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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 07312/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10519/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 329/2023 depositata il14/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Potenza – [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenire presso il Giudice di Pace di Melfi, una richiesta di proroga del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] (PZ) per [OSCURATO:PERSONA] Nakib , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] finalizzata all’esecuzione dell’espulsione dell’odierno ricorrente, in ottemperanza al Decreto del Prefetto della Provincia di Roma. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi con decreto reso inaudita altera parte fissava l’udienza di comparizione dinanzi a sé per il giorno 14.04.2023.

All’udienza innanzi indicata la Questura di Potenza chiedeva la proroga del trattenimento dell’odierno ricorrente presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] stante la necessità di “provvedere ad ulteriori accertamenti in all’identificazione ed altre attività finalizzate al rimpatrio.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha attivato le procedure con gli organi diplomatici e/o consolari al fine di ottenere il lasciapassare.

Il cittadino è gravato da precedenti di polizia e penali: furto agg.to, sogg.

Irr.re t.n. ha fornito alias per evadere i controlli”.

Il difensore del trattenuto, invece, si opponeva alla richiesta di proroga “per carenza dei presupposti oggettivi, non avendo la Questura dettagliato le attività sino ad ora espletate”.

Alla udienza in Camera di Consiglio del 14.04.2023, il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento letto in udienza, ha statuito quanto segue: “(…) RITENUTO che SUSSISTONO i presupposti di cui all’art. 14 D. L.gv. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 286 e succ. mod.

CONVALIDA la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di giorni 30”.

Avverso detto provvedimento del Giudice di Pace, parte ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] Nakib, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] propone ricorso per Cassazione con un motivo contenente molteplici censure.

Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Rieti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denunciaViolazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per falsa o erronea applicazione di una norma di legge.

La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto in relazione ai capi della sentenza di seguito riportati:Art. 13 e 14 del [OSCURATO:PERSONA]; Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di proroga del trattenimento ( su tale punto, Cassazione Civile, Sez.

I, Ordinanza n. 1105/2019 ), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti nel provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 14/04/2023, il Giudice di Pace ha prorogato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti.

Il provvedimento non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr.

286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano.

L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchéil destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essereaccolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Melfi essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10519/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 329/2023 depositata il14/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Potenza – [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenire presso il Giudice di Pace di Melfi, una richiesta di proroga del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] (PZ) per [OSCURATO:PERSONA] Nakib , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] finalizzata all’esecuzione dell’espulsione dell’odierno ricorrente, in ottemperanza al Decreto del Prefetto della Provincia di Roma. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi con decreto reso inaudita altera parte fissava l’udienza di comparizione dinanzi a sé per il giorno 14.04.2023. All’udienza innanzi indicata la Questura di Potenza chiedeva la proroga del trattenimento dell’odierno ricorrente presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] stante la necessità di “provvedere ad ulteriori accertamenti in all’identificazione ed altre attività finalizzate al rimpatrio. L’[OSCURATO:PERSONA] ha attivato le procedure con gli organi diplomatici e/o consolari al fine di ottenere il lasciapassare. Il cittadino è gravato da precedenti di polizia e penali: furto agg.to, sogg. Irr.re t.n. ha fornito alias per evadere i controlli”. Il difensore del trattenuto, invece, si opponeva alla richiesta di proroga “per carenza dei presupposti oggettivi, non avendo la Questura dettagliato le attività sino ad ora espletate”. Alla udienza in Camera di Consiglio del 14.04.2023, il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento letto in udienza, ha statuito quanto segue: “(…) RITENUTO che SUSSISTONO i presupposti di cui all’art. 14 D. L.gv. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 286 e succ. mod. CONVALIDA la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di giorni 30”. Avverso detto provvedimento del Giudice di Pace, parte ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] Nakib, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] propone ricorso per Cassazione con un motivo contenente molteplici censure. Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Rieti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denunciaViolazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per falsa o erronea applicazione di una norma di legge. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto in relazione ai capi della sentenza di seguito riportati:Art. 13 e 14 del [OSCURATO:PERSONA]; Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di proroga del trattenimento ( su tale punto, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 1105/2019 ), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti nel provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 14/04/2023, il Giudice di Pace ha prorogato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti. Il provvedimento non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchéil destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essereaccolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Melfi essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di
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