CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 18731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25615/20 proposto da: -) Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrente - contro -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 20 febbraio 2020 n. 808; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I dott.ri [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iscritti a scuole di specializzazione prima del 1983, nel 2013 chiesero nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363 e 75/362. Oggetto:medici specializzandi 2. IlTribunale di Napoli dichiarò prescritta la domanda; la Corte d’appello di Napoli invece la accolse, sul presupposto che al caso di specie s’applicava la prescrizione decennale decorrente dal 27.10.1999. Ha di conseguenza liquidato il danno nella misura di euro 6.713 annui “a decorrere dal 1983”. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del consiglio dei ministri, fondato su tre motivi. Hanno resistito i controricorrenti. Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la Presidenza del consiglio sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione del credito. Deduce che il dies a quo di decorrenza della prescrizione era il 27.10.1999, che la citazione in primo grado fu notificata il 23.12.2013. 1.1. Il motivo è fondato. E’ la stessa sentenza impugnata a riferire in punto di fatto che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado fu notificata nel 2013, per poi aggiungere in punto di diritto che la prescrizione dovesse decorrere dal 1999. Sussiste dunque il vizio di falsa applicazione della legge, in quanto la sentenza impugnata ha adottato una statuizione (rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale) incoerente con il fatto accertato (il decorso di un periodo di tredici anni tra l’exordium praescriptionis) e l’introduzione della lite. 1.2. Non ha pregio l’eccezione dei controricorrenti, i quali hanno sostenuto che la prescrizione si sarebbe dovuta far decorrere in realtà dal 2007: ma a prescindere dal fatto che su questo punto avrebbero dovuto proporre un appello incidentale, non applicandosi in sede di legittimità l’art. 346 c.p.c., tale tesi è comunque infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 141 12 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). Il dies a quo del decorso della prescrizione è stato individuato nel 27 ottobre 1999 anche dalla recente decisione n. 17619 del 2022 delle Sezioni Unite. 2. I restanti altri motivi restano assorbiti. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell