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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 00904/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.337 cod. pen., risolvendosi in una non consentita censura alla logicità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la cui lettura, di contro, consente di ricavare un'esaustiva e congrua disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti, spiegando che l'imputato ha cercato in ogni modo di evitare l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dei Carabinieri, per porre in essere minacce e violenze nei confronti dei fratelli Battaglia, non esitando a minacciare e a spintonare ripetutamente i pubblici ufficiali doverosamente intervenuti per impedire la commissione di reati in danno di cittadini che l'imputato, a sua volta, minacciava e tentava di aggredire (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative sia della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (in ordine al reato di evasione di cui al capo B), sia del mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti, per entrambi i su indicati profili, sorretto da un'adeguata ed affatto illogica motivazione, coerentemente incentrata, con argomenti non censurabili in questa Sede, sulle gravi modalità di realizzazione del fatto, sull'apprezzamento dei precedenti specifici e sul grado di pericolosità dell'imputato, ritenuto indicativo di una maggiore attitudine a delinquere in ragione delle caratteristiche del comportamento tenuto nel caso di specie (pagg. 5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna Cris9dolo c,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.337 cod. pen., risolvendosi in una non consentita censura alla logicità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la cui lettura, di contro, consente di ricavare un'esaustiva e congrua disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti, spiegando che l'imputato ha cercato in ogni modo di evitare l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dei Carabinieri, per porre in essere minacce e violenze nei confronti dei fratelli Battaglia, non esitando a minacciare e a spintonare ripetutamente i pubblici ufficiali doverosamente intervenuti per impedire la commissione di reati in danno di cittadini che l'imputato, a sua volta, minacciava e tentava di aggredire (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative sia della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (in ordine al reato di evasione di cui al capo B), sia del mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti, per entrambi i su indicati profili, sorretto da un'adeguata ed affatto illogica motivazione, coerentemente incentrata, con argomenti non censurabili in questa Sede, sulle gravi modalità di realizzazione del fatto, sull'apprezzamento dei precedenti specifici e sul grado di pericolosità dell'imputato, ritenuto indicativo di una maggiore attitudine a delinquere in ragione delle caratteristiche del comportamento tenuto nel caso di specie (pagg. 5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna Cris9dolo c,
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