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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26062/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetheirtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza irrevocabile in data 5/06/2021 previa esclusione della recidiva.

2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt.111, 27 Cost., 666, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Ci si duole che non sia stata rideterminata la pena previa esclusione della recidiva, nonostante si fosse estinto qualsiasi effetto penale della precedente condanna conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2.2. Col secondo motivo di ricorso ci si duole della motivazione illogica e contraddittoria del decreto di inammissibilità dell'istanza.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione degli artt. 111, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost., 106, comma 2, cod. pen. e 47 Ord. pen. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, censurando la mancata rimozione da parte del Giudice dell'esecuzione di una pena illegale.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata va annullata.

La norma di cui all'art. 666 cod. pen., inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice.

E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto t delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc, pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397, nella quale ultima si evidenzia che in tema di ricorso per cassazione deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio).

Orbene, nel caso in esame il provvedimento risulta essere stato adottato de plano fuori delle ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione è autorizzato a pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti.

Si impone, conseguentemente, l'annullamento di tale provvedimento con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto individuato, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetheirtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza irrevocabile in data 5/06/2021 previa esclusione della recidiva. 2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt.111, 27 Cost., 666, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Ci si duole che non sia stata rideterminata la pena previa esclusione della recidiva, nonostante si fosse estinto qualsiasi effetto penale della precedente condanna conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2.2. Col secondo motivo di ricorso ci si duole della motivazione illogica e contraddittoria del decreto di inammissibilità dell'istanza. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione degli artt. 111, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost., 106, comma 2, cod. pen. e 47 Ord. pen. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, censurando la mancata rimozione da parte del Giudice dell'esecuzione di una pena illegale. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata va annullata. La norma di cui all'art. 666 cod. pen., inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto t delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc, pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397, nella quale ultima si evidenzia che in tema di ricorso per cassazione deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio). Orbene, nel caso in esame il provvedimento risulta essere stato adottato de plano fuori delle ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione è autorizzato a pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti. Si impone, conseguentemente, l'annullamento di tale provvedimento con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto individuato, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.
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