CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 25176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R. SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga per la durata di due anni del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., adottato nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di sicurezza della assegnazione a casa di lavoro, con scadenza prevista per il 5 gennaio 2020. Il ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento veniva fissato per l'udienza camerale del 10 settembre 2020, in esito alla quale questa Prima Sezione penale, con ordinanza n. 30408/2020, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, Ord. pen. - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7 CEDU e 4, protocollo n. 7 CEDU - nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2- quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva. Il presente procedimento veniva, quindi, sospeso. 2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 21 settembre 2021, depositata il 21 ottobre 2021, si pronunciava nei termini seguenti: "1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all'art. 111 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe". 3. Riassumendo il nucleo centrale della richiamata decisione, si rileva che la Corte costituzionale ha giudicato errato il presupposto interpretativo da cui è partita la Sezione 2 rimettente, nel senso che gli internati, una volta sottoposti al regime sospensivo, debbano essere necessariamente assoggettati a tutte le misure predisposte dall'art. 41-bis, comma 2- quater, lettere dalla a) alla f) (pag. 13 sent.). Per ragioni letterali (il richiamo testuale alla "necessità" delle restrizioni, evocante criteri di proporzionalità e congruità nella identificazione delle misure) e sistematiche, in armonia con i principi costituzionali già affermati e in conformità agli artt. 3 e 27 Cost., il Giudice delle leggi ha, viceversa, ritenuto doversi prescegliere «un'interpretazione della disciplina censurata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale di volta in volta si riferisce. Così, trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all'art. 41-bis ordin. penit. devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale, modulando opportunamente l'applicazione a costoro della «limitazione della permanenza all'aperto» disposta dalla lettera f) del comma 2-quater del citato art. 41-bis. In definitiva, secondo l'interpretazione qui affermata, gli internati in regime differenziale restano esclusi dall'accesso alla semilibertà ed alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità ed ai movimenti intra moenia, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare». 4. Come messo in luce dai primi commentatori, la sentenza n. 197/2021, pur scontando la natura di interpretativa di rigetto e, dunque, non direttamente novativa del quadro giuridico- normativo, riveste, tuttavia, una non trascurabile valenza di persuasive precedent, giacché consolida sul piano sistematico una rete di principi garantistici già elaborati dalla Corte costituzionale che involgono tematiche delicate attorno alla sempre attuale questione della compatibilità del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. con l'assetto costituzionale e convenzionale. //L Secondo il Giudice delle leggi, anche la pur "obbligatoria"obbligati:ala' applicazione del corredo prescrizionale previsto ex lege non può sottrarsi - pena il contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. - alla concreta modulazione in rapporto alle effettive esigenze preventive del singolo caso e deve, comunque, conservare all'esecuzione tanto della pena quanto della misura di sicurezza una connotazione risocializzante. Venendo allo "statuto differenziale" degli internati, la Corte rileva - giovandosi dell'esegesi letterale - che la disposizione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen. (che si apre con un riferimento esclusivo ai "detenuti", a differenza di altri commi contenuti nella medesima norma, in cui detenuti e internati compaiono sempre menzionati insieme) non possa ritenersi, quanto alle misure che possono essere imposte, integralmente applicabile agli internati quali "necessari destinatari" delle stesse.Agli internati sono, pertanto, applicabili le sole restrizioni effettivamente necessarie, in concreto, per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, alla luce dei criteri di proporzionalità e congruità, in un contesto che preservi, nel resto, la finalità risocializzante del trattamento. Evidentemente ben conscia delle difficoltà pratiche connesse alla traduzione operativa dei criteri direttivi enunciati, la Corte costituzionale ravvisa l'opportunità di qualche esemplificazione: nel caso di internati assegnati ad una casa di lavoro, le restrizioni del regime differenziale dovranno tener conto dell'esigenza di organizzare un programma di lavoro; quest'ultima dovrà adattarsi alle restrizioni, strettamente necessarie, della socialità e della possibilità di movimento nella sezione. E ancora: dovranno identificarsi attività professionali "compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale", modulando, altresì, la limitazione della permanenza all'aperto. 5. Tanto premesso, va detto che, nella citata ordinanza n. 30408/2020, questa Prima Sezione, esaminando il secondo motivo di ricorso, lo ritenne inammissibile, perché enunciante censure afferenti non alla violazione di legge (le sole consentite nel caso specifico), ma alla motivazione dell'ordinanza impugnata sul tema della legittimità della disposta proroga del regime differenziale a carico del NOBIS (si fa richiamo integrale alle considerazioni espresse ai par. 2 e 2.1.). Per tale ragione, il Collegio osservò che i dubbi di legittimità costituzionale articolati nel primo motivo di ricorso assumevano una "precisa rilevanza" ai fini del giudizio, in quanto, ricorrendo le condizioni per la proroga della sottoposizione del NOBIS al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle questioni proposte avrebbe dispiegato immediati effetti sul giudizio medesimo. 6. L'ordinanza impugnata va, dunque, ri-esaminata esclusivamente alla luce dei criteri enunciati dalla decisione della Corte costituzionale n. 197/2021. Secondo l'interpretazione in essa affermata, gli internati in regime differenziale "restano esclusi dall'accesso alla semilibertà ed alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità ed ai movimenti intra moenia, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare". Deve, quindi, verificarsi se sia evincibile, dal provvedimento oggetto di ricorso, se il NOBIS, compatibilmente con le restrizioni dovute al regime differenziato, abbia potuto svolgere o meno attività lavorativa. Tale verifica, ad avviso del Collegio, consente di pervenire a una risposta positiva. Infatti, nel richiamare, a pag. 5, la relazione redatta dalla Casa circondariale di Tolmezzo in data 6 dicembre 2019, il Tribunale di sorveglianza evidenzia che l'internato ha svolto "attività lavorativa presso la locale serra, in qualità di ortolano, e che, attualmente, lavori con mansioni di addetto alle pulizie e alla distribuzione dei pasti all'interno della sezione di appartenenza". Emergendo, dal contenuto del provvedimento censurato, che, attraverso l'attività lavorativa, seppure in un contesto restrittivo, resta, in sostanza, preservata la finalità / risocializzante del trattamento cui è sottoposto il NOBIS, in linea con i criteri enunciati dalla Corte costituzionale nella già menzionata sentenza, deve pervenirsi alla conclusiva decisione di rigetto del ricorso, in quanto infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes