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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 03642/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 0-1/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale dl [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentata estorsione, lesioni personali, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, resistenza e violenza a pubblico ufficiale allo stesso contestati.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di norme processuali e la mancata assunzione di prova decisiva, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con ampia motivazione esposta alle pagg. 4- 6 dell'impugnata sentenza; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 0-1/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale dl [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentata estorsione, lesioni personali, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, resistenza e violenza a pubblico ufficiale allo stesso contestati. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di norme processuali e la mancata assunzione di prova decisiva, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con ampia motivazione esposta alle pagg. 4- 6 dell'impugnata sentenza; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 03642/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris