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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 22172/2026

Testo disponibile della fonte

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della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento dell’11 febbraio 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse difatti di cui a tre sentenze di condanna, emesse, rispettivamente dalla Corte di appello diMilano il 9 luglio 2024, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il14 giugno 2011 e dalla Corte di appello di Milano il 6 dicembre 2018.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia, lamentando la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.Secondo il ricorrente la valutazione espressa dalla Corte territoriale non avrebbe tenutoin adeguata considerazione la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, le modalitàesecutive e le abitudini di vita e al fine di escludere l’unicità del disegno criminoso nonsarebbe sufficiente il mero dato temporale.3.

Il ricorrente ha depositato in data 30 aprile memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La critica apportata del ricorrente al provvedimento impugnato è assolutamentegenerica, non si confronta con i dati oggettivi considerati per escludere l’unicità del disegnocriminoso e si limita a proporre una differente e del tutto opinabile rivalutazione deimedesimi.E’ però noto che tale operazione è inibita nel giudizio di legittimità, ove il focus è postosulla correttezza del provvedimento impugnato, non tanto sulla corretta interpretazione deidati di fatto, bensì sulla non manifesta illogicità o contradditorietà delle stessa.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, daipoteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01)La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 671 cod proc pen e dell’art.81 cod. pen. come intrepretati da questa Corte che ha affermato che il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01)Nessuna argomentazione contenuta nel ricorso è in grado di scardinare la conclusionecui è giunto il giudice dell’esecuzione che, in ragione della distanza temporale di anni fra ifatti reato, della loro disomogeneità, delle differenti modalità e circostanze della lorocommissione ha ritenuto non delineabile un vincolo ideativo unitario.2.

Quanto alla memoria la stessa non viene presa in considerazione in quanto tardiv; aisensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., "tutte le parti possono presentare motivi nuovi,memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica".Costituisce ius receptum il principio, proprio con riferimento ai termini previsti per lememorie ex art. 611 cod. proc. pen., che il deposito tardivo esime la Corte di cassazionedall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719;conf.

Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673;).Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie ele produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinquegiorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e,pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazionedelle spese. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02)3.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma dieuro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilitàdei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento dell’11 febbraio 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse difatti di cui a tre sentenze di condanna, emesse, rispettivamente dalla Corte di appello diMilano il 9 luglio 2024, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il14 giugno 2011 e dalla Corte di appello di Milano il 6 dicembre 2018.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia, lamentando la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.Secondo il ricorrente la valutazione espressa dalla Corte territoriale non avrebbe tenutoin adeguata considerazione la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, le modalitàesecutive e le abitudini di vita e al fine di escludere l’unicità del disegno criminoso nonsarebbe sufficiente il mero dato temporale.3. Il ricorrente ha depositato in data 30 aprile memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La critica apportata del ricorrente al provvedimento impugnato è assolutamentegenerica, non si confronta con i dati oggettivi considerati per escludere l’unicità del disegnocriminoso e si limita a proporre una differente e del tutto opinabile rivalutazione deimedesimi.E’ però noto che tale operazione è inibita nel giudizio di legittimità, ove il focus è postosulla correttezza del provvedimento impugnato, non tanto sulla corretta interpretazione deidati di fatto, bensì sulla non manifesta illogicità o contradditorietà delle stessa.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, daipoteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01)La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 671 cod proc pen e dell’art.81 cod. pen. come intrepretati da questa Corte che ha affermato che il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01)Nessuna argomentazione contenuta nel ricorso è in grado di scardinare la conclusionecui è giunto il giudice dell’esecuzione che, in ragione della distanza temporale di anni fra ifatti reato, della loro disomogeneità, delle differenti modalità e circostanze della lorocommissione ha ritenuto non delineabile un vincolo ideativo unitario.2. Quanto alla memoria la stessa non viene presa in considerazione in quanto tardiv; aisensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., "tutte le parti possono presentare motivi nuovi,memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica".Costituisce ius receptum il principio, proprio con riferimento ai termini previsti per lememorie ex art. 611 cod. proc. pen., che il deposito tardivo esime la Corte di cassazionedall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719;conf. Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673;).Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie ele produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinquegiorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e,pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazionedelle spese. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02)3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma dieuro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilitàdei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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