alla sorella [OSCURATO:PERSONA] di cui si era appropriato indebitamente inducendo così in errore in ordine alla legittima provenienza del bene il Papa che la acquistava per l'importo di euro 17.300). 2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] deducendo nullità della sentenza per assenza di apparato motivazionale. Lamenta che la Corte d'appello non ha dato conto degli specifici motivi di impugnazione. Sostiene che dall'istruttoria dibattimentale è emerso in maniera inequivocabile che vi era un problema di natura civile in ordine all'effettiva proprietà della vettura in argomento Sottolinea come in entrambi i gradi di merito non è stato posto correttamente l'accento sull'impossibilità di contestare al ricorrente il delitto di ricettazione avendo lo stesso partecipato ai delitti presupposto, così corre accertato nella sentenza di primo grado. Si sostiene che l'erronea qualificazione della condotta posta in essere dall'imputato sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo così come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17235 del 17 gennaio 2018 (applicazione dell'articolo 609 comma 2 codice procedura penale purché la soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto). Sostiene che la circostanza che all'imputato sia stata contestata l'induzione in errore nel delitto di ricettazione non è comunque idonea a superare la clausola di salvaguardia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. I fatti che emergono dalle sentenze di merito possono essere così riassunti. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2011 ha acquistato presso una concessionaria di Aversa una vettura Ford con finanziamento Unicredit. Abbate che è suo amico gli concede di parcheggiare l'auto in un parcheggio da lui custodito e si accordano 11/ circa la possibilità da parte dell'Abbate di utilizzare l'auto per qualche weekend o in caso di necessità. Pignat/elli verso la fine di agosto apprende dallo stesso Abbate di non essere più proprietario della macchina. [OSCURATO:PERSONA], pur pensando ad uno scherzo, ritiene di fare una verifica al PRA. Viene così a conoscenza del fatto che la vettura non era più intestata a lui bensì alla sorella dell'Abbate in favore della quale era stato fatto un passaggio di proprietà in data 20 Aprile 2012. Viene altresì a sapere che il soggetto che aveva realizzato tale passaggio di proprietà si era presentato con la sua vecchia patente di guida che lui aveva consegnato all'Abbate, che non gliela aveva più restituita. Motivo per cui aveva sporto denuncia di smarrimento. Dal dibattimento è altresì emerso che l'atto di vendita era stato stipulato alla sola presenza di [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche di [OSCURATO:PERSONA] di Quagliano che aveva sottoposto alla responsabile dell'agenzia di pratiche automobilistiche GLE Motors il certificato di proprietà del veicolo già firmato dal venditore senza che lo stesso fosse presente. La vettura è stata poi venduta dall'Abbate a [OSCURATO:PERSONA] che la pagava con assegno circolare. La vettura veniva consegnata al Papa con una sola chiave originale del veicolo. 3. I giudici di merito hanno ritenuto certa la contestata appropriazione della vettura da parte del ricorrente così come il fatto che Abbate aveva falsificato la firma del Pignaftelli posta sull'atto di trasferimento della proprietà della Ford mediante l'utilizzo della patente di guida dello stesso (la denuncia di smarrimento presentata dal Pignatelli è antecedente di ben quattro mesi rispetto all'atto di vendita) inducendo in questo modo in errore il responsabile del PRA che ha effettuato il trasferimento di proprietà in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. 4. Quanto al reato di ricettazione di cui al capo C) i giudici di merito pongono in rilievo la condotta dell'Abbate consistita nell'indurre in errore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla legittima provenienza dell'autovettura avendo lo stesso dichiarato di esserne illegittimo proprietario. Ciò premesso deve rilevarsi che così come contestata la condotta sembra presupporre una contestazione di ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] non punibile per essere incorso in un errore sul fatto che costituisce il reato determinato dall'inganno dell'Abbate che avrebbe creato una situazione tale da ingenerare nell'acquirente tale errore. L'articolo 48 cod. pen. estende l'applicabilità della disciplina sull'errore di fatto di cui all'articolo 47 anche alla speciale ipotesi in cui l'errore che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno. Escluso il dolo della persona ingannata che ha materialmente commesso il fatto, di questo risponde chi l'ha determinata a commetterlo. Ricettazione che non può però assolutamente configurarsi nei confronti dell'Abbate che si è appropriato del mezzo, realizzando così il reato presupposto, e ha creato attraverso una condotta artificiosa le premesse per essere considerato proprietario del mezzo ceduto inducendo in errore l'acquirente del bene. Il fatto posto in essere dall'Abbate ai danni del Papa appare pertanto diverso rispetto a quello descritto nel capo di imputazione e sembra realizzare una truffa, reato che risulta però prescritto prima dell'inizio dell'azione penale. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la ricettazione contestata al capo C) non sussiste e devono essere revocate le statuizioni civili relative a questo capo di imputazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo C) (art. 48, 648 cod. pe.) non sussiste. Revoca le statuizioni civili relative a questo capo di imputazione. Roma 20/01/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris