CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1971
Cassazione n. 45400/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1971 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato pronuncia del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, risulta non solo versato in fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione della situazione che avrebbe costretto l'imputato ad appropriarsi dell'energia elettrica altrui mediante allaccio abusivo, ma anche manifestamente infondato in diritto nella misura in cui non si confronta con il principio di diritto secondo cui "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scrimìnante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale." (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la prevalenza, in sede di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale e sull'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito in sede di legittimità in quanto l'articolato motivo di appello, d'identico contenuto, era subordinato all'accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen., sicché al rigetto del gravame sull'attenuante in parola era conseguito, implicitamente, il rigetto della doglianza inerente il giudizio di bilanciamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]