CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna - in funzione di giudice dell'esecuzione e provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), a seguito della sentenza di questa Corte del 22 settembre 2021 - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 23 aprile 2014 (irrevocabile il 16 maggio 2014). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Dervesteanu, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) - la violazione dell'art. 168, commi 3 e 4, cod. pen. ed assumendo che - a seguito della pronuncia di annullamento - il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente fondato la revoca del beneficio sul fatto che nel fascicolo processuale non fosse presente «documentazione attestante l'esistenza di una precedente condanna condizionalmente sospesa», nonostante: - l'eventuale omesso aggiornamento del certificato dal casellario (necessariamente presente in atti) non possa tradursi in una lesione del diritto di difesa; - la conoscenza del precedente ostativo da parte del giudice di merito dovrebbe essere intesa come mera conoscibilità; - il Giudice dell'esecuzione non abbia dato atto di aver effettivamente appurato, mediante l'esame del fascicolo processuale, se i precedenti ostativi risultassero documentalnnente nonché se essi in effetti costituissero causa ostativa alla concessione del beneficio e, purtuttavia, abbia ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 164, comma 4, stesso codice (perché concessa più di una volta in violazione dei limiti posti dall'art.163 cod. pen.) in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha annullato la precedente ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena (come esposto, concessa al ricorrente con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna in data 23 aprile 2014): - evidenziando come, nel caso di specie, venisse in rilievo la disposizione di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen. (e non anche quella di cui all'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.): - e ritenendo che il Giudice dell'esecuzione, al fine di provvedere all'eventuale revoca del beneficio, «avrebbe dovuto verificare (previa acquisizione del fascicolo processuale relativo al giudizio di merito) se quello della cognizione, nel momento in cui aveva reiterato il riconoscimento del beneficio in parola con la seconda sentenza, fosse o meno a conoscenza, dell'esistenza di una causa ostativa al suo riconoscimento» (cfr. sentenza rescindente) e, quindi, applicare, al caso di specie, il principio posto da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01, secondo cui «il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione»; e «a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345/2015, cit.).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha prestato pieno ossequio al dictum della pronuncia rescindente, in quanto: - ha rilevato che, dall'esame del fascicolo del procedimento all'esito del quale il G.u.p. del Tribunale di Bologna ha emesso la sentenza del 23 aprile 2014, è emerso che lo stesso Giudice della cognizione non avesse contezza della causa ostativa alla concessione del beneficio (atteso che tale dato non constava né dagli atti di indagine né dal certificato del casellario illo tempore estratto); - ed ha pertanto ritenuto che, ritualmente, potesse disporsene la revoca in executivis, proprio in ossequio a quanto chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite. Ragion per cui con evidenza non può ravvisarsi alcuna violazione di legge ed anzi il ricorso: - non si è confrontato con il provvedimento impugnato, quando in maniera apodittica ha assunto che il Giudice dell'esecuzione non ha esaminato il fascicolo processuale; - e nel resto ha denunciato vizi non ritualmente deducibili a seguito dalla sentenza di annullamento con rinvio già resa da questa Corte (cfr. art. 627, comma 4, cod. proc. pen.), segnatamente allorché ha assunto che avrebbe avuto luogo una violazione del diritto di difesa (a cagione dell'omesso aggiornamento del certificato penale) e negato in maniera apodittica che sussista o sia stata accertata una causa ostativa della revoca del beneficio, il che esime da ogni ulteriore considerazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre