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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 10287/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05JMPRS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

152. R.G. 31331 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è precluso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - dalla sostanziale assenza di doglianze articolate, sul punto, nell'atto di appello (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) e su cui, pertanto, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare; è pacifico, infatti, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr., Sez. 5 - , n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700 - 01); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05JMPRS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 152. R.G. 31331 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è precluso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - dalla sostanziale assenza di doglianze articolate, sul punto, nell'atto di appello (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) e su cui, pertanto, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare; è pacifico, infatti, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr., Sez. 5 - , n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700 - 01); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10287/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris