CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Napoli , in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminarsi la pena inflittagli con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], in data 18 gennaio 2010 divenuta irrevocabile il 13 Aprile 2011,in relazione al reato previsto dall'articolo 73 , comm i 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990e 99 , quarto comma , cod. pen. a seguito delle modifiche normative introdotte dald.l. n. 146 del 2013 , dal d.l. n. 36 del 2014 e della decisione della Consulta n. 251del 2012 , ch e ha dichiarato l’il legittimità costituzionale dell'articolo 69 , quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanzaattenuante di cui all'articolo 73 , comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidivadi cui a ll'articolo 99 , quarto comma, cod. pen. Aragione osserva che il trattamento sanzionatori o, così come risulta dalla produzione documenta le fornita dalle parti , risulta interamente e spiato dal 17 Aprile2019 a l 4 aprile 2024 e che in tale peculiare situazione , come affermato dallarichiamata giurisprudenza di legittimità anche a S ezioni U nite , al giudice dell'esecuzione è precluso procedere all’invocata rideterminazione del la pena essendosiormai prodotti effetti irreversibili . 2.Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delsuo difensore, [OSCURATO:PERSONA] sviluppando un unico motivo per violazione di legge conriferimentoalla mancata applicazione del principio della fungibilità di cui all'articolo657 cod. proc. pen. Lamentache l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 18 gennaio 2010 divenuta irrevocabileil 13 Aprile 2011 , al momento della presentazione dell'istanza non era stataancora interamente e spiata posto che essa rientra in un cumulo ancora in esecuzione e che la ca r ce r azione già sofferta , in applicazione del principio di fungibilitàe del favor rei, deve essere imputata ad altra sentenza di condanna per un reatopiù grave , quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 21 Aprile 2022,divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2023 , avente ad oggetto reati ostativi commessiprima della detenzione CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilitàper la genericità delle censure ed è comunquemanifestamente i n fondato. 1. Lagiurisprudenza di legittimità ha sempre costantemente affermato che l'esaurimento del rapporto esecutivo costituisce causa ostativa alla rideterminazione della pena conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale(ex multis Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697.) Nel solco tracciato da questo consolidato orientamentoè stato ribadito più di recente che «l'interesse concreto ed attuale del condannato alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile sulla base di parametri edittali più favorevoli vigenti, a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale riguardante il trattamento sanzionatorio, sussiste non solo se la pena non sia stata ancora interamente espiata, ma anche quando una quota della pena espiata in eccesso rispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole, possa essere imputata alla condanna per altro reato, ai sensi dell'art. 657, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità» ( Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv. 267365 più recente cfr. Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Malorgio, Rv. 275811 – 01; Sez. 1 n. 13072 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278893 -01) Siinserisce in questo filone anche Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, 3 Rv.276520, con la quale è stato affermato che «a seguito della sentenza Corte cost.n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa in anni otto di reclusione,anziché in anni sei, il minimo edittale, deve ritenersi illegale la pena inflittasulla base della cornice sanzionatoria previgente, quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmentein vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito, l'intervento"correttivo" compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetrantipoteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge». 2.Quanto alla rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionalen. 251 del 2012 , questa Corte di cassazione ha precisato che p er effettodelle sentenze della Corte costituzionale n . 251 del 2012 e n. 32 del 2014, il giudice dell'esecuzione, ove il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamenteeseguito, deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendoegli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. ( Sez. 1, Sentenza n. 53019 del 04/12/2014,Schettino, Rv. 261581 – 01 , che i n motivazione la Corte ha precisato, stantela particolarità della fattispecie - relativa a sentenza di condanna per illecita detenzione di sostanza stupefacente, in cui era affermata l'equivalenza della circostanzaattenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990con la ritenuta recidiva reiterata in ragione del divieto di prevalenza di cuiall'art. 69, comma quarto, cod. pen. dichiarato costituzionalmente illegittimo dallasentenza n. 251 del 2012 - che il giudice dell'esecuzione nel rideterminare il trattamentosanzionatorio è tenuto ad applicare l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testoritornato in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del2014). (Vedi, n. 52981/2014 in corso di mass.). 3. Infine, con riguardo alle modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge21 febbraio 2014, n. 10, ha evidenziato che « in quanto introduttive di un regimesanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicché , ai fini della rideterminazione della pena in sede esecutiva, le stesse non possono trovare applicazione qualora la sentenza di condanna riguardi un fatto commesso anteriormente al 23 dicembre 2013, dovendosiin tal caso considerare la cornice edittale prevista dalla norma nel testo precedentele modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarate incostituzionalidalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 » . 4. L’ordinanza impugnata,nel rigettare la richiesta di rideterminazione della pena,ha fatto corretta applicazione dei principi sin qui delineati. Avendo preliminarmente verificato, attraverso la disaminadel provvedimento diesecuzione di pene concorrenti in atti , che la pena inflitta a Verducci per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990con la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 18 gennaio 2010 divenuta irrevocabile il 13 Aprile 2011, èstata interamenteespiata alla data del 4 aprile 2024 , ha correttamente concluso per l'ininfluenza della declaratoria di illegittimità costituzionale sull'esecuzione (già esaurita)delle pen a inflitt a con l a predett a sentenz a . 5. L’obiezione del ricorrente secondo cui la pena di cui è stata chiesta la rideterminazione, al momento della presentazione dell'istanza rigettata con l’ordinanza impugnata,non era stata ancora interamente espiata è formulata in terminigenerici, senza alcun riferimento concreto agli atti di causa e alle vicende processuali del condannato. Non risulta, infatti, da alcun atto allegato al fascicolo processuale che , a seguitodell’unificazione operata da un recente cumulo , la pena , originariamente determinata in contrasto con le decisioni della Consulta aventi efficacia retroattiva, sia ancora in esecuzione,dovendo essere imputata parte significativa di quella già scontataad altra sentenza di condanna, quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 21 Aprile 2022e divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2023 , perché avente ad oggetto reati ostativi commessi primadell’inizio della detenzione. Inogni caso,difetta nel ricorso la puntuale indicazione dei presupposti fattuali dai quali desumere, in ossequio al disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc pen., i presupposti applicativi dell'istituto della fungibilità" 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso