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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09331/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso risulta proposto con motivi non deducibili, in quanto diretti a una rivalutazione della piattaforma probatoria, in un'ottica meramente reiterativa a fronte di una motivazione della Corte territoriale coerente con il dato istruttorio e scevra di illogicità e quindi insindacabile in questa sede; che, quanto al primo motivo, che sollecita la riqualificazione delle tentate lesioni a titolo di minaccia, la sentenza impugnata ha congruamente esplicato le ragioni per cui nel contegno tenuto dal Cozzolino (lancio di una bomboletta avvolta da garza e incendiata all'interno di una cella) siano chiaramente ravvisabili, sia sul piano soggettivo che su quello materiale, atti idonei diretti in modo non equivoco a ledere l'integrità fisica della vittima (pp. 3-4); che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen., la Corte di appello sottolinea congruamente come la frase provocatoria ed omofoba non fosse rivolta all'indirizzo del ricorrente, data la sua estraneità all'alterco nel cui contesto essa veniva pronunciata, e comunque sussista un'evidente sproporzione tra la reazione e la presunta offesa verbale (p. 4); che, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta recidiva, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno congruamente motivato, richiamando i numerosi precedenti anche specifici, tali da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne (p. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso risulta proposto con motivi non deducibili, in quanto diretti a una rivalutazione della piattaforma probatoria, in un'ottica meramente reiterativa a fronte di una motivazione della Corte territoriale coerente con il dato istruttorio e scevra di illogicità e quindi insindacabile in questa sede; che, quanto al primo motivo, che sollecita la riqualificazione delle tentate lesioni a titolo di minaccia, la sentenza impugnata ha congruamente esplicato le ragioni per cui nel contegno tenuto dal Cozzolino (lancio di una bomboletta avvolta da garza e incendiata all'interno di una cella) siano chiaramente ravvisabili, sia sul piano soggettivo che su quello materiale, atti idonei diretti in modo non equivoco a ledere l'integrità fisica della vittima (pp. 3-4); che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen., la Corte di appello sottolinea congruamente come la frase provocatoria ed omofoba non fosse rivolta all'indirizzo del ricorrente, data la sua estraneità all'alterco nel cui contesto essa veniva pronunciata, e comunque sussista un'evidente sproporzione tra la reazione e la presunta offesa verbale (p. 4); che, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta recidiva, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno congruamente motivato, richiamando i numerosi precedenti anche specifici, tali da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne (p. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 09331/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris