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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 26106/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico e non specifico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; La Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso nel merito la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore Il/P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico e non specifico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; La Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso nel merito la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore Il/P sidente
Sentenza Cassazione n. 26106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris