Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14143/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna del 2 marzo 2023 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena in ordine ai reati di tentato furto in abitazione aggravato (artt. 56, 624 bis commi primo e secondo, 625 n. 2 cod. pen.) rispettivamente ascritti; -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di Peverello con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio riservatogli poiché basato su una non corretta valutazione e applicazione dei criteri fondamentali per la determinazione della pena, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 3, laddove il provvedimento impugnato valorizza l'assenza di resipiscenza e il consistente danno cagionato alla persona offesa ); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso nell'interesse di Debarre con cui il ricorrente denunzia la mancanza di prove e di motivazione poste a fondamento della sua penale responsabilità appaiono reiterativi delle censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché manifestamente infondati non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici (pag.2/3) ha esplicitato come alla vista della telecamera di videosorveglianza il ricorrente ha prontamente deciso di indossare qualcosa per occultare il volto); -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna del 2 marzo 2023 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena in ordine ai reati di tentato furto in abitazione aggravato (artt. 56, 624 bis commi primo e secondo, 625 n. 2 cod. pen.) rispettivamente ascritti; -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di Peverello con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio riservatogli poiché basato su una non corretta valutazione e applicazione dei criteri fondamentali per la determinazione della pena, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 3, laddove il provvedimento impugnato valorizza l'assenza di resipiscenza e il consistente danno cagionato alla persona offesa ); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso nell'interesse di Debarre con cui il ricorrente denunzia la mancanza di prove e di motivazione poste a fondamento della sua penale responsabilità appaiono reiterativi delle censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché manifestamente infondati non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici (pag.2/3) ha esplicitato come alla vista della telecamera di videosorveglianza il ricorrente ha prontamente deciso di indossare qualcosa per occultare il volto); -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 14143/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris