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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39700/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 07/10/2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal Tribunale di Padova in data 31/05/2018, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si riferiscono per lo più alla condotta di truffa dichiarata estinta e risultano estranee al sindacato di legittimità, anche perché avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dello SPAGNOLO come materiale esecutore della truffa (per la quale non si è proceduto per intervenuta prescrizione), nonché della ricettazione dell'assegno di provenienza illecita, essendo egli consapevole degli artifizi e raggiri e - dunque - anche della provenienza illecita dell'assegno circolare dato in pagamento; osservato poi che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile poiché tale beneficio non è stato richiesto nel giudizio di appello, per cui va ribadito il principio secondo cui - in tema di sospensione condizionale della pena - fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U., Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 07/10/2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal Tribunale di Padova in data 31/05/2018, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si riferiscono per lo più alla condotta di truffa dichiarata estinta e risultano estranee al sindacato di legittimità, anche perché avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dello SPAGNOLO come materiale esecutore della truffa (per la quale non si è proceduto per intervenuta prescrizione), nonché della ricettazione dell'assegno di provenienza illecita, essendo egli consapevole degli artifizi e raggiri e - dunque - anche della provenienza illecita dell'assegno circolare dato in pagamento; osservato poi che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile poiché tale beneficio non è stato richiesto nel giudizio di appello, per cui va ribadito il principio secondo cui - in tema di sospensione condizionale della pena - fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U., Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 39700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris