Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 06644/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13134-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 410/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Rilevato che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente IRES per l'anno 2011 - è stato rigettato l'appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che le agevolazioni per la riqualificazione energetica spettavano a tutti gli edifici senza limitazione alcuna; Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso proponendo istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 c.10 d.l. n.119/2018, accolta da questa Corte con ordinanza n.20560/2018; Rilevato che la ricorrente ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n.119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; Rilevato che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n.119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

Così deciso in Roma il 26.1.2022 Il Pre2i nte Ric. 2019 n. 13134 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- DEP 077-.70 [OSCURATO:PERSONA]' LE-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13134-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 410/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Rilevato che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente IRES per l'anno 2011 - è stato rigettato l'appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che le agevolazioni per la riqualificazione energetica spettavano a tutti gli edifici senza limitazione alcuna; Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso proponendo istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 c.10 d.l. n.119/2018, accolta da questa Corte con ordinanza n.20560/2018; Rilevato che la ricorrente ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n.119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; Rilevato che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n.119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso in Roma il 26.1.2022 Il Pre2i nte Ric. 2019 n. 13134 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- DEP 077-.70 [OSCURATO:PERSONA]' LE-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris