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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 07993/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge, è inammissibile per genericità, posto che con il ricorso si contesta esclusivamente la valutazione degli elementi di prova.

Il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare sulla prima parte in cui si descrive in che modo si pervenne al rinvenimento della sostanza stupefacente.

Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova.

La tesi alternativa della difesa risulta essere stata valutata ed esclusa con motivazione immune da vizi logici.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2022.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge, è inammissibile per genericità, posto che con il ricorso si contesta esclusivamente la valutazione degli elementi di prova. Il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare sulla prima parte in cui si descrive in che modo si pervenne al rinvenimento della sostanza stupefacente. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. La tesi alternativa della difesa risulta essere stata valutata ed esclusa con motivazione immune da vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il C
Sentenza Cassazione n. 07993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris