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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36300/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3055/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti ITALOCASTALDI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]– AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentato e di- fesodall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 24/06/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 24/05/2022, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la con- dannadi [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento dei dannisubiti dalla società attrice a causa della tardiva cancellazione, da partedi [OSCURATO:PERSONA], di un’ipoteca iscritta a carico di un immobile di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un debito da quest’ultima precedentemente già estinto; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha evidenziato la mancata dimostrazione, da parte della società attrice, delle conseguenze dannose effettivamente subite a seguito della mancata tempestiva cancellazione dell’ipoteca iscritta da [OSCURATO:PERSONA], essendomancata la prova dell’effettiva ricezione, da parte della società attrice, di somme a titolo di caparra confirmatoria per la vendita dell’immobile sottoposto all’ipoteca illegittima (e, conseguentemente, dell’avvenuta corresponsione del doppio di tale caparra in ragione dell’inadempimentoin cui la Italia Net sarebbe asseritamente incorsa acausa dell’illecito dell’[OSCURATO:PERSONA]), e dovendo rilevarsi, in ogni caso, la piena responsabilitàdella società attrice nella determinazione di un ingiusti- ficatotermine essenziale per l’adempimento della promessa di libera- zionedell’immobile da ogni ipoteca in favore del terzo promittente ac- quirentedel medesimo immobile; sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato l’inesistenza di alcunacorrelazione causale tra il fatto illecito ha scritto all’[OSCURATO:PERSONA] e l’ero- gazionedi un’indennità di buonuscita in favore del comodatario dell’im- mobilede quo , nonché tra il medesimo fatto illecito e la pretesa perdita dellapossibilità di una più vantaggiosa vendita dell’immobile nei con- frontidi terzi;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pro- ponericorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controri- corso; laItalia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. n. 3 degli artt.1223, 1227, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice d’appello fon- datola conoscenza dell’avvenuto pagamento del debito garantito, da partedella società promittente acquirente dell’immobile oggetto di ipo- teca,sul presupposto di fatto costituito dalla compartecipazione della societàpromittente venditrice nella società promittente acquirente, in talmodo incorrendo in un’errata valutazione degli elementi presuntivi considerati,siccome del tutto privi dei requisiti di gravità, precisione concordanzaimposti dall’art. 2729 c.c.; delpari, il giudice a quo deve ritenersi incorso nel medesimo errore divalutazione degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio in relazione al punto concernente la ritenuta la responsabilità dell’odierna società ricorrente, ex art. 1227 c.c., nel promettere a terzi la liberazione dell’immobile negoziato dall’ipoteca nel rispetto di un termine essen- zialeincongruo; nonché in correlazione al punto concernente la disco- nosciuta correlazione causale tra l’illecito ascritto all’[OSCURATO:PERSONA] e il paga- mento dell’indennità di buonuscita in favore del comodatario dell’im- mobileillecitamente gravato da ipoteca; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo il motivoin esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri astrattarecata da lle norm e di legge richiamate – si sia limitata ad al- legareun’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fatti- specieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attieneall’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì allatipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motiva- zione(cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745;Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), nep- pure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’even- tualefalsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’er- roneasussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostru- zionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; varràal riguardo rilevare come la combinata valutazione delle cir- costanzedi fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ra- gionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non possa in alcun modo conside- rarsifondata su indici privi, ictu oculi , di quella minima capacità rap- presentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo cheil giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragio- namentoprobatorio argomentato in sentenza, con la conseguente og- gettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art.2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez.

Un., n.1785 del 2018 (v. in motivazione sub par.

4. e segg.); nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernasocietà ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nutorappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c.nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale trascurato l’esame della documentazioneacquisita al giudizio, ai fini dell’esatta determinazione della consistenza dell’immobile ceduto a terzi a un prezzo inferiore a quelloche sarebbe stato possibile ottenere in assenza dell’illecito della controparte,con particolare riguardo all’errata interpretazione dei dati catastali contenuti in detta documentazione, dai quali sarebbe stato possibiledesumere la perfetta identità dell’immobile ceduto rispetto a quelloprecedentemente negoziato (a un prezzo maggiore) e non po- tutotrasferire a terzi a causa dell’illecito dell’[OSCURATO:PERSONA];Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come, i n tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c ., in tanto puòritenersi ammissibile, in quanto si alleghi che il giudice, nel valu- tareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia ope- rato- in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘ pru- denteapprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso va- loreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente ri- sultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), op- pure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valuta- zione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la cen- suraè ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 - 02) ; nellaspecie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto,da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezza- mento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da unafonte di prova legale) , si è limitato a denunciare un (pretes o ) cat- tivoesercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezza- mentodel fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a pro- spettareuna diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza aitratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede dilegittimità; quantoal preteso vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., èappena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denun- ciabileper cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito og- gettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della contro- versia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01); pertanto,dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la cortedi legittimità al riesame del merito della causa, le odierne do- glianzadella società ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome direttea censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5cit. ( avendo il giudice d’appello piuttosto interpretato la documenta- zione richiamata secondo criteri di lettura diversi da quelli pretesi dall’odiernasocietà ricorrente ), bensì la congruità del complessivo ri- sultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con ri- guardoall'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risultaaver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di undiscorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilitàdel ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolodi contributo unificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a normadel comma 1 - bis dello stesso articolo 13; P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Aisensi dell’art. 13 comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3055/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti ITALOCASTALDI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]– AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentato e di- fesodall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 24/06/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 24/05/2022, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la con- dannadi [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento dei dannisubiti dalla società attrice a causa della tardiva cancellazione, da partedi [OSCURATO:PERSONA], di un’ipoteca iscritta a carico di un immobile di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un debito da quest’ultima precedentemente già estinto; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha evidenziato la mancata dimostrazione, da parte della società attrice, delle conseguenze dannose effettivamente subite a seguito della mancata tempestiva cancellazione dell’ipoteca iscritta da [OSCURATO:PERSONA], essendomancata la prova dell’effettiva ricezione, da parte della società attrice, di somme a titolo di caparra confirmatoria per la vendita dell’immobile sottoposto all’ipoteca illegittima (e, conseguentemente, dell’avvenuta corresponsione del doppio di tale caparra in ragione dell’inadempimentoin cui la Italia Net sarebbe asseritamente incorsa acausa dell’illecito dell’[OSCURATO:PERSONA]), e dovendo rilevarsi, in ogni caso, la piena responsabilitàdella società attrice nella determinazione di un ingiusti- ficatotermine essenziale per l’adempimento della promessa di libera- zionedell’immobile da ogni ipoteca in favore del terzo promittente ac- quirentedel medesimo immobile; sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato l’inesistenza di alcunacorrelazione causale tra il fatto illecito ha scritto all’[OSCURATO:PERSONA] e l’ero- gazionedi un’indennità di buonuscita in favore del comodatario dell’im- mobilede quo , nonché tra il medesimo fatto illecito e la pretesa perdita dellapossibilità di una più vantaggiosa vendita dell’immobile nei con- frontidi terzi;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pro- ponericorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controri- corso; laItalia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. n. 3 degli artt.1223, 1227, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice d’appello fon- datola conoscenza dell’avvenuto pagamento del debito garantito, da partedella società promittente acquirente dell’immobile oggetto di ipo- teca,sul presupposto di fatto costituito dalla compartecipazione della societàpromittente venditrice nella società promittente acquirente, in talmodo incorrendo in un’errata valutazione degli elementi presuntivi considerati,siccome del tutto privi dei requisiti di gravità, precisione concordanzaimposti dall’art. 2729 c.c.; delpari, il giudice a quo deve ritenersi incorso nel medesimo errore divalutazione degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio in relazione al punto concernente la ritenuta la responsabilità dell’odierna società ricorrente, ex art. 1227 c.c., nel promettere a terzi la liberazione dell’immobile negoziato dall’ipoteca nel rispetto di un termine essen- zialeincongruo; nonché in correlazione al punto concernente la disco- nosciuta correlazione causale tra l’illecito ascritto all’[OSCURATO:PERSONA] e il paga- mento dell’indennità di buonuscita in favore del comodatario dell’im- mobileillecitamente gravato da ipoteca; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo il motivoin esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri astrattarecata da lle norm e di legge richiamate – si sia limitata ad al- legareun’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fatti- specieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attieneall’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì allatipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motiva- zione(cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745;Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), nep- pure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’even- tualefalsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’er- roneasussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostru- zionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; varràal riguardo rilevare come la combinata valutazione delle cir- costanzedi fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ra- gionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non possa in alcun modo conside- rarsifondata su indici privi, ictu oculi , di quella minima capacità rap- presentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo cheil giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragio- namentoprobatorio argomentato in sentenza, con la conseguente og- gettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art.2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n.1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.); nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernasocietà ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nutorappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c.nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale trascurato l’esame della documentazioneacquisita al giudizio, ai fini dell’esatta determinazione della consistenza dell’immobile ceduto a terzi a un prezzo inferiore a quelloche sarebbe stato possibile ottenere in assenza dell’illecito della controparte,con particolare riguardo all’errata interpretazione dei dati catastali contenuti in detta documentazione, dai quali sarebbe stato possibiledesumere la perfetta identità dell’immobile ceduto rispetto a quelloprecedentemente negoziato (a un prezzo maggiore) e non po- tutotrasferire a terzi a causa dell’illecito dell’[OSCURATO:PERSONA];Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come, i n tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c ., in tanto puòritenersi ammissibile, in quanto si alleghi che il giudice, nel valu- tareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia ope- rato- in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘ pru- denteapprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso va- loreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente ri- sultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), op- pure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valuta- zione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la cen- suraè ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 - 02) ; nellaspecie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto,da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezza- mento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da unafonte di prova legale) , si è limitato a denunciare un (pretes o ) cat- tivoesercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezza- mentodel fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a pro- spettareuna diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza aitratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede dilegittimità; quantoal preteso vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., èappena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denun- ciabileper cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito og- gettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della contro- versia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01); pertanto,dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la cortedi legittimità al riesame del merito della causa, le odierne do- glianzadella società ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome direttea censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5cit. ( avendo il giudice d’appello piuttosto interpretato la documenta- zione richiamata secondo criteri di lettura diversi da quelli pretesi dall’odiernasocietà ricorrente ), bensì la congruità del complessivo ri- sultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con ri- guardoall'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risultaaver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di undiscorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 3055/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilitàdel ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolodi contributo unificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a normadel comma 1 - bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma
Sentenza Cassazione n. 36300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris