Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48443/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione ai costituti oggettivi e soggettivi del reato contestato e ritenuto, anche in relazione al tema del vero soggettivo (disvelato, nella sua inconsistenza, dal fatto siccome ricostruito nelle due sentenze di merito alla luce del tenore della deposizione dell'imputata e dei contenuti oggettivi della vicenda oggetto della deposizione: si veda in particolare quanto riportato alla pagina 2 e quanto argomentato alla pagina 5, primi due capoversi), sia in ordine alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 384, comma 1, cod. proc. pen. (alla luce delle indicazioni giurisprudenziali puntualmente citate in sentenza); ritenuto che la manifesta infondatezza dei primi due motivi rende inconsistente il terzo, che riguarda la maturata prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata, da ritenersi indifferente laddove il ricorso di legittimità, per la sua inammissibilità, non abbia dato luogo alla rituale instaurazione del relativo rapporto processuale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione ai costituti oggettivi e soggettivi del reato contestato e ritenuto, anche in relazione al tema del vero soggettivo (disvelato, nella sua inconsistenza, dal fatto siccome ricostruito nelle due sentenze di merito alla luce del tenore della deposizione dell'imputata e dei contenuti oggettivi della vicenda oggetto della deposizione: si veda in particolare quanto riportato alla pagina 2 e quanto argomentato alla pagina 5, primi due capoversi), sia in ordine alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 384, comma 1, cod. proc. pen. (alla luce delle indicazioni giurisprudenziali puntualmente citate in sentenza); ritenuto che la manifesta infondatezza dei primi due motivi rende inconsistente il terzo, che riguarda la maturata prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata, da ritenersi indifferente laddove il ricorso di legittimità, per la sua inammissibilità, non abbia dato luogo alla rituale instaurazione del relativo rapporto processuale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre
Sentenza Cassazione n. 48443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris