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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 45275/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P.

TRIBUNALE DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2022 il G.i.p. del Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], • indagato per i reati di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di tre mazzette di banconote e della somma di 1.500 euro.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. per violazione della legge processuale, illogicità e mancanza della motivazione.

Erroneamente il G.i.p., dopo avere travisato le deduzioni proposte con l'atto di opposizione, ha ritenuto che "le doglianze della difesa, relative all'illegittimità del sequestro, per genericità della motivazione e mancanza di un successivo provvedimento di convalida, potessero essere fatte valere unicamente quali motivi di riesame", omettendo così di motivare sulla necessità o meno, nel caso di specie, della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, considerato che il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero conteneva mere indicazioni categoriali di beni da ricercare, in cui non erano nemmeno comprese le somme di denaro.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ritenuta la fondatezza del motivo proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro (Sez.

U, n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881), con fondamento il ricorrente e il Procuratore generale hanno osservato che il G.i.p. ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza proposta con l'atto di opposizione, intesa a ottenere la restituzione all'indagato del denaro per sopravvenuta inefficacia del sequestro in assenza del decreto di convalida del Pubblico Ministero.

Il G.i.p. non ha esaminato detta censura ritenendo che l'indagato avrebbe dovuto presentare richiesta di riesame.

Così opinando, però, il giudice ha commesso una violazione di legge, in quanto, secondo il diritto vivente, la parte che intenda far valere la inefficacia del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, in assenza di successiva convalida, deducendo che il decreto del pubblico ministero non aveva specificamente indicato le cose da sottoporre a vincolo, non può impugnare detto decreto mediante riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod.proc. pen., ma deve chiedere al pubblico ministero la restituzione delle cose e, nel caso di diniego, proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208; Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240; Sez. 2, n. 39040 del 02/05/2013, Massa, Rv. 256327; Sez. 2, n. 40657 del 09/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253679; Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, Fanesi, Rv. 233625).

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata; il giudice del rinvio dovrà valutare nel merito l'opposizione proposta avverso il rigetto della istanza di restituzione del denaro in sequestro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia per l'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. TRIBUNALE DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2022 il G.i.p. del Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], • indagato per i reati di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di tre mazzette di banconote e della somma di 1.500 euro.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. per violazione della legge processuale, illogicità e mancanza della motivazione. Erroneamente il G.i.p., dopo avere travisato le deduzioni proposte con l'atto di opposizione, ha ritenuto che "le doglianze della difesa, relative all'illegittimità del sequestro, per genericità della motivazione e mancanza di un successivo provvedimento di convalida, potessero essere fatte valere unicamente quali motivi di riesame", omettendo così di motivare sulla necessità o meno, nel caso di specie, della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, considerato che il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero conteneva mere indicazioni categoriali di beni da ricercare, in cui non erano nemmeno comprese le somme di denaro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ritenuta la fondatezza del motivo proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881), con fondamento il ricorrente e il Procuratore generale hanno osservato che il G.i.p. ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza proposta con l'atto di opposizione, intesa a ottenere la restituzione all'indagato del denaro per sopravvenuta inefficacia del sequestro in assenza del decreto di convalida del Pubblico Ministero. Il G.i.p. non ha esaminato detta censura ritenendo che l'indagato avrebbe dovuto presentare richiesta di riesame. Così opinando, però, il giudice ha commesso una violazione di legge, in quanto, secondo il diritto vivente, la parte che intenda far valere la inefficacia del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, in assenza di successiva convalida, deducendo che il decreto del pubblico ministero non aveva specificamente indicato le cose da sottoporre a vincolo, non può impugnare detto decreto mediante riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod.proc. pen., ma deve chiedere al pubblico ministero la restituzione delle cose e, nel caso di diniego, proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208; Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240; Sez. 2, n. 39040 del 02/05/2013, Massa, Rv. 256327; Sez. 2, n. 40657 del 09/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253679; Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, Fanesi, Rv. 233625). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata; il giudice del rinvio dovrà valutare nel merito l'opposizione proposta avverso il rigetto della istanza di restituzione del denaro in sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia per l'ulteriore
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