CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/1/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturato in fatto e, comunque, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in assenza, al di là della incensuratezza del ricorrente come tale inidonea a giustificare un diverso trattamento punitivo, già orientato sull'applicazione della pena prossima al minimo edittale, di elementi suscettibili di valutazione meno grave del fatto e del giudizio sulla personalità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4