Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35184/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;vista la memoria depositata dalla difesa della ricorrente, che ha insistito per l’ac-coglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 12 maggio 2022, aseguito di giudizio ordinario, condannava [OSCURATO:PERSONA], concesse le circo-stanze attenuanti generiche, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione,alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuta responsabile dei reatidi cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativi agli anni di imposta 2014,2015 e 2016, commessi il 24 settembre 2015, il 23 maggio 2016, il 14 settembre2016 e il 22 febbraio 2017 (data di presentazione delle relative dichiarazioni), conapplicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la con-fisca dei beni dell’imputata per un valore corrispondente a euro 165.080,00.

Lastessa sentenza assolveva il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commessoil fatto.Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dellaEuropamedia s.r.l. dal 13 marzo 2013 al 18 ottobre 2016 e firmataria delle relativedichiarazioni, si era avvalsa, nelle dichiarazioni dei redditi 2015, 2016 e 2017, alfine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, delle fatture per operazioniinesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. indicate in rubrica (n. 1 del 18 dicembre 2014con un imponibile di euro 200.000,00 e IVA pari a euro 40.000,00; n. 5 del 27agosto 2015 con un imponibile di euro 70.000,00 e IVA pari a euro 15.400,00; n.1 del 20 giugno 2016 con un imponibile di euro 95.000,00 e IVA pari a euro20.900,00).1.1.

A seguito di gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello diTorino riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo l’ammontaredella confisca a euro 154.550,00 (previa eliminazione della quota relativaall’IRAP), confermando nel resto la pronuncia.1.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione.La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza N. 25455,emessa in data 21 maggio 2025, annullava la sentenza impugnata, rinviando pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.1.3.

Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 26 marzo 2026, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino, assolvendo l’imputatadal reato relativo all’anno di imposta 2016 per non aver commesso il fatto, ride-terminando la pena per le residue imputazioni in anni 1, mesi 1 di reclusione eriducendo l’importo della confisca a euro 133.650,00.2.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 129 cod.proc. pen., in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato relativoall’anno di imposta 2014.Si osserva che il reato in oggetto (riguardante la fattura n. 1/2014) è daritenersi consumato il 24 settembre 2015, data di presentazione della dichiara-zione dei redditi, sicché il termine massimo di prescrizione risulta decorso primadella celebrazione del giudizio di rinvio innanzi alla Corte di appello di Torino.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 1, comma 1, lett. a), e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato riguardantel’anno di imposta 2014.Si osserva che la stessa Corte di appello ha ritenuto accertato che la fatturan. 1/2024, dell’importo di euro 200.000,00, era stata contabilizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 31 dicembre 2014, al conto “altri costi per prestaz. di terzi affer.”,con descrizione “Ft da ricevere” con contropartita al conto “Fatture da ricevere dafornitori terzi”.

L’importo di euro 200.000,00 aveva, quindi, concorso come com-ponente negativo ai fini della determinazione del reddito di impresa per il periodod’imposta 2014; di contro, l’importo di euro 44.000,00 era stato detratto ai finiIVA nell’anno successivo, in quanto la fattura era stata annotata sul registro IVAdegli acquisti in data 31 maggio 2015 e il diritto alla detrazione era stato esercitatonell’anno 2015.Si censura che i giudici del rinvio abbiano ritenuto, su tali presupposti, inte-grato il reato, sul piano oggettivo, con riferimento alla sola dichiarazione ai finiIRES (con un risparmio di imposta di euro 55.000,00), nonostante l’assenza, at-tesa la natura bifasica della fattispecie in esame, del necessario antecedente, co-stituito dalla registrazione della fattura per operazione inesistente, stimando, dicontro, sufficiente la sola indicazione in dichiarazione di elementi passivi (senza«l’utilizzo» della fattura, pervenuta l’anno successivo), in violazione dell’art. 1,comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, che richiede che tali elementi siano sup-portati da fatture o documenti aventi rilevanza probatoria equivalente ai sensi dellanormativa tributaria.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento allaritenuta sussistenza, per le condotte riguardanti gli anni di imposta 2014 e 2015,dell’elemento soggettivo.Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello abbia ritenuto assertiva-mente sussistente il dolo di evasione in capo all’imputata, argomentando in baseal fraudolento meccanismo ideato dai soci Co.re.fi e Vidossich – soci sia di [OSCURATO:SOCIETA]. sia d [OSCURATO:SOCIETA]. – che aveva consentito alla [OSCURATO:SOCIETA]. unconsistente risparmio di imposte per ben tre anni consecutivi e alla [OSCURATO:SOCIETA]. disottrarsi totalmente al pagamento delle imposte grazie all’utilizzo delle perdite fi-scali pregresse e del credito IVA generati durante la precedente gestione, senzachiarire quale sarebbe stato il concreto contributo psicologico e volitivo della DiRocco e quale vantaggio personale o interesse evasivo le fosse riferibile.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3.

In data 24 luglio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.4.

In data 2 settembre 2026 la difesa della ricorrente ha depositato memoria,con cui, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, ha ulteriormenteargomentato sui motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo, con assorbimentodel secondo motivo; va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.2.

Il primo motivo, riguardante l’omessa declaratoria di intervenuta prescri-zione per il reato di dichiarazione fraudolenta relativa al periodo di imposta 2014,come già anticipato in premessa, è fondato.2.1.

Il reato in oggetto si consuma, infatti, alla data di presentazione delladichiarazione, avvenuta, come indicato in rubrica e come risulta dalla sentenzaimpugnata, il 24 settembre 2015, con la conseguenza che il termine massimo diprescrizione, pari, ex artt. 157 cod. pen. e 17 d. lgs. n. 74 del 2000, tenuto contodel trattamento sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti, a 10 anni, risulta decorso,in assenza di cause di sospensione (non risultanti dagli atti), alla data del 24 set-tembre 2025, prima che intervenisse la sentenza di appello.Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente allacondotta in oggetto in quanto estinta per prescrizione, con eliminazione, ex art.620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., della porzione di pena a essa riferibile,individuata dalla Corte di appello, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., in mesi1 di reclusione, con conseguente rideterminazione della pena in anni 1 di reclu-sione.2.2.

Quanto alla disposta misura di sicurezza, occorre muovere da una rico-gnizione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di confisca senzacondanna nel giudizio di impugnazione, alla luce delle complesse vicende che nehanno connotato l’evoluzione nell’ultimo decennio.La prima problematica investe la disposizione di cui all’art. 578 bis cod. proc.pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha attribuitoal giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizioneil reato di cui sia stata accertata la responsabilità dell'imputato, il potere di deci-dere sull'impugnazione, ai soli effetti della confisca, in casi particolari, prevista dalprimo comma dell'art. 240 bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o dellaconfisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen. (la disposizione di cui all’art. 578 biscod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis d.lgs. n.74 del 2000: v., Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01).Come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, la richia-mata disposizione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confiscaper equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componentesanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione aifatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez.

U, n. 4145 del29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01).

In particolare, secondo leSezioni unite, la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. ha natura mista(processuale e sostanziale), in quanto non è una norma meramente ricognitiva diun principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma ha natura co-stitutiva in parte qua, perché attribuisce il potere, in precedenza precluso al giu-dice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che anterior-mente alla sua introduzione, non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modoessere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.L'art. 578 bis cod. proc. pen. consente, dunque, in caso di estinzione del reato peramnistia o per prescrizione, al giudice di appello o alla Corte di cassazione di di-sporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, previo accertamentodella responsabilità dell'imputato, anche per reati commessi anteriormente all'en-trata in vigore di questa disposizione, ma non già di disporre la confisca per equi-valente, stante la propria natura sanzionatoria.

Pertanto, alla luce dei principiespressi dalle Sezioni unite nella sentenza Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, cit.l’art. 578 bis cod. proc. pen. è inapplicabile nel caso in esame, con riferimento allaconfisca per equivalente, in quanto il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000,contestato alla ricorrente, estinto per prescrizione prima che intervenisse la pro-nuncia della Corte di appello, è stato commesso il 24 settembre 2015, dunque inepoca antecedente all’entrata in vigore della menzionata disposizione di cui all’art.578 bis cod. proc. pen.

Viceversa, l’art. 578 bis cod. proc. pen. è applicabile alcaso in esame, nei casi di confisca diretta.La seconda questione investe il discrimine tra confisca diretta e confisca perequivalente, che, nell’evoluzione giurisprudenziale, ha fatto registrare profondimutamenti con specifico riferimento al denaro.Al riguardo ritiene il Collegio di condividere l’orientamento prevalente di que-sta Corte, − che va qui ribadito −, secondo cui, in linea di principio, è giuridica-mente ammissibile, anche dopo la sentenza Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025, Massini, Rv. 287756 – 02, la confisca diretta di somme di denaro con riferi-mento ai delitti tributari, in particolare con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs.n. 74 del 2000, anche in caso di c.d.

"risparmio di spesa" (cfr.: Sez. 3, n. 30534del 27/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288606 - 01; Sez. 3, n. 36683 del 14/10/2025,Ivanova, Rv. 288862 - 01; Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289469 – 01; Sez. 3 n. 27336 del 09/06/2026, C., non mass.).Si è osservato, preliminarmente, che anche Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024,cit., ha ritenuto ammissibile la confisca diretta di somme di denaro quale profittodel reato, pur individuando limiti più rigorosi rispetto alla precedente giurispru-denza.

In particolare, Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, cit., nel § 19 del Consi-derato in Diritto, ha premesso di poter enunciare alcuni principi in tema di confiscadel denaro quale profitto del reato, siccome rilevanti ai fini della questione devo-luta e alla valutazione dei motivi di ricorso.

Segnatamente, per quanto di specificointeresse ai fini in esame, ha affermato: «Costituisce profitto il vantaggio che ilreo consegue dal reato.

La confisca del denaro che costituisce il prezzo o il profittodel denaro è diretta se vi è la prova del nesso di derivazione del denaro dal reato.L'estensione della nozione di profitto, e, quindi, la possibilità di disporre la confiscadiretta del "provento" del reato (surrogati, utilità mediate, reimpieghi) non esime,come anche nel caso di ablazione del prezzo del reato, dalla prova del nesso diderivazione della res dal reato».

Si è quindi rimarcato che l’art. 12 bis, d.lgs. n.74 del 2000, contempla espressamente, e quindi ritiene ammissibile, la confisca"diretta" dei beni costituenti il profitto del reato con riguardo a tutti i delitti da essoprevisti, senza fissare, almeno in via esplicita, alcuna eccezione.

Invero, l'art. 12bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura pe-nale per uno dei delitti previsti dal presente decreto», dispone, in via primaria, «laconfisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo», e, in via sussidiaria,«quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui reo ha la disponibilità, perun valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Si è, poi, rappresentato che ilprofitto del reato, relativamente alle fattispecie previste dal d.lgs. n. 74 del 2000,non solo può essere "sempre" costituito da un risparmio di spesa, ma, con riguardoa diverse di tali figure delittuose, è costituito "esclusivamente" da un risparmio dispesa, per concludere che «la soluzione ermeneutica che ritiene applicabile la pre-cisata forma di ablazione in relazione al denaro "risparmiato" in diretta conse-guenza del reato, quando la somma possa dirsi "derivare" dall'illecito penale, nonsolo non risulta contrastare con alcuna specifica disposizione normativa, ma sipresenta come quella maggiormente coerente con il complessivo sistema norma-tivo» (Sez. 3, n. 27336 del 09/06/2026, cit.).Su tale scia si è affermato che il profitto costituito da risparmio di spesa permancato pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è da individuarein quella somma che era nella disponibilità del contribuente al momento della con-sumazione del reato, e che non è stata versata all'Erario, nella misura in cui potevae doveva esserlo: «Il precisato importo di denaro, infatti, essendo un ordinariomezzo di pagamento, avrebbe dovuto essere riversato all'Erario in forza di un pre-ciso obbligo giuridico, in quanto funzionale ad estinguere in tutto o in parte il debitotributario.

Di conseguenza, l'ammontare pecuniario in questione, siccome indebi-tamente trattenuto nella disponibilità del contribuente proprio per effetto dellacondotta delittuosa del reo, invece che versato all'Erario, diventa un vantaggioillecito direttamente derivante dal reato tributario».

Si è precisato, altresì, sempremuovendo dai principi affermati da Sez.

U, n. 13783 del 2025, cit., «che, qualorail sequestro o la confisca intervengano a distanza di tempo dalla consumazione delreato, se non è possibile rinvenire la somma che in quel momento era nella dispo-nibilità del contribuente, e che non è stata versata all'Erario, nella misura in cuipoteva e doveva esserlo, ma è stata indebitamente trattenuta, l'ablazione direttapotrà colpire quegli importi che, individuati seguendo un percorso "tracciabile", ditale somma costituiscono il reimpiego.

Anche questi importi, infatti, siccome di-scendono causalmente dalla somma costituente il profitto del reato, presentanoun nesso di derivazione dall'illecito penale» (Sez. 3, n. 27336 del 09/06/2026,cit.).Giova, ancora, sottolineare che se è pacifico che nelle violazioni tributarie,commesse – come nel caso in esame − dal legale rappresentante di una personagiuridica, il profitto (ovvero il risparmio di spesa derivante dalle imposte evase) siincardina normalmente, in via immediata e diretta, nel patrimonio della societàche ha tratto beneficio dall'illecito, è tuttavia possibile che la confisca in formadiretta del profitto del reato investa anche i beni dell'amministratore, a condizioneche sia dimostrato un preciso nesso di derivazione causale, nei termini sopra pre-cisati.2.3.

