CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 35459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Forlì respingeva l'istanza di riesame reale presentata avverso i decreti di perquisizione e sequestro emessi dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, che avevano condotto a sottoporre a vincolo la patente di guida italiana e quella apparentemente rilasciata dalle autorità tunisine a Yahia LATRECH, indagato per i reati di cui agli artt. 477, 482, 48, 480 cod. pen. L'ipotesi di reato alla base dei decreti di sequestro era che LATRECH avesse presentato alla MCTC di Forlì, per la conversione ex art. 136 Codice della Strada, una patente di guida tunisina falsa. 2. Sul ricorso proposto dall'interessato, la Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 24123/22, pronunciata all'udienza del 5 maggio 2022, annullava con rinvio il provvedimento impugnato. In relazione al sequestro della patente di guida italiana, osservava la sentenza rescindente: «...il provvedimento impugnato difetta del tutto di motivazione quanto al sequestro della patente di guida italiana, che, peraltro, non è oggetto della falsificazione per cui si procede, trattandosi solo del documento ottenuto grazie alla produzione, alla MCTC, della patente di guida tunisina che si assume fasulla. Ne consegue che il Tribunale del riesame dovrà chiarire, trattandosi di sequestro probatorio, se la patente italiana sia corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato e quale sia la funzione probatoria che il vincolo sulla medesima imposto deve soddisfare, nell'uno (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) e nell'altro caso». Il ricorso veniva accolto anche con riguardo alla patente di guida tunisina «dal momento che la motivazione che fonda sulla necessità degli accertamenti sul documento in sequestro ad onta della produzione difensiva circa il possesso, in capo all'indagato, di una patente tunisina con lo stesso numero di quella che si assume fasulla, è apparente. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha spiegato le ragioni del mantenimento del vincolo, pur non affermando che il documento del Consolato di Tunisia in Italia non fosse genuino ovvero che esso riportasse un dato falso. In altri termini, di fronte ad un dato dimostrativo, potenzialmente idoneo ad incrinare fortemente il sospetto di falsità della patente, il Collegio del riesame ha sostanzialmente taciuto, limitandosi a dare atto della produzione difensiva, nello stesso momento però apoditticamente ribadendo la necessità di svolgere i programmati accertamenti sulla patente». 3. In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame di Forlì confermava, con l'ordinanza in epigrafe, il decreto di sequestro su entrambi i documenti. Il Tribunale dava, anzitutto, atto dei risultati degli accertamenti tecnici nel frattempo svolti dalla Polizia scientifica di Bologna sulla patente di guida tunisina, che avevano evidenziato la falsità materiale del documento. Rilevava, poi, che il certificato di autenticità della patente di guida tunisina, rilasciato dal Consolato tunisino in Italia, non era incompatibile con l'accertata falsità materiale della patente in sequestro, potendosi ipotizzare che il LATRECH, dopo aver conseguito la patente di guida nel Paese di origine, l'avesse smarrita e avesse dovuto procurarsi un duplicato, oppure l'avesse duplicata per altri motivi. Ad avviso del giudice del rinvio, la falsità della patente straniera presentata nell'ambito della procedura di conversione di cui all'art. 136 C.d.S. determinava la "falsità derivata" della patente di guida italiana così ottenuta, tanto che il Pubblico ministero procedeva anche per il reato di falso per induzione in errore del funzionario della Motorizzazione che aveva convertito la patente sulla base di un documento falso. Pertanto, anche la patente di guida italiana doveva ritenersi corpo del reato suscettibile di confisca. 4. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, "violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.". Il Tribunale sarebbe incorso nel medesimo vizio censurato dalla sentenza rescindente, non potendosi parlare di falsità derivata "laddove la mera consegna della patente straniera NON è requisito sostanziale per il rilascio della patente italiana". A mente dell'art. 136 C.d.S., l'unico requisito previsto per la conversione è la titolarità di patente in corso di validità, mentre il prelievo e la restituzione del documento estero allo Stato emittente costituirebbero "semplici adempimenti formali e non già sostanziali, per nulla incidendo sul requisito del possesso di una valida patente straniera: requisito che, nel caso di specie, è stato ampiamente certificato dall'Autorità tunisina...". In conclusione, il difensore del ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dei provvedimenti presupposti e la restituzione della patente di guida italiana. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al sequestro della patente italiana. 2. Ritiene il Collegio che non sia stata colmata, in sede rescissoria, la lacuna motivazione integrale stigmatizzata, sul punto, dalla sentenza rescindente. In quest'ultima decisione è stato, anzitutto, messo in luce che la patente di guida italiana non ha costituito "oggetto di falsificazione", sicché non può accettarsi, con riferimento a tale documento, la errata costruzione, adottata dal Tribunale del riesame, di un'ipotesi di "falsità derivata" dall'accertata falsità materiale della patente tunisina in sequestro. Ciò posto, va ricordato che, con la sentenza di annullamento, è stato chiesto al Tribunale di "chiarire, trattandosi di sequestro probatorio, se la patente italiana sia corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato e quale sia la funzione probatoria che il vincolo sulla medesima imposto deve soddisfare, nell'uno e nell'altro caso".Si rammenta, in argomento, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548). Nel caso in esame, ancora una volta, il giudice a quo si è rifugiato in una motivazione laconica, essendosi limitato ad affermare che la patente di guida italiana è corpo di reato suscettibile di confisca, con il che, peraltro, adombrando la sottesa necessità di un sequestro preventivo. Manca, insomma, anche all'esito del giudizio di rinvio, una motivazione che dia conto, con chiarezza, della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti attraverso il sequestro probatorio di una patente non oggetto di falsificazione. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere, in parte qua, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Forlì, che dovrà colmare la lacuna evidenziata. 3. A diverse conclusioni deve giungersi per il sequestro probatorio della patente tunisina, la cui falsità materiale risulta essere stata accertata dalle indagini specialistiche svolte dalla Polizia scientifica di Bologna ed il cui mantenimento in sequestro è stato correttamente giustificato con l'eventuale necessità di ulteriori accertamenti. Il ricorso, nel resto, va, pertanto, rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della patente italiana, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì. Rigetta nel resto il ricorso. Co