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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04866/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 595 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione alla portata offensiva dell'espressione in imputazione e alla continenza di essa - e il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art.51 cod. pen. in relazione all'art. 21 Cost., assumendo che nella specie sarebbero stati erroneamente esclusi i presupposti del diritto di critica - sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno chiarito in maniera congrua e logica la ragione per cui è stato ritenuto che il post collocasse il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun elemento che deponesse in tal senso, tra i soggetti contigui alla mafia, accostamento di indubbiamente lesivo della reputazione; e, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioé, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019 , Valente, Rv. 276033 - 01); considerato che il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione in ordine la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto perché ricorra il delitto di diffamazione «non si richiede [..] l'animus iníurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente» (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 - dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 - 01); il ricorso ha perorato al riguardo, in questa sede di legittimità, un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); non occorre dilungarsi per osservare che l'atto di appello non avesse ritualmente devoluto il tema dell'elemento soggettivo, essendosi affidato al riguardo a una prospettazione assertiva e, dunque, inammissibile per difetto di specificità (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità (cfr. memoria difensiva e nota spese), che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800, oltre accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 595 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione alla portata offensiva dell'espressione in imputazione e alla continenza di essa - e il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art.51 cod. pen. in relazione all'art. 21 Cost., assumendo che nella specie sarebbero stati erroneamente esclusi i presupposti del diritto di critica - sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno chiarito in maniera congrua e logica la ragione per cui è stato ritenuto che il post collocasse il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun elemento che deponesse in tal senso, tra i soggetti contigui alla mafia, accostamento di indubbiamente lesivo della reputazione; e, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioé, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019 , Valente, Rv. 276033 - 01); considerato che il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione in ordine la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto perché ricorra il delitto di diffamazione «non si richiede [..] l'animus iníurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente» (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 - dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 - 01); il ricorso ha perorato al riguardo, in questa sede di legittimità, un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); non occorre dilungarsi per osservare che l'atto di appello non avesse ritualmente devoluto il tema dell'elemento soggettivo, essendosi affidato al riguardo a una prospettazione assertiva e, dunque, inammissibile per difetto di specificità (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità (cfr. memoria difensiva e nota spese), che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800, oltre accessori di leg
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