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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11972/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Casarano il 18 ottobre2013.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato con riguardo ai redditi solo fittiziamente percepiti dal padre del ricorrente, si osserva che si tratta di motivo aspecifico in quanto difetta il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che alle pagine 5-6, hai, evidenziato come il richiedente avesse omesso anche di dichiarare il reddito di euro 12.122 percepito dalla madre.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente la nullità del decreto di citazione in appello, la censura è aspecifica in quanto si confronta solo apparentemente con la pronuncia impugnata, in cui si è fatta applicazione del principio enunciato da Sez. 4, n. 15019 del 19/02/2009, Scognamiglio, Rv. 243211, confermato da Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019, dep. 2020, Giorni, Rv. 278835.

Con riguardo al terzo motivo (rubricato come n.2) concernente l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si tratta di censura generica in cui si fa riferimento ad un reato diverso da quello ascritto al ricorrente, a fronte di congrua e analitica indicazione a pagina 8 della sentenza delle ragioni della decisione.

Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] glier'è estensore Il Presidente g ni , Serrao EmafivieleDi Salvo [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Casarano il 18 ottobre2013. Con riguardo al primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato con riguardo ai redditi solo fittiziamente percepiti dal padre del ricorrente, si osserva che si tratta di motivo aspecifico in quanto difetta il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che alle pagine 5-6, hai, evidenziato come il richiedente avesse omesso anche di dichiarare il reddito di euro 12.122 percepito dalla madre. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente la nullità del decreto di citazione in appello, la censura è aspecifica in quanto si confronta solo apparentemente con la pronuncia impugnata, in cui si è fatta applicazione del principio enunciato da Sez. 4, n. 15019 del 19/02/2009, Scognamiglio, Rv. 243211, confermato da Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019, dep. 2020, Giorni, Rv. 278835. Con riguardo al terzo motivo (rubricato come n.2) concernente l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si tratta di censura generica in cui si fa riferimento ad un reato diverso da quello ascritto al ricorrente, a fronte di congrua e analitica indicazione a pagina 8 della sentenza delle ragioni della decisione. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] glier'è estensore Il Presidente g ni , Serrao EmafivieleDi Salvo [OSCURATO:PERSONA] 3
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