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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40145/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LÀ.

L Ce( L avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLOFSEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 11 gennaio 2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Taranto il 10 giugno 2019 per il reato ex artt. 56-515 cod. pen. (in Grottaglie il 9 gennaio 2015) deducendo il vizio della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente invoca in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesta in sede di appello.

Sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono state emesse dopo l'entrata in vigore, il 2 aprile 2015, dell'art. 131-bis cod. pen.

Con l'atto di appello la difesa non ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione delle Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901).

Ne consegue che la questione doveva essere proposta in appello e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LÀ. L Ce( L avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLOFSEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 11 gennaio 2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Taranto il 10 giugno 2019 per il reato ex artt. 56-515 cod. pen. (in Grottaglie il 9 gennaio 2015) deducendo il vizio della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente invoca in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesta in sede di appello. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono state emesse dopo l'entrata in vigore, il 2 aprile 2015, dell'art. 131-bis cod. pen. Con l'atto di appello la difesa non ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione delle Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901). Ne consegue che la questione doveva essere proposta in appello e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore , [OSCURATO:PERSONA]
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