Ciò precisato, in linea di principio, appare utile dare conto degli accadi-menti processuali rilevanti per l'applicazione della confisca nel caso in disamina.La sentenza di primo grado ha disposto la misura ablatoria quale conseguenzadella dichiarazione di colpevolezza dell'attuale ricorrente per il reato di cui all'art.2 d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del profitto ritenuto accertato, per unasomma di denaro di importo corrispondente all'imposta evasa, richiamando l’art.1, comma 143, legge n. 244 del 2007 («non vigendo all’epoca dei fatti in conte-stazione al predetto l’attuale disciplina di cui all’art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000»)rilevando che, in mancanza di un provvedimento di sequestro dei beni apparte-nenti alla [OSCURATO:PERSONA], la confisca «debba avere ad oggetto beni posti nella sua di-sponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato, pari all’imposta inde-bitamente evasa, costituente un mancato esborso e dunque un risparmio fiscale,quale vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell’ille-cito, pacificamente individuabile anche in un risparmio di spesa».Pur non avendone precisato la natura, risulta evidente, come già rilevato nellasentenza rescindente, che la confisca disposta dal giudice di primo grado, riguar-dante non già il patrimonio della società, ma quello dell’imputata, per un importocorrispondente al profitto accertato, senza alcun riferimento (anche quale conse-guenza dell’assenza di un precedente sequestro) all’esistenza di un rapporto diderivazione causale tra i beni nella sua disponibilità e il reato, è la confisca perequivalente.Alcuna immutazione della statuizione di confisca è stata operata, poi, dallaCorte di appello, che si è limitata a circoscriverne l’ambito operativo sotto il profiloquantitativo: la sentenza di secondo grado annullata si è limitata a ridurre l’im-porto della confisca, detraendo la quota dell’IRAP; la sentenza emessa dal giudicedel rinvio ha detratto l’importo del risparmio IVA conseguito nell’anno di imposta2016, per il quale aveva pronunciato, in riforma della decisione di primo grado,sentenza assolutoria.2.4.

Questi essendo i fatti processuali rilevanti, posto che la statuizione diconfisca riguarda la confisca per equivalente e che essa non è applicabile al reatocommesso nel 2014, estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenzaimpugnata, ne deve essere disposta la revoca per la parte di profitto a essa corri-spondente; operazione, questa, che può essere disposta da questa Corte, essendotale parte individuabile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella misura dieuro 55.000,00 (pag. 20 della sentenza impugnata).

L’importo della confisca va,pertanto, ridotto a euro 78.650,00 (133.650,00 – 55.000,00).3.

In ragione di quanto esposto nei paragrafi precedenti e delle conclusionicui, per l'effetto, è giunto il Collegio in tema di prescrizione e di confisca, risultanosuperate e assorbite le doglianze, formulate nel secondo motivo, riguardanti laconfigurabilità dell’elemento oggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta rela-tivo all’anno di imposta 2014, e parte di quelle esposte nel terzo motivo, in ordinealla ravvisabilità per il medesimo reato dell’elemento soggettivo.4.

Il terzo motivo, riguardante la sussistenza dell’elemento soggettivo dellacondotta relativa all’anno di imposta 2015, formula doglianze mai sottoposte alvaglio dei giudici di appello, non proponibili, quindi, in questa sede.Per completezza, va, peraltro, evidenziato che le censure della ricorrente ri-sultano del tutto aspecifiche, a fronte di una motivazione esaustiva e priva di di-scrasie logiche, che sottolinea, sul piano soggettivo, la complessità del meccani-smo fraudolento attuato e l’entità dei benefici fiscali ottenuti dalle società coin-volte, la cui riferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] discende dalla carica dalla stessa ricoperta pertutto l’arco temporale in verifica, la cui effettività non è mai stata oggetto di con-testazione.5.

L’inammissibilità dei motivi concernenti i reati commessi nell’anno 2015,preclude la possibilità di rilevare l’eventuale decorso rispetto a essi del termine diprescrizione, successivamente alla decisione della Corte di appello.Come ormai da tempo chiarito da questa Corte, l'inammissibilità del ricorsoper cassazione (anche se dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza deimotivi) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen., e, quindi, anche la prescrizione del reato eventual-mente maturata dopo la data della decisione della Corte di appello (Sez.

U, n. 21del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903 - 01, in riferimento a ricorso inammissibileperché i motivi non sono consentiti o non erano stati dedotti in appello; Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, in riferimento a ricorso inammissibileper manifesta infondatezza dei motivi; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale,Rv. 231164 - 01, in riferimento a ricorso inammissibile per difetto di specificità deimotivi; nonché, da ultimo, riepilogativamente, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015,dep. 2016, Ricci, 266818 - 01).Tali principi operano, pacificamente, anche nel caso di ricorso per cassazioneavverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa, come nel caso in disa-mina, a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione: l'au-tonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai sin-goli capi di imputazione impedisce, infatti, che l'ammissibilità dell'impugnazioneper uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto proces-suale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, conla conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, èpreclusa la possibilità di rilevare la prescrizione (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016,dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01; in termini, Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284783 - 01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazionepresentata il 24/09/2015 perché' il reato è estinto per prescrizione.

