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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05641/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l’argomento secondo cui la successiva condanna riportata con decreto penale non poteva costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Pavia del 13 gennaio 2020 è manifestamente infondato, in quanto inconferente con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che ia revoca della sospensione condizionale non è stata disposta per l’intervento di tale titolo, ma per la commissione del reato nel quinquennio, reato di furto aggravato commesso il 9 ottobre 2023, ed accertato con sentenza del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023, irrevocabile il 28 ottobre 2023; - l’argomento secondo cui tale condanna del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023 non poteva costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale in quanto pronunciata nelle forme dell’applicazione pena, e quindi non contenente un accertamento della responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez.

U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l’argomento secondo cui la successiva condanna riportata con decreto penale non poteva costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Pavia del 13 gennaio 2020 è manifestamente infondato, in quanto inconferente con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che ia revoca della sospensione condizionale non è stata disposta per l’intervento di tale titolo, ma per la commissione del reato nel quinquennio, reato di furto aggravato commesso il 9 ottobre 2023, ed accertato con sentenza del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023, irrevocabile il 28 ottobre 2023; - l’argomento secondo cui tale condanna del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023 non poteva costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale in quanto pronunciata nelle forme dell’applicazione pena, e quindi non contenente un accertamento della responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2
Decreto Cassazione n. 05641/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris