CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36970/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 56 - 624-625 - 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica dei fatti in relazione al tentato furto, alla sussistenza della circostanza aggravante contestata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. perchè non consentiti dalla legge, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20