Per l'effetto,ridetermina la pena in anni uno di reclusione e riduce l'importo della confisca adeuro 78.650,00.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;vista la memoria depositata dalla difesa della ricorrente, che ha insistito per l’ac-coglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 12 maggio 2022, aseguito di giudizio ordinario, condannava [OSCURATO:PERSONA], concesse le circo-stanze attenuanti generiche, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione,alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuta responsabile dei reatidi cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativi agli anni di imposta 2014,2015 e 2016, commessi il 24 settembre 2015, il 23 maggio 2016, il 14 settembre2016 e il 22 febbraio 2017 (data di presentazione delle relative dichiarazioni), conapplicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la con-fisca dei beni dell’imputata per un valore corrispondente a euro 165.080,00. Lastessa sentenza assolveva il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commessoil fatto.Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dellaEuropamedia s.r.l. dal 13 marzo 2013 al 18 ottobre 2016 e firmataria delle relativedichiarazioni, si era avvalsa, nelle dichiarazioni dei redditi 2015, 2016 e 2017, alfine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, delle fatture per operazioniinesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. indicate in rubrica (n. 1 del 18 dicembre 2014con un imponibile di euro 200.000,00 e IVA pari a euro 40.000,00; n. 5 del 27agosto 2015 con un imponibile di euro 70.000,00 e IVA pari a euro 15.400,00; n.1 del 20 giugno 2016 con un imponibile di euro 95.000,00 e IVA pari a euro20.900,00).1.1. A seguito di gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello diTorino riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo l’ammontaredella confisca a euro 154.550,00 (previa eliminazione della quota relativaall’IRAP), confermando nel resto la pronuncia.1.2. Avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione.La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza N. 25455,emessa in data 21 maggio 2025, annullava la sentenza impugnata, rinviando pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.1.3. Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 26 marzo 2026, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino, assolvendo l’imputatadal reato relativo all’anno di imposta 2016 per non aver commesso il fatto, ride-terminando la pena per le residue imputazioni in anni 1, mesi 1 di reclusione eriducendo l’importo della confisca a euro 133.650,00.2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 129 cod.proc. pen., in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato relativoall’anno di imposta 2014.Si osserva che il reato in oggetto (riguardante la fattura n. 1/2014) è daritenersi consumato il 24 settembre 2015, data di presentazione della dichiara-zione dei redditi, sicché il termine massimo di prescrizione risulta decorso primadella celebrazione del giudizio di rinvio innanzi alla Corte di appello di Torino.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 1, comma 1, lett. a), e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato riguardantel’anno di imposta 2014.Si osserva che la stessa Corte di appello ha ritenuto accertato che la fatturan. 1/2024, dell’importo di euro 200.000,00, era stata contabilizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 31 dicembre 2014, al conto “altri costi per prestaz. di terzi affer.”,con descrizione “Ft da ricevere” con contropartita al conto “Fatture da ricevere dafornitori terzi”. L’importo di euro 200.000,00 aveva, quindi, concorso come com-ponente negativo ai fini della determinazione del reddito di impresa per il periodod’imposta 2014; di contro, l’importo di euro 44.000,00 era stato detratto ai finiIVA nell’anno successivo, in quanto la fattura era stata annotata sul registro IVAdegli acquisti in data 31 maggio 2015 e il diritto alla detrazione era stato esercitatonell’anno 2015.Si censura che i giudici del rinvio abbiano ritenuto, su tali presupposti, inte-grato il reato, sul piano oggettivo, con riferimento alla sola dichiarazione ai finiIRES (con un risparmio di imposta di euro 55.000,00), nonostante l’assenza, at-tesa la natura bifasica della fattispecie in esame, del necessario antecedente, co-stituito dalla registrazione della fattura per operazione inesistente, stimando, dicontro, sufficiente la sola indicazione in dichiarazione di elementi passivi (senza«l’utilizzo» della fattura, pervenuta l’anno successivo), in violazione dell’art. 1,comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, che richiede che tali elementi siano sup-portati da fatture o documenti aventi rilevanza probatoria equivalente ai sensi dellanormativa tributaria.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento allaritenuta sussistenza, per le condotte riguardanti gli anni di imposta 2014 e 2015,dell’elemento soggettivo.Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello abbia ritenuto assertiva-mente sussistente il dolo di evasione in capo all’imputata, argomentando in baseal fraudolento meccanismo ideato dai soci Co.re.fi e Vidossich – soci sia di [OSCURATO:SOCIETA]. sia d [OSCURATO:SOCIETA]. – che aveva consentito alla [OSCURATO:SOCIETA]. unconsistente risparmio di imposte per ben tre anni consecutivi e alla [OSCURATO:SOCIETA]. disottrarsi totalmente al pagamento delle imposte grazie all’utilizzo delle perdite fi-scali pregresse e del credito IVA generati durante la precedente gestione, senzachiarire quale sarebbe stato il concreto contributo psicologico e volitivo della DiRocco e quale vantaggio personale o interesse evasivo le fosse riferibile.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. In data 24 luglio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.4. In data 2 settembre 2026 la difesa della ricorrente ha depositato memoria,con cui, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, ha ulteriormenteargomentato sui motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo, con assorbimentodel secondo motivo; va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.2. Il primo motivo, riguardante l’omessa declaratoria di intervenuta prescri-zione per il reato di dichiarazione fraudolenta relativa al periodo di imposta 2014,come già anticipato in premessa, è fondato.2.1. Il reato in oggetto si consuma, infatti, alla data di presentazione delladichiarazione, avvenuta, come indicato in rubrica e come risulta dalla sentenzaimpugnata, il 24 settembre 2015, con la conseguenza che il termine massimo diprescrizione, pari, ex artt. 157 cod. pen. e 17 d. lgs. n. 74 del 2000, tenuto contodel trattamento sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti, a 10 anni, risulta decorso,in assenza di cause di sospensione (non risultanti dagli atti), alla data del 24 set-tembre 2025, prima che intervenisse la sentenza di appello.Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente allacondotta in oggetto in quanto estinta per prescrizione, con eliminazione, ex art.620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., della porzione di pena a essa riferibile,individuata dalla Corte di appello, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., in mesi1 di reclusione, con conseguente rideterminazione della pena in anni 1 di reclu-sione.2.2. Quanto alla disposta misura di sicurezza, occorre muovere da una rico-gnizione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di confisca senzacondanna nel giudizio di impugnazione, alla luce delle complesse vicende che nehanno connotato l’evoluzione nell’ultimo decennio.La prima problematica investe la disposizione di cui all’art. 578 bis cod. proc.pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha attribuitoal giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizioneil reato di cui sia stata accertata la responsabilità dell'imputato, il potere di deci-dere sull'impugnazione, ai soli effetti della confisca, in casi particolari, prevista dalprimo comma dell'art. 240 bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o dellaconfisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen. (la disposizione di cui all’art. 578 biscod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis d.lgs. n.74 del 2000: v., Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01).Come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, la richia-mata disposizione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confiscaper equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componentesanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione aifatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). In particolare, secondo leSezioni unite, la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. ha natura mista(processuale e sostanziale), in quanto non è una norma meramente ricognitiva diun principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma ha natura co-stitutiva in parte qua, perché attribuisce il potere, in precedenza precluso al giu-dice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che anterior-mente alla sua introduzione, non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modoessere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.L'art. 578 bis cod. proc. pen. consente, dunque, in caso di estinzione del reato peramnistia o per prescrizione, al giudice di appello o alla Corte di cassazione di di-sporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, previo accertamentodella responsabilità dell'imputato, anche per reati commessi anteriormente all'en-trata in vigore di questa disposizione, ma non già di disporre la confisca per equi-valente, stante la propria natura sanzionatoria. Pertanto, alla luce dei principiespressi dalle Sezioni unite nella sentenza Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, cit.l’art. 578 bis cod. proc. pen. è inapplicabile nel caso in esame, con riferimento allaconfisca per equivalente, in quanto il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000,contestato alla ricorrente, estinto per prescrizione prima che intervenisse la pro-nuncia della Corte di appello, è stato commesso il 24 settembre 2015, dunque inepoca antecedente all’entrata in vigore della menzionata disposizione di cui all’art.578 bis cod. proc. pen. Viceversa, l’art. 578 bis cod. proc. pen. è applicabile alcaso in esame, nei casi di confisca diretta.La seconda questione investe il discrimine tra confisca diretta e confisca perequivalente, che, nell’evoluzione giurisprudenziale, ha fatto registrare profondimutamenti con specifico riferimento al denaro.Al riguardo ritiene il Collegio di condividere l’orientamento prevalente di que-sta Corte, − che va qui ribadito −, secondo cui, in linea di principio, è giuridica-mente ammissibile, anche dopo la sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025, Massini, Rv. 287756 – 02, la confisca diretta di somme di denaro con riferi-mento ai delitti tributari, in particolare con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs.n. 74 del 2000, anche in caso di c.d. "risparmio di spesa" (cfr.: Sez. 3, n. 30534del 27/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288606 - 01; Sez. 3, n. 36683 del 