Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14657/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con cui gli imputati erano stati condannati per il delitto di tentato furto; rilevato che con il primo e il secondo motivo entrambi i ricorsi contestano l'eccessività della pena base e la modesta riduzione applicata per l'ipotesi tentata; ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità e siano manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, sia nella determinazione della pena base, sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, altresì, che il terzo motivo di entrambi i ricorsi - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con cui gli imputati erano stati condannati per il delitto di tentato furto; rilevato che con il primo e il secondo motivo entrambi i ricorsi contestano l'eccessività della pena base e la modesta riduzione applicata per l'ipotesi tentata; ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità e siano manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, sia nella determinazione della pena base, sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, altresì, che il terzo motivo di entrambi i ricorsi - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i