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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30233/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli confermava, limitatamente al presofferto cautelare compreso tra il 30 luglio 2014 e il 30 gennaio 2015, la decisione antecedentemente emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la relativa istanza di liberazione anticipata, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, condannata per reati rientrati nel catalogo di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Osservava il Tribunale come alla concessione del beneficio fosse ostativa la comunicazione della competente Direzione distrettuale antimafia sulla persistenza dei legami dell'interessata con la criminalità organizzata.

2. D'Agostino ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo.

In esso la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il giudice a quo avrebbe assertivamente recepito la comunicazione anzidetta, senza operare alcuno sforzo argomentativo idoneo a dare ad essa una qualsivoglia sostanza, in un contesto detentivo caratterizzato, peraltro, da assoluta regolarità comportamentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen. stabilisce che, per la corrispondente categoria di condannati, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi ai detenuti ed internati quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.

Nell'interpretare tale disposizione, applicabile anche alla liberazione anticipata (Sez. 1, n. 1030 del 11/03/1993, Mezzatesta, Rv. 193947-01), questa Corte ha ritenuto, con indirizzo costante, che l'opinione del Procuratore nazionale antimafia, o del Procuratore distrettuale, non sia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a verifica sulla base di ogni utile elemento di valutazione, anche tratto da altre fonti (Sez. 1, n. 16374 del 20/03/2015, Ruggeri, Rv. 263381-01; Sez. 1, n. 49130 del 16/05/2013, Spiritoso, Rv. 258413-01; Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843-01).

Il diniego del beneficio risulterà legittimo solo ove risulti operato tale specifico vaglio critico, che include il riscontro di dati concreti da cui desumere la persistente contiguità criminale e la vicinanza temporale tra le manifestazioni di quest'ultima e i periodi di detenzione per i quali il beneficio stesso è richiesto (in termini, Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850-01).

3. Dall'ordinanza impugnata risalta evidente la totale assenza dell'indicato vaglio critico e il recepimento mero dell'indicazione, essa stessa totalmente assertiva nei termini presentati, proveniente dall'Ufficio del pubblico ministero.

4. Segue l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottato per rinnovata valutazione in aderenza ai principi suesposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli confermava, limitatamente al presofferto cautelare compreso tra il 30 luglio 2014 e il 30 gennaio 2015, la decisione antecedentemente emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la relativa istanza di liberazione anticipata, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, condannata per reati rientrati nel catalogo di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Osservava il Tribunale come alla concessione del beneficio fosse ostativa la comunicazione della competente Direzione distrettuale antimafia sulla persistenza dei legami dell'interessata con la criminalità organizzata. 2. D'Agostino ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo. In esso la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice a quo avrebbe assertivamente recepito la comunicazione anzidetta, senza operare alcuno sforzo argomentativo idoneo a dare ad essa una qualsivoglia sostanza, in un contesto detentivo caratterizzato, peraltro, da assoluta regolarità comportamentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen. stabilisce che, per la corrispondente categoria di condannati, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi ai detenuti ed internati quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata. Nell'interpretare tale disposizione, applicabile anche alla liberazione anticipata (Sez. 1, n. 1030 del 11/03/1993, Mezzatesta, Rv. 193947-01), questa Corte ha ritenuto, con indirizzo costante, che l'opinione del Procuratore nazionale antimafia, o del Procuratore distrettuale, non sia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a verifica sulla base di ogni utile elemento di valutazione, anche tratto da altre fonti (Sez. 1, n. 16374 del 20/03/2015, Ruggeri, Rv. 263381-01; Sez. 1, n. 49130 del 16/05/2013, Spiritoso, Rv. 258413-01; Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843-01). Il diniego del beneficio risulterà legittimo solo ove risulti operato tale specifico vaglio critico, che include il riscontro di dati concreti da cui desumere la persistente contiguità criminale e la vicinanza temporale tra le manifestazioni di quest'ultima e i periodi di detenzione per i quali il beneficio stesso è richiesto (in termini, Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850-01). 3. Dall'ordinanza impugnata risalta evidente la totale assenza dell'indicato vaglio critico e il recepimento mero dell'indicazione, essa stessa totalmente assertiva nei termini presentati, proveniente dall'Ufficio del pubblico ministero. 4. Segue l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottato per rinnovata valutazione in aderenza ai principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve
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