Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02879/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P.

TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppina CASELLA, che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio su tale punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2021, emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Palermo - per quanto qui rileva - applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere e per una serie di reati fine, fra i quali quello di riciclaggio contestato al capo h) dell'imputazione, sostanziatosi nella sostituzione delle somme profitto di delitti, accreditategli sulla carta Postepay, con denaro contante, per complessivi 72.000 euro, mediante svariati prelievi presso gli sportelli di banche e uffici postali.

Il giudice, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca della somma di 72.000 euro, quale profitto del delitto di riciclaggio, e, nel caso non fosse stato possibile procedere alla confisca diretta, la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali l'imputato avesse la disponibilità, per un valore equivalente al suindicato profitto.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha applicato la confisca obbligatoria e, in subordine, quella per equivalente, per mancanza della motivazione sul punto.

Dal decreto di sequestro preventivo d'urgenza risulta che il ricorrente non aveva la effettiva disponibilità delle somme ritenute profitto delle truffe alle assicurazioni (reati presupposto rispetto ai quali Rini rimase estraneo), versate sulla sua carta Postepay.

Egli, infatti, quale riciclatore, restituiva ai riciclanti le somme accreditate, ricevendo solo la somma di 150 euro per ogni versamento.

Eventualmente a tale somma andrebbe ancorato il profitto del reato di riciclaggio, al quale fa riferimento l'art. 648-quater cod. pen., da tenere distinto da quello del reato presupposto.

La sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali il prodotto, il profitto o il prezzo che il ricorrente avrebbe tratto quale riciclatore sono stati fatti corrispondere per intero all'oggetto riciclato, vale a dire alla somma di 72.000 euro.

3. Nella requisitoria il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca: nel caso di specie si è accertato che il ricorrente/riciclatore Rini si è avvantaggiato solo del prezzo del reato, mentre del profitto/prodotto ha goduto l'autore del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore generale.

2. Va preliminarmente ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, «se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.».

Pertanto, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., «è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti» (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02).

3. Nel caso di specie non è vi è questione sulla obbligatorietà della confisca diretta del profitto del delitto di riciclaggio (ovvero, laddove non fosse possibile, della confisca per equivalente), ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., bensì sulla quantificazione del profitto di detto reato.

Il giudice ha determinato il profitto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], in 72.000 euro, somma della quale egli avrebbe "in parte beneficiato", e ha richiamato espressamente l'orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato» (Sez. 2, n. 49003 del 13/10/2017, Nicita, non mass.) e, pertanto, esso «è rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa» (Sez.

F, n. 37120 del 01/08/2019, Cudia, Rv. 277288).

Sulla base di questi principi il G.i.p. ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato abbia goduto solo in parte (nella misura di 150 euro per ogni versamento, come risulterebbe dal provvedimento di sequestro d'urgenza) del profitto del riciclaggio, per la maggior parte percepito dai soggetti resisi responsabili delle truffe alle assicurazioni (reati presupposto).

Ritiene il Collegio che in questa valutazione il giudice sia incorso nella denunciata violazione di legge, stante il condivisibile diverso indirizzo espresso da questa Corte, contrapposto a quello sopra richiamato, che ha trovato la più compiuta esposizione nella recente pronuncia citata dal Procuratore generale (Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029), con la quale si è affermato che non vi è «alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o -diretta in caso di denaro) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato».

Richiamando una serie di altre pronunce conformi (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083; Sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, Rv. 276501; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Douma, Rv. 268729), la pronuncia citata nella requisitoria scritta si è confrontata anche con il principio espresso nell'orientamento, invero minoritario, seguito nella sentenza impugnata, essendosi «obiettato che il "riciclatore" non ha goduto in alcun modo dell'intera somma, posto che tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore, non è ipotizzabile alcun concorso: di conseguenza, non può essere utilizzato il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, mancando il presupposto giuridico e cioè il concorso fra i due autori dei diversi reati.

In realtà, una volta che sia la prova che il riciclatore si è avvantaggiato solo del "prezzo del reato", nel mentre del profitto/prodotto si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto, è contrario ai principi generali che la confisca (per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto/prodotto del reato di riciclaggio debba essere fatta gravare sul solo "riciclatore": infatti, se il principio della solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è nel caso in cui manchi il concorso nel caso peculiare del riciclatore che si limita a trattenere per sé solo il prezzo del reato, restituendo la differenza all'autore del reato presupposto».

Anche una più recente pronuncia di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238), pur richiamando il principio formulato nella citata sentenza n. 37120 del 2019 dalla Sezione feriale della Suprema Corte, non pare contrastare con l'orientamento qui seguito, in una fattispecie concreta nella quale il profitto di una truffa informatica, reato presupposto al quale l'imputato era estraneo, era stato individuato nella somma di circa 765 mila euro, parte soltanto della quale (518.000 euro) oggetto del riciclaggio contestato, avendo il ricorrente trasferito ad alcune società detta somma, della quale egli aveva avuto la diretta ed esclusiva disponibilità.

In quel caso, dunque, il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'imputato era stato «pari al valore dell'intero bene riciclato (diverso da quello più consistente del reato di truffa presupposto)».4. [OSCURATO:PERSONA], dando continuità al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rileva che - come lamentato dal ricorrente - nella sentenza impugnata è mancato un accertamento, con conseguente assenza di motivazione, in ordine alla entità del profitto di cui ha effettivamente goduto l'imputato quale responsabile del delitto di riciclaggio commesso.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto da parte del G.i.p. (diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso il 26 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppina CASELLA, che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio su tale punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Palermo - per quanto qui rileva - applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere e per una serie di reati fine, fra i quali quello di riciclaggio contestato al capo h) dell'imputazione, sostanziatosi nella sostituzione delle somme profitto di delitti, accreditategli sulla carta Postepay, con denaro contante, per complessivi 72.000 euro, mediante svariati prelievi presso gli sportelli di banche e uffici postali. Il giudice, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca della somma di 72.000 euro, quale profitto del delitto di riciclaggio, e, nel caso non fosse stato possibile procedere alla confisca diretta, la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali l'imputato avesse la disponibilità, per un valore equivalente al suindicato profitto. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha applicato la confisca obbligatoria e, in subordine, quella per equivalente, per mancanza della motivazione sul punto. Dal decreto di sequestro preventivo d'urgenza risulta che il ricorrente non aveva la effettiva disponibilità delle somme ritenute profitto delle truffe alle assicurazioni (reati presupposto rispetto ai quali Rini rimase estraneo), versate sulla sua carta Postepay. Egli, infatti, quale riciclatore, restituiva ai riciclanti le somme accreditate, ricevendo solo la somma di 150 euro per ogni versamento. Eventualmente a tale somma andrebbe ancorato il profitto del reato di riciclaggio, al quale fa riferimento l'art. 648-quater cod. pen., da tenere distinto da quello del reato presupposto. La sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali il prodotto, il profitto o il prezzo che il ricorrente avrebbe tratto quale riciclatore sono stati fatti corrispondere per intero all'oggetto riciclato, vale a dire alla somma di 72.000 euro. 3. Nella requisitoria il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca: nel caso di specie si è accertato che il ricorrente/riciclatore Rini si è avvantaggiato solo del prezzo del reato, mentre del profitto/prodotto ha goduto l'autore del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. Va preliminarmente ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, «se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.». Pertanto, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., «è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02). 3. Nel caso di specie non è vi è questione sulla obbligatorietà della confisca diretta del profitto del delitto di riciclaggio (ovvero, laddove non fosse possibile, della confisca per equivalente), ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., bensì sulla quantificazione del profitto di detto reato. Il giudice ha determinato il profitto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], in 72.000 euro, somma della quale egli avrebbe "in parte beneficiato", e ha richiamato espressamente l'orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato» (Sez. 2, n. 49003 del 13/10/2017, Nicita, non mass.) e, pertanto, esso «è rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa» (Sez. F, n. 37120 del 01/08/2019, Cudia, Rv. 277288). Sulla base di questi principi il G.i.p. ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato abbia goduto solo in parte (nella misura di 150 euro per ogni versamento, come risulterebbe dal provvedimento di sequestro d'urgenza) del profitto del riciclaggio, per la maggior parte percepito dai soggetti resisi responsabili delle truffe alle assicurazioni (reati presupposto). Ritiene il Collegio che in questa valutazione il giudice sia incorso nella denunciata violazione di legge, stante il condivisibile diverso indirizzo espresso da questa Corte, contrapposto a quello sopra richiamato, che ha trovato la più compiuta esposizione nella recente pronuncia citata dal Procuratore generale (Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029), con la quale si è affermato che non vi è «alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o -diretta in caso di denaro) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato». Richiamando una serie di altre pronunce conformi (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083; Sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, Rv. 276501; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Douma, Rv. 268729), la pronuncia citata nella requisitoria scritta si è confrontata anche con il principio espresso nell'orientamento, invero minoritario, seguito nella sentenza impugnata, essendosi «obiettato che il "riciclatore" non ha goduto in alcun modo dell'intera somma, posto che tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore, non è ipotizzabile alcun concorso: di conseguenza, non può essere utilizzato il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, mancando il presupposto giuridico e cioè il concorso fra i due autori dei diversi reati. In realtà, una volta che sia la prova che il riciclatore si è avvantaggiato solo del "prezzo del reato", nel mentre del profitto/prodotto si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto, è contrario ai principi generali che la confisca (per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto/prodotto del reato di riciclaggio debba essere fatta gravare sul solo "riciclatore": infatti, se il principio della solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è nel caso in cui manchi il concorso nel caso peculiare del riciclatore che si limita a trattenere per sé solo il prezzo del reato, restituendo la differenza all'autore del reato presupposto». Anche una più recente pronuncia di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238), pur richiamando il principio formulato nella citata sentenza n. 37120 del 2019 dalla Sezione feriale della Suprema Corte, non pare contrastare con l'orientamento qui seguito, in una fattispecie concreta nella quale il profitto di una truffa informatica, reato presupposto al quale l'imputato era estraneo, era stato individuato nella somma di circa 765 mila euro, parte soltanto della quale (518.000 euro) oggetto del riciclaggio contestato, avendo il ricorrente trasferito ad alcune società detta somma, della quale egli aveva avuto la diretta ed esclusiva disponibilità. In quel caso, dunque, il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'imputato era stato «pari al valore dell'intero bene riciclato (diverso da quello più consistente del reato di truffa presupposto)».4. [OSCURATO:PERSONA], dando continuità al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rileva che - come lamentato dal ricorrente - nella sentenza impugnata è mancato un accertamento, con conseguente assenza di motivazione, in ordine alla entità del profitto di cui ha effettivamente goduto l'imputato quale responsabile del delitto di riciclaggio commesso. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto da parte del G.i.p. (diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 26 novembre 2021
Sentenza Cassazione n. 02879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris