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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27789/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen., nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Novara, dott. [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento della somma di euro trecento.

2. Ritenuto che i motivi dedotti devolvono censure, quella di violazione di norme processuali (artt. 37 e 666, comma 2, cod. proc. pen., primo motivo di ricorso) e vizio di motivazione, in relazione all'art. 44 cod. proc. pen. (secondo motivo di ricorso), smentite dagli atti processuali. 2.1.Considerato, infatti, che è consentito alla Corte territoriale provvedere de plano sulla dichiarazione di ricusazione ove, come nel caso al vaglio, operi una valutazione di manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952) e i motivi addotti non introducano questioni controversre in giurisprudenza, manifesta infondatezza nella specie non smentita dalla critica difensiva contenuta nel ricorso che, invece, si appalesa reiterativa delle ragioni della ricusazione (cfr. pag. 2 del ricorso).

2.2. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è, del pari, inammissibile in quanto non scandito dalla necessaria specificità, rispetto all'esistenza di altri precedenti pronunce, rispetto a quella richiamata dal ricorrente, cui il Collegio intende dare continuità, secondo le quali (tra le altre, Sez. 5, n. 21926 del 06/05/2010, Lucarelli, Rv. 247436: Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446) il provvedimento discrezionale, con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa, nonché ove sia accompagnata da breve cenno motivazionale.

2.3. Reputato, infatti, che anche rispetto alla condanna al pagamento della somma indicata in dispositivo, la lettura del provvedimento, nel suo complesso, fornisce sufficiente giustificazione (ricavabile dal suo stesso contenuto, in considerazione delle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione) della determinazione sanzionatoria.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen., nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Novara, dott. [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento della somma di euro trecento. 2. Ritenuto che i motivi dedotti devolvono censure, quella di violazione di norme processuali (artt. 37 e 666, comma 2, cod. proc. pen., primo motivo di ricorso) e vizio di motivazione, in relazione all'art. 44 cod. proc. pen. (secondo motivo di ricorso), smentite dagli atti processuali. 2.1.Considerato, infatti, che è consentito alla Corte territoriale provvedere de plano sulla dichiarazione di ricusazione ove, come nel caso al vaglio, operi una valutazione di manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952) e i motivi addotti non introducano questioni controversre in giurisprudenza, manifesta infondatezza nella specie non smentita dalla critica difensiva contenuta nel ricorso che, invece, si appalesa reiterativa delle ragioni della ricusazione (cfr. pag. 2 del ricorso). 2.2. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è, del pari, inammissibile in quanto non scandito dalla necessaria specificità, rispetto all'esistenza di altri precedenti pronunce, rispetto a quella richiamata dal ricorrente, cui il Collegio intende dare continuità, secondo le quali (tra le altre, Sez. 5, n. 21926 del 06/05/2010, Lucarelli, Rv. 247436: Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446) il provvedimento discrezionale, con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa, nonché ove sia accompagnata da breve cenno motivazionale. 2.3. Reputato, infatti, che anche rispetto alla condanna al pagamento della somma indicata in dispositivo, la lettura del provvedimento, nel suo complesso, fornisce sufficiente giustificazione (ricavabile dal suo stesso contenuto, in considerazione delle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione) della determinazione sanzionatoria. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore
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