14/10/2025,Ivanova, Rv. 288862 - 01; Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289469 – 01; Sez. 3 n. 27336 del 09/06/2026, C., non mass.).Si è osservato, preliminarmente, che anche Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024,cit., ha ritenuto ammissibile la confisca diretta di somme di denaro quale profittodel reato, pur individuando limiti più rigorosi rispetto alla precedente giurispru-denza. In particolare, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, cit., nel § 19 del Consi-derato in Diritto, ha premesso di poter enunciare alcuni principi in tema di confiscadel denaro quale profitto del reato, siccome rilevanti ai fini della questione devo-luta e alla valutazione dei motivi di ricorso. Segnatamente, per quanto di specificointeresse ai fini in esame, ha affermato: «Costituisce profitto il vantaggio che ilreo consegue dal reato. La confisca del denaro che costituisce il prezzo o il profittodel denaro è diretta se vi è la prova del nesso di derivazione del denaro dal reato.L'estensione della nozione di profitto, e, quindi, la possibilità di disporre la confiscadiretta del "provento" del reato (surrogati, utilità mediate, reimpieghi) non esime,come anche nel caso di ablazione del prezzo del reato, dalla prova del nesso diderivazione della res dal reato». Si è quindi rimarcato che l’art. 12 bis, d.lgs. n.74 del 2000, contempla espressamente, e quindi ritiene ammissibile, la confisca"diretta" dei beni costituenti il profitto del reato con riguardo a tutti i delitti da essoprevisti, senza fissare, almeno in via esplicita, alcuna eccezione. Invero, l'art. 12bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura pe-nale per uno dei delitti previsti dal presente decreto», dispone, in via primaria, «laconfisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo», e, in via sussidiaria,«quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui reo ha la disponibilità, perun valore corrispondente a tale prezzo o profitto». Si è, poi, rappresentato che ilprofitto del reato, relativamente alle fattispecie previste dal d.lgs. n. 74 del 2000,non solo può essere "sempre" costituito da un risparmio di spesa, ma, con riguardoa diverse di tali figure delittuose, è costituito "esclusivamente" da un risparmio dispesa, per concludere che «la soluzione ermeneutica che ritiene applicabile la pre-cisata forma di ablazione in relazione al denaro "risparmiato" in diretta conse-guenza del reato, quando la somma possa dirsi "derivare" dall'illecito penale, nonsolo non risulta contrastare con alcuna specifica disposizione normativa, ma sipresenta come quella maggiormente coerente con il complessivo sistema norma-tivo» (Sez. 3, n. 27336 del 09/06/2026, cit.).Su tale scia si è affermato che il profitto costituito da risparmio di spesa permancato pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è da individuarein quella somma che era nella disponibilità del contribuente al momento della con-sumazione del reato, e che non è stata versata all'Erario, nella misura in cui potevae doveva esserlo: «Il precisato importo di denaro, infatti, essendo un ordinariomezzo di pagamento, avrebbe dovuto essere riversato all'Erario in forza di un pre-ciso obbligo giuridico, in quanto funzionale ad estinguere in tutto o in parte il debitotributario. Di conseguenza, l'ammontare pecuniario in questione, siccome indebi-tamente trattenuto nella disponibilità del contribuente proprio per effetto dellacondotta delittuosa del reo, invece che versato all'Erario, diventa un vantaggioillecito direttamente derivante dal reato tributario». Si è precisato, altresì, sempremuovendo dai principi affermati da Sez. U, n. 13783 del 2025, cit., «che, qualorail sequestro o la confisca intervengano a distanza di tempo dalla consumazione delreato, se non è possibile rinvenire la somma che in quel momento era nella dispo-nibilità del contribuente, e che non è stata versata all'Erario, nella misura in cuipoteva e doveva esserlo, ma è stata indebitamente trattenuta, l'ablazione direttapotrà colpire quegli importi che, individuati seguendo un percorso "tracciabile", ditale somma costituiscono il reimpiego. Anche questi importi, infatti, siccome di-scendono causalmente dalla somma costituente il profitto del reato, presentanoun nesso di derivazione dall'illecito penale» (Sez. 3, n. 27336 del 09/06/2026,cit.).Giova, ancora, sottolineare che se è pacifico che nelle violazioni tributarie,commesse – come nel caso in esame − dal legale rappresentante di una personagiuridica, il profitto (ovvero il risparmio di spesa derivante dalle imposte evase) siincardina normalmente, in via immediata e diretta, nel patrimonio della societàche ha tratto beneficio dall'illecito, è tuttavia possibile che la confisca in formadiretta del profitto del reato investa anche i beni dell'amministratore, a condizioneche sia dimostrato un preciso nesso di derivazione causale, nei termini sopra pre-cisati.2.3. Ciò precisato, in linea di principio, appare utile dare conto degli accadi-menti processuali rilevanti per l'applicazione della confisca nel caso in disamina.La sentenza di primo grado ha disposto la misura ablatoria quale conseguenzadella dichiarazione di colpevolezza dell'attuale ricorrente per il reato di cui all'art.2 d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del profitto ritenuto accertato, per unasomma di denaro di importo corrispondente all'imposta evasa, richiamando l’art.1, comma 143, legge n. 244 del 2007 («non vigendo all’epoca dei fatti in conte-stazione al predetto l’attuale disciplina di cui all’art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000»)rilevando che, in mancanza di un provvedimento di sequestro dei beni apparte-nenti alla [OSCURATO:PERSONA], la confisca «debba avere ad oggetto beni posti nella sua di-sponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato, pari all’imposta inde-bitamente evasa, costituente un mancato esborso e dunque un risparmio fiscale,quale vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell’ille-cito, pacificamente individuabile anche in un risparmio di spesa».Pur non avendone precisato la natura, risulta evidente, come già rilevato nellasentenza rescindente, che la confisca disposta dal giudice di primo grado, riguar-dante non già il patrimonio della società, ma quello dell’imputata, per un importocorrispondente al profitto accertato, senza alcun riferimento (anche quale conse-guenza dell’assenza di un precedente sequestro) all’esistenza di un rapporto diderivazione causale tra i beni nella sua disponibilità e il reato, è la confisca perequivalente.Alcuna immutazione della statuizione di confisca è stata operata, poi, dallaCorte di appello, che si è limitata a circoscriverne l’ambito operativo sotto il profiloquantitativo: la sentenza di secondo grado annullata si è limitata a ridurre l’im-porto della confisca, detraendo la quota dell’IRAP; la sentenza emessa dal giudicedel rinvio ha detratto l’importo del risparmio IVA conseguito nell’anno di imposta2016, per il quale aveva pronunciato, in riforma della decisione di primo grado,sentenza assolutoria.2.4. Questi essendo i fatti processuali rilevanti, posto che la statuizione diconfisca riguarda la confisca per equivalente e che essa non è applicabile al reatocommesso nel 2014, estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenzaimpugnata, ne deve essere disposta la revoca per la parte di profitto a essa corri-spondente; operazione, questa, che può essere disposta da questa Corte, essendotale parte individuabile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella misura dieuro 55.000,00 (pag. 20 della sentenza impugnata). L’importo della confisca va,pertanto, ridotto a euro 78.650,00 (133.650,00 – 55.000,00).3. In ragione di quanto esposto nei paragrafi precedenti e delle conclusionicui, per l'effetto, è giunto il Collegio in tema di prescrizione e di confisca, risultanosuperate e assorbite le doglianze, formulate nel secondo motivo, riguardanti laconfigurabilità dell’elemento oggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta rela-tivo all’anno di imposta 2014, e parte di quelle esposte nel terzo motivo, in ordinealla ravvisabilità per il medesimo reato dell’elemento soggettivo.4. Il terzo motivo, riguardante la sussistenza dell’elemento soggettivo dellacondotta relativa all’anno di imposta 2015, formula doglianze mai sottoposte alvaglio dei giudici di appello, non proponibili, quindi, in questa sede.Per completezza, va, peraltro, evidenziato che le censure della ricorrente ri-sultano del tutto aspecifiche, a fronte di una motivazione esaustiva e priva di di-scrasie logiche, che sottolinea, sul piano soggettivo, la complessità del meccani-smo fraudolento attuato e l’entità dei benefici fiscali ottenuti dalle società coin-volte, la cui riferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] discende dalla carica dalla stessa ricoperta pertutto l’arco temporale in verifica, la cui effettività non è mai stata oggetto di con-testazione.5. L’inammissibilità dei motivi concernenti i reati commessi nell’anno 2015,preclude la possibilità di rilevare l’eventuale decorso rispetto a essi del termine diprescrizione, successivamente alla decisione della Corte di appello.Come ormai da tempo chiarito da questa Corte, l'inammissibilità del ricorsoper cassazione (anche se dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza deimotivi) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen., e, quindi, anche la prescrizione del reato eventual-mente maturata dopo la data della decisione della Corte di appello (Sez. U, n. 21del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903 - 01, in riferimento a ricorso inammissibileperché i motivi non sono consentiti o non erano stati dedotti in appello; Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, in riferimento a ricorso inammissibileper manifesta infondatezza dei motivi; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale,Rv. 231164 - 01, in riferimento a ricorso inammissibile per difetto di specificità deimotivi; nonché, da ultimo, riepilogativamente, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015,dep. 2016, Ricci, 266818 - 01).Tali principi operano, pacificamente, anche nel caso di ricorso per cassazioneavverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa, come nel caso in disa-mina, a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione: l'au-tonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai sin-goli capi di imputazione impedisce, infatti, che l'ammissibilità dell'impugnazioneper uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto proces-suale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, conla conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, èpreclusa la possibilità di rilevare la prescrizione (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016,dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01; in termini, Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284783 - 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazionepresentata il 24/09/2015 perché' il reato è estinto per prescrizione. Per l'effetto,ridetermina la pena in anni uno di reclusione e riduce l'importo della confisca adeuro 78.650,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris