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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 09525/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per annullamento con rinvio.

Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SULMONA in data 27/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 e 582, 585 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Nullità delle sentenze di primo e secondo grado in relazione agli artt. 178 lett. c) e 185 cod. proc. pen. 1.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione della persona offesa.1.3.

Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione n relazione alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e le ulteriori doglianze sono assorbite.

1. Dagli atti cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale risulta quanto segue.

Dalla lettura del verbale dell'udienza del 23 ottobre 2018 si evince che in data 23 ottobre 2018 il Tribunale di Sulmona è venuto a conoscenza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto al regime di detenzione domiciliare in virtù di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.

Dallo stesso verbale, d'altro canto, risulta che l'udienza si è tenuta regolarmente, che nel corso della stessa sono stati rinnovati gli atti in precedenza svolti in diversa composizione del collegio, che è stata nuovamente escussa la persona offesa del reato e che, infine, il processo è stato rinviato per la prosecuzione al giorno 27 novembre 2018.

Sempre da verbale, infine, risulta che il Tribunale ha disposto la traduzione del coimputato e autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] a partecipare alla successiva udienza.

Dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2018 risulta che il Tribunale, respinte le eccezioni della difesa circa la regolarità della notifica effettuata al [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla mancata traduzione dello stesso, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, ha invitato le parti a concludere e ha pronunciato la sentenza.

2. Il difensore ha impugnato l'ordinanza emessa il 27 novembre 2018 unitamente alla sentenza e, oltre ai motivi di merito, ha dedotto anche la nullità del processo per violazione degli artt. 177 e 178 cod. proc. pen. con riferimento alla celebrazione del dibattimento in assenza dell'imputato, legittimamente impedito.

La Corte territoriale, considerata la sola questione relativa alla regolarità o meno della notifica del verbale d'udienza contenente l'autorizzazione all'imputato di partecipare all'udienza del 27 novembre 2018, nulla ha rilevato quanto alla validità del processo e alla legittimità e meno dell'impedimento dell'imputato a comparire alle udienze del 23 ottobre e del 27 novembre 2018 e ha confermato la sentenza di primo grado.

3. La difesa ha presentato ricorso avverso la sentenza d'appello e nel primo motivo ha dedotto la nullità delle sentenze di primo e secondo grado in relazione agli artt. 178 lett. c) e 185 cod. proc. pen. rilevando che il dibattimento sarebbe stato celebrato nonostante il Tribunale avesse avuto notizia che l'imputato era impedito a comparire in quanto in regime di detenzione domiciliare.

In specifico il ricorrente ha evidenziato: a) che l'udienza del 23 ottobre 2018, all'inizio della quale la difesa aveva rappresentato che il ricorrente era in stato di detenzione domiciliare, non era stata rinviata; b) che all'esito della stessa il Tribunale aveva disposto la notifica del verbale con la data di rinvio autorizzando l'imputato a partecipare all'udienza successiva; c) che la notifica era stata effettuata presso il difensore domiciliatario e non ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. all'imputato detenuto; d) che la successiva udienza del 27 novembre 2018, quella nella quale il processo si è concluso, è stata celebrata in assenza dell'imputato che, d'altro canto, non aveva potuto partecipare in quanto non aveva ricevuto la notifica e, soprattutto, in quanto la semplice "autorizzazione" non sarebbe stata sufficiente in quanto il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto disporre la traduzione dello stesso.

Violazioni queste che, attesa la mancata presenza dell'imputato, sia all'udienza del 23 ottobre che a quella del 27 novembre 2018, per legittimamente impedito, determinerebbero la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado.

La doglianza è fondata.

Il Tribunale, preso atto che l'imputato era in regime di detenzione domiciliare, a prescindere dalla richiesta formulata da difensore sul punto e in assenza di una specifica rinuncia a comparire, avrebbe dovuto rinviare la celebrazione dell'udienza del 23 ottobre 2018 e disporre la traduzione dell'imputato.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione" (Sez.

U, n. 7635 del 30/9/2021, dep.

Il 3/3/2022, Costantini, n.m.).

Ragione questa per la quale, a fronte dell'irrituale instaurazione del contraddittorio, devono essere annullate senza rinvio sia la decisione della Corte territoriale -che avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.- che quella di primo grado e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sulmona per la celebrazione del giudizio.

2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona per l'ulteriore corso.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per annullamento con rinvio. Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SULMONA in data 27/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 e 582, 585 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Nullità delle sentenze di primo e secondo grado in relazione agli artt. 178 lett. c) e 185 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione della persona offesa.1.3. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione n relazione alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e le ulteriori doglianze sono assorbite. 1. Dagli atti cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale risulta quanto segue. Dalla lettura del verbale dell'udienza del 23 ottobre 2018 si evince che in data 23 ottobre 2018 il Tribunale di Sulmona è venuto a conoscenza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto al regime di detenzione domiciliare in virtù di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Dallo stesso verbale, d'altro canto, risulta che l'udienza si è tenuta regolarmente, che nel corso della stessa sono stati rinnovati gli atti in precedenza svolti in diversa composizione del collegio, che è stata nuovamente escussa la persona offesa del reato e che, infine, il processo è stato rinviato per la prosecuzione al giorno 27 novembre 2018. Sempre da verbale, infine, risulta che il Tribunale ha disposto la traduzione del coimputato e autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] a partecipare alla successiva udienza. Dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2018 risulta che il Tribunale, respinte le eccezioni della difesa circa la regolarità della notifica effettuata al [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla mancata traduzione dello stesso, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, ha invitato le parti a concludere e ha pronunciato la sentenza. 2. Il difensore ha impugnato l'ordinanza emessa il 27 novembre 2018 unitamente alla sentenza e, oltre ai motivi di merito, ha dedotto anche la nullità del processo per violazione degli artt. 177 e 178 cod. proc. pen. con riferimento alla celebrazione del dibattimento in assenza dell'imputato, legittimamente impedito. La Corte territoriale, considerata la sola questione relativa alla regolarità o meno della notifica del verbale d'udienza contenente l'autorizzazione all'imputato di partecipare all'udienza del 27 novembre 2018, nulla ha rilevato quanto alla validità del processo e alla legittimità e meno dell'impedimento dell'imputato a comparire alle udienze del 23 ottobre e del 27 novembre 2018 e ha confermato la sentenza di primo grado. 3. La difesa ha presentato ricorso avverso la sentenza d'appello e nel primo motivo ha dedotto la nullità delle sentenze di primo e secondo grado in relazione agli artt. 178 lett. c) e 185 cod. proc. pen. rilevando che il dibattimento sarebbe stato celebrato nonostante il Tribunale avesse avuto notizia che l'imputato era impedito a comparire in quanto in regime di detenzione domiciliare. In specifico il ricorrente ha evidenziato: a) che l'udienza del 23 ottobre 2018, all'inizio della quale la difesa aveva rappresentato che il ricorrente era in stato di detenzione domiciliare, non era stata rinviata; b) che all'esito della stessa il Tribunale aveva disposto la notifica del verbale con la data di rinvio autorizzando l'imputato a partecipare all'udienza successiva; c) che la notifica era stata effettuata presso il difensore domiciliatario e non ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. all'imputato detenuto; d) che la successiva udienza del 27 novembre 2018, quella nella quale il processo si è concluso, è stata celebrata in assenza dell'imputato che, d'altro canto, non aveva potuto partecipare in quanto non aveva ricevuto la notifica e, soprattutto, in quanto la semplice "autorizzazione" non sarebbe stata sufficiente in quanto il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto disporre la traduzione dello stesso. Violazioni queste che, attesa la mancata presenza dell'imputato, sia all'udienza del 23 ottobre che a quella del 27 novembre 2018, per legittimamente impedito, determinerebbero la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado. La doglianza è fondata. Il Tribunale, preso atto che l'imputato era in regime di detenzione domiciliare, a prescindere dalla richiesta formulata da difensore sul punto e in assenza di una specifica rinuncia a comparire, avrebbe dovuto rinviare la celebrazione dell'udienza del 23 ottobre 2018 e disporre la traduzione dell'imputato. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione" (Sez. U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. Il 3/3/2022, Costantini, n.m.). Ragione questa per la quale, a fronte dell'irrituale instaurazione del contraddittorio, devono essere annullate senza rinvio sia la decisione della Corte territoriale -che avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.- che quella di primo grado e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sulmona per la celebrazione del giudizio. 2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona per l'ulteriore corso. Così deciso in